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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19629/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Torino che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e confermato la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta distrattiva. Il ricorrente articolava sei motivi, sostenendo essersi verificato un travisamento del fatto e chiedendo che la cessione dei rapporti con i clienti non fosse qualificata come cessione distrattiva ma come mero subentro: in particolare deduceva che i contratti di manutenzione con Xerox erano stati risolti per il debito della fallita (circa 200.000 euro), che quei contratti non erano remunerativi ma fonte di perdite, e che l'operazione era stata in realtà un subentro nella gestione suggerito/avallato da Xerox; ne deriverebbe quindi assenza di depauperamento e di dolo. Denuncia inoltre inosservanza della regola B.A.R.D. e deduce che le prove non escludono un ruolo prevalente di Xerox nella vicenda.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che il ricorrente riproponesse una diversa lettura del merito (travisamento del fatto) non consentita in sede di legittimità, e che non fosse stato indicato un travisamento della prova nel senso richiesto dalla giurisprudenza: la Corte ha ritenuto correttamente motivato l'accertamento del trasferimento, senza corrispettivo, dei contratti e rapporti con i clienti alla newco e la sussistenza degli indici di fraudolenza e del contributo del ricorrente alla condotta distrattiva. Per legge (art. 616 c.p.p.) il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; inoltre, essendo l'inammissibilità derivata da profili di colpa emersi dal ricorso, gli è stato imposto il versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende; è stata disposta altresì la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile, da liquidarsi come in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 c.p.p. (vizio di motivazione/travisamento della prova)

    Limita l'intervento della Cassazione ai vizi di motivazione e consente il controllo del cosiddetto travisamento della prova solo se sussiste una palese e incontestabile difformità tra il contenuto degli atti specificamente indicati e la valutazione del giudice di merito; non autorizza la rivalutazione in senso sostanziale del compendio probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede, tra l'altro, la condanna alle spese processuali in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; in presenza di colpa emergente dal ricorso può essere disposto il versamento in favore della cassa delle ammende.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p.

    Stabilisce i limiti formali ai motivi di ricorso per cassazione; il ricorrente si è attenuto ai limiti ma le doglianze sono risultate inammissibili perché configuravano una rivalutazione meramente alternativa dei fatti.

  • L. n. 46 del 2006

    Ha esteso l'ambito del vizio di motivazione includendo il travisamento della prova tra i profili valutabili in Cassazione, ma entro i ristretti limiti stabiliti dalla giurisprudenza (difformità decisiva e incontestabile tra atto e valutazione giudice di merito).

Massime di principio

  • In Cassazione non è possibile proporre una ricostruzione alternativa del fatto o chiedere una rivalutazione globale delle prove: ammessa solo la censura del travisamento della prova in senso ristretto (difformità palese e incontestabile tra atto e valutazione).
  • Il trasferimento gratuito di attività, contratti o rapporti con la clientela a una 'newco' costituisce, se privo di corrispettivo e supportato da indici di fraudolenza, un'operazione potenzialmente configurabile come distrazione ai danni dei creditori in caso di fallimento.
  • Per la responsabilità dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva è sufficiente la prova del previo accordo o della consapevolezza di contribuire al depauperamento patrimoniale: non è necessaria la specifica conoscenza dello stato di dissesto.
  • Se si vuol dedurre che un contratto è privo di valore economico (es. per risoluzione contrattuale), la difesa deve indicare atti documentali precisi e decisivi presenti nel processo che provino l'inefficacia o l'inattuabilità dell'obbligazione; affermazioni generiche o congetturali sono inadeguate in Cassazione.
  • L'impugnazione meramente decisionale o la riproposizione di contrapposte interpretazioni dei fatti, senza mostrare un travisamento della prova, espone il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni pecuniarie (spese processuali e ammenda).
  • Per la prevenzione: documentare ogni trasferimento (corresponsione valore, delibere, fatture, pareri contrattuali) e conservare la prova che il terzo (es. fornitore come Xerox) abbia effettivamente rescisso o impedito l'esecuzione; trattare le operazioni di trasferimento con trasparenza per ridurre il rischio di contestazioni fallimentari.

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