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Sentenza

Sentenza n. 11146/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento: (i) della determinazione di conclusione del procedimento unico relativo al “Progetto di manutenzione straordinaria alla C.D.M. 041/2023 per ricerca e riparazione guasto su cavo di energia elettrica “SACOI”, sito in località spiaggia Rena Bianca in Santa Teresa Gallura (SS) – catasto terreni: foglio 2 mappale 3 - richiedente: “Terna S.p.A” P.I.: 05779661007” n. 30 del 17 marzo 2026, emessa dal Comune di Santa Teresa Gallura – Settore Gestione Territorio – Ufficio S.U.A.P.E., all’esito del procedimento n. 1843.979417/2026, nelle parti in cui: - impone come data di ultimazione lavori il 2 aprile 2026; - subordina l’efficacia del provvedimento alla presentazione di una polizza fidejussoria dell’importo di € 2.000.000,00 a garanzia dell’ultimazione dei lavori entro la data del 2 aprile 2026 e del completo ripristino dello stato dei luoghi e della piena restituzione dell’arenile alle condizioni originarie al termine dell’intervento; (ii) di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, sempre nei limiti della Società, ivi compresi: - il parere reso dall’Area Marina Protetta Capo Testa-Punta Falcone prot. n. 4529/2026 in data 6 marzo 2026, nella parte in cui prescrive che i lavori non potranno essere protratti oltre la data del 2 aprile 2026; - il parere espresso dal Settore Gestione del Territorio – Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di Santa Teresa Gallura prot. n. 4723/2026 in data 9 marzo 2026, nella parte in cui prescrive la trasmissione di una polizza fidejussoria dell’importo di € 2.000.000,00, a garanzia che i lavori vengano ultimati entro la data del 2 aprile 2026 nonché a garanzia del completo ripristino dello stato dei luoghi e della piena restituzione dell’arenile alle condizioni originarie al termine dell’intervento.

Giustizia amministrativa202605740

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione comunale di conclusione del procedimento unico relativa ai lavori di manutenzione straordinaria e riparazione del cavo SACOI, limitatamente al termine del 2 aprile 2026 e all’obbligo di prestare una fideiussione di 2 milioni di euro, nonché i pareri presupposti nelle medesime parti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (gestore rete elettrica)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione comunale che autorizzava l’intervento di riparazione di un cavo della linea di trasmissione nazionale, contestando la prescrizione di ultimare i lavori entro il 2 aprile 2026 e l’obbligo di presentare una polizza fideiussoria di 2 milioni di euro. Con il primo motivo ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, difetto di istruttoria, irragionevolezza e illogicità manifesta, sostenendo che il termine era fondato esclusivamente su un laconico richiamo a generiche questioni ambientali e alla Direttiva Uccelli, senza indicazione delle specifiche vulnerabilità tutelate né dei presupposti fattuali. Ha inoltre evidenziato che il termine era materialmente incompatibile con la durata necessaria dei lavori e che non risultava effettuato un adeguato bilanciamento tra tutela ambientale e sicurezza e continuità della rete elettrica. Con il secondo motivo ha dedotto eccesso di potere per irragionevolezza, illogicità, ingiustizia manifesta e violazione del principio di proporzionalità, censurando l’importo della fideiussione, ritenuto abnorme, sproporzionato e privo di un parametro normativo o regolamentare esplicito. Il Comune ha eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio e ha chiesto il rigetto del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, rilevando che l’Area Marina Protetta è gestita dal Comune di Santa Teresa Gallura. Ha respinto l’eccezione di incompetenza territoriale, affermando la competenza funzionale inderogabile del TAR Lazio ai sensi dell’art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a., trattandosi di controversia relativa a segmenti della rete di trasmissione nazionale, indipendentemente dall’amministrazione che ha adottato gli atti. Nel merito ha accolto il ricorso e annullato gli atti impugnati. Il termine del 2 aprile 2026 è stato ritenuto illegittimo perché sorretto da una motivazione meramente assertiva, priva dell’indicazione delle specifiche vulnerabilità ambientali e dei dati fattuali posti a fondamento della prescrizione. Il giudice ha escluso che la motivazione potesse essere integrata mediante relazioni e argomentazioni formate successivamente, in sede difensiva. Ha inoltre rilevato che le autorità procedenti non avevano richiesto preventivamente lo screening V.Inc.A., sicché tale omissione non poteva essere imputata alla ricorrente. Il principio di precauzione non poteva giustificare la misura, in assenza di una valutazione completa e affidabile di uno specifico rischio e della dimostrazione della stretta necessità della prescrizione. Il provvedimento non aveva poi adeguatamente ponderato la tutela ambientale, la sicurezza del sistema elettrico e gli interessi turistici, risultando anche intrinsecamente contraddittorio perché autorizzava l’intervento imponendo un termine palesemente incompatibile con i tempi tecnici necessari, assistito da una garanzia di importo sproporzionato. Anche la fideiussione è stata annullata per difetto di motivazione, non essendo indicato alcun parametro idoneo a giustificarne la quantificazione. Il Comune è stato ordinato a rinnovare l’esame dell’istanza entro 20 giorni, con motivazione analitica e puntuale. È stato nominato il Prefetto di Sassari quale commissario ad acta, per l’eventuale inerzia dell’amministrazione, con termine di 15 giorni dalla richiesta della ricorrente. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, quantificate in 3.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.

    Ha consentito la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata all’esito della trattazione cautelare, previo avviso alle parti.

  • art. 135, comma 1, lett. f), c.p.a.

    controversia riguardante segmenti della rete di trasmissione nazionale

    Attribuisce al TAR Lazio la competenza funzionale inderogabile per le controversie relative ai segmenti della rete di trasmissione nazionale, senza che rilevi l’amministrazione autrice degli atti impugnati.

  • art. 3 l. 241/1990

    violazione/falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990

    Impone una motivazione concreta e intelligibile, idonea a rendere conoscibili i presupposti fattuali e le ragioni della prescrizione amministrativa.

  • art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a.

    sia opportuno nominare sin d’ora, per il caso di inottemperanza delle Amministrazioni intimate oltre il termine sopra assegnato, un commissario ad acta

    Consente al giudice di adottare le misure necessarie per assicurare l’attuazione della sentenza, inclusa la nomina preventiva di un commissario ad acta.

  • Direttiva 2009/147/CE

    Direttiva Uccelli (2009/147/CE, ex 79/409/CEE)

    Il richiamo alla tutela degli uccelli selvatici non è sufficiente, da solo, a fondare una prescrizione temporale restrittiva se non sono specificati il rischio concreto, le vulnerabilità tutelate e i dati istruttori di riferimento.

Massime di principio

  • Una prescrizione amministrativa di natura tecnico-discrezionale che limiti temporalmente l’esecuzione di lavori per ragioni ambientali deve indicare le specifiche vulnerabilità tutelate, i presupposti fattuali e il nesso tra tali elementi e la misura adottata; un richiamo generico a esigenze ambientali o a una direttiva europea non soddisfa l’obbligo di motivazione.
  • La motivazione di un provvedimento tecnico-discrezionale non può essere integrata, dopo la sua adozione, mediante relazioni o argomentazioni formate in sede difensiva, quando tali elementi avrebbero dovuto essere esplicitati nel procedimento e nell’atto conclusivo.
  • Il principio di precauzione può giustificare misure restrittive soltanto a fronte dell’individuazione di uno specifico rischio, di una valutazione quanto più possibile completa e affidabile alla luce dei dati disponibili e della dimostrazione della stretta necessità della misura; non può supplire alla carenza di istruttoria.
  • L’amministrazione deve ponderare espressamente e concretamente gli interessi pubblici coinvolti, compresi la tutela ambientale, la sicurezza e continuità della rete elettrica e gli interessi turistici, verificando la congruenza della misura rispetto agli obiettivi perseguiti.
  • L’imposizione di una garanzia fideiussoria deve essere motivata anche nella quantificazione dell’importo, mediante l’indicazione di parametri verificabili; una garanzia di importo sproporzionato e priva di giustificazione specifica è illegittima.
  • È illegittimo un provvedimento che autorizzi un intervento ma imponga, quale condizione assistita da una garanzia, un termine di esecuzione palesemente incompatibile con i tempi tecnici necessari, così risultando intrinsecamente contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieReti e impianti energeticiAree protette, fauna e floraCompetenza
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniAmbienteProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaPrincipi di precauzione e prevenzione

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