Cassazione Penale, Sentenza n. 26985/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 16/09/2022 con cui il Tribunale di Roma, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha revocato ex art. 168, primo comma, n. 2, cod. pen. il beneficio della sospensione condizionale della pena (1 anno di reclusione e euro 2.400 di multa) precedentemente concesso dal Tribunale di Viterbo per un reato di stupefacenti del 26/11/2017. Il giudice dell'esecuzione aveva rilevato che il ricorrente aveva commesso un ulteriore delitto il 17/08/2018 e successivamente era stato condannato con sentenza divenuta definitiva il 15/09/2019 a pena di anni 2, mesi 4 e multa. Il ricorrente denunciava inosservanza ed errata applicazione dell'art. 168 cod. pen., sostenendo che il reato oggetto della successiva condanna era stato commesso il 17/08/2018 (dopo il reato per cui era stata concessa la sospensione) e quindi non poteva operare la revoca ex n.2.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e confermato la revoca della sospensione condizionale della pena disposta dal giudice dell'esecuzione. La Corte ha chiarito che, ai fini dell'art. 168, primo comma, n.2, l'anteriorità del reato per il quale è intervenuta la successiva condanna si determina con riferimento alla data in cui la sentenza che ha concesso il beneficio diviene irrevocabile (e non alla sola data di commissione del reato). Poiché la sentenza di concessione del beneficio è divenuta irrevocabile il 04/03/2019 e la condanna successiva è divenuta definitiva il 15/09/2019 relativa a un reato commesso il 17/08/2018 (antecedente al 04/03/2019), risultano soddisfatti i presupposti dell'art. 168, n.2, e la revoca opera di diritto con effetto ex tunc. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 168, primo comma, cod. pen.
La sospensione condizionale della pena è revocata di diritto se, nei termini durante i quali la condanna rimane sospesa, il condannato commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole per cui venga inflitta una pena detentiva, o riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pene che, cumulata a quella precedentemente sospesa, superi i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen.
La Corte interpreta l'art. 168 n.2 nel senso che l'anteriorità del reato oggetto della successiva condanna va valutata rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso il beneficio (non alla sola data di commissione). La revoca prevista è di diritto e opera ex tunc dal momento in cui si verificano i presupposti.
art. 163, cod. pen.
Regola i limiti per la cumulazione delle pene; nella fattispecie serve a verificare se la pena cumulata tra quella precedentemente sospesa e quella risultante dalla successiva condanna supera i limiti che legittimano la revoca ex art. 168, n.2.
art. 616, cod. proc. pen.
Consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende in caso di proposizione di ricorso inammissibile, salvo che non ricorrano specifiche giustificazioni per l'azione del ricorrente.
Massime di principio
- Per l'applicazione dell'art. 168, n.2, l'anteriorità del reato per cui interviene la successiva condanna si valuta rispetto alla data di irrevocabilità della sentenza che ha concesso la sospensione, non alla sola data di commissione del reato.
- La revoca della sospensione condizionale ex art. 168 ha natura dichiarativa e opera di diritto; i suoi effetti sono retroattivi (ex tunc) dal momento in cui si verificano i presupposti.
- Se la pena risultante dalla successiva condanna, cumulata con la pena già sospesa, supera i limiti indicati dall'art. 163, è legittima la revoca automatica prevista dall'art. 168, n.2.
- In sede di controllo dell'esecuzione è essenziale verificare la data di passaggio in giudicato della sentenza che ha concesso la sospensione per stabilire se un reato successivamente condannato debba essere considerato 'anteriormente commesso'.
- Chi propone ricorso infondato o manifestamente inammissibile può essere condannato alle spese e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.; pertanto valutare con attenzione la fondatezza giuridica del motivo di impugnazione.
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