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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21050/2021 del 22/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF 2001, relativo a una plusvalenza derivante dalla cessione di un terreno edificabile, e dalla successiva cartella di pagamento emessa a titolo provvisorio. La Commissione tributaria regionale, accogliendo l'appello dell'Ufficio, aveva riformato la decisione di primo grado che aveva accolto i ricorsi del contribuente. In Cassazione, la ricorrente ha proposto sei motivi: con i primi due ha sostenuto che il capo della sentenza di primo grado che aveva annullato la cartella non era stato impugnato dall'Ufficio ed era quindi coperto da giudicato interno, oltre a dedurre la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato perché la CTR avrebbe deciso sulla cartella in assenza di specifica domanda; con il terzo e il quarto motivo ha censurato la modifica della misura della plusvalenza e dell'imposta e l'omessa motivazione sull'eccezione di inammissibilità dell'appello sul punto; con il quinto ha dedotto vizi dell'atto impositivo per violazione delle norme richiamate; con il sesto ha prospettato violazione di disciplina definitoria e omessa motivazione, senza indicare compiutamente se e come la questione fosse stata introdotta nei precedenti gradi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, ritenendo che la CTR avesse pronunciato oltre i limiti dell'appello e su un capo coperto da giudicato interno, perché l'Ufficio aveva prestato acquiescenza alla pronuncia di annullamento della cartella. I restanti motivi sono stati dichiarati inammissibili per difetto di specificità o perché diretti contro l'atto amministrativo e non contro la sentenza, oppure perché veicolavano un vizio non deducibile ex art. 360, n. 5, c.p.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 324 c.p.c.

    richiamato per sostenere la formazione del giudicato interno sul capo non impugnato

  • art. 2909 c.c.

    richiamato per affermare l'efficacia del giudicato sostanziale sul capo non appellato

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di pronuncia extra petita

  • art. 57 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato quale limite alle domande nuove nel giudizio tributario d'appello

  • art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c.

    la Corte ribadisce che il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto, non l'omessa motivazione su un'eccezione processuale

  • art. 42 L. n. 660/1973

    norma invocata dalla ricorrente per denunciare vizi dell'atto impositivo, ma la censura è stata ritenuta inammissibile per difetto di specificità

  • artt. 7 e 10 L. n. 212/2000

    richiamati dalla ricorrente in tema di statuto del contribuente, ma senza specifica critica alla sentenza impugnata

  • artt. 1 e ss. d.lgs. n. 218/1997

    richiamati dalla ricorrente, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché non specifico e non autosufficiente

  • art. 380 bis-1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello, il giudice non può pronunciarsi su un capo della decisione di primo grado non devoluto con l'impugnazione, quando su quel capo si sia formato giudicato interno per mancata censura o acquiescenza della parte soccombente.
  • La violazione dell'art. 112 c.p.c. ricorre quando il giudice decide su un capo non devoluto o altrimenti al di fuori del thema decidendum tracciato dall'impugnazione.
  • Nel giudizio tributario di legittimità il motivo deve essere specifico e autosufficiente: non basta censurare l'atto amministrativo, ma occorre aggredire puntualmente la motivazione della sentenza impugnata e indicare gli atti e le questioni rilevanti nei gradi di merito.
  • Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'omessa motivazione su una mera eccezione processuale.
  • La correzione di importi in diminuzione rispetto alla pretesa originaria non integra necessariamente domanda nuova, se resta nell'alveo della pretesa fiscale già azionata.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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