Cassazione Civile, Ordinanza n. 31003/2025 del 26/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossione)
La controversia
La società impugnava un preavviso di fermo amministrativo su un autoveicolo, fondato su quattro cartelle di pagamento relative a debiti tributari di vario titolo. In primo grado la CTP aveva annullato il preavviso solo con riferimento a tre cartelle ritenute irregolarmente notificate via PEC. In appello la CTR aveva invece ritenuto regolare anche la notifica telematica di tali cartelle e aveva accolto l’appello del concessionario della riscossione. Con il ricorso per cassazione la società deduceva violazione dell’art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973, degli artt. 20, comma 2, e 71 d.lgs. 82/2005 e degli artt. 4, 6, 22 e 23 CAD, sostenendo che la CTR avesse errato nel considerare sufficiente, per provare la notifica delle cartelle a mezzo PEC, la semplice produzione in giudizio della ricevuta di consegna del messaggio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in caso di notifica di cartella di pagamento a mezzo PEC, non è necessaria la sottoscrizione digitale della copia informatica dell’atto cartaceo originario, in difetto di specifica previsione normativa, e che la cartella non è invalida per mancanza di sottoscrizione del funzionario se l’atto è inequivocabilmente riferibile all’ente che lo emette. Ha inoltre richiamato il valore probatorio delle copie informatiche e il principio secondo cui la ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore PEC, secondo le modalità previste dalla legge, prova correttamente l’avvenuta notifica all’indirizzo risultante dagli elenchi normativamente previsti. Di conseguenza il ricorso è stato rigettato, con condanna della società alle spese e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26, comma 2, d.P.R. 602/1973
Richiamato come norma asseritamente violata; la Corte ha ritenuto corretta la notifica della cartella a mezzo PEC nei modi previsti dalla disciplina di settore.
art. 20, comma 2, d.lgs. 82/2005
Richiamato nel motivo di ricorso; la Corte ha valorizzato il quadro del CAD sulla validità ed efficacia dei documenti informatici e delle copie informatiche.
art. 71 d.lgs. 82/2005
Richiamato nel motivo di ricorso senza autonoma trattazione decisiva nel testo.
artt. 4, 6, 22 e 23 CAD
Richiamati nel motivo di ricorso; la Corte ha affermato che le copie informatiche di documenti analogici hanno efficacia probatoria se non è disconosciuta la conformità all'originale.
art. 22, comma 3, d.lgs. 82/2005
Le copie per immagine su supporto informatico di documenti analogici, formate nel rispetto delle linee guida, hanno la stessa efficacia probatoria degli originali se la conformità non è espressamente disconosciuta.
art. 25 d.P.R. 602/1973
La cartella è predisposta secondo modello ministeriale che non prevede la sottoscrizione dell’esattore ma solo l’intestazione.
d.P.R. 68/2005
La notifica via PEC è ritenuta valida quando effettuata secondo le modalità previste dal regolamento e con ricevuta di avvenuta consegna rilasciata dal gestore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La cartella di pagamento notificata via PEC non richiede, di regola, la firma digitale della copia informatica dell’atto cartaceo originario, salvo che una specifica norma la imponga.
- La mancanza della sottoscrizione del funzionario competente non determina invalidità della cartella quando l’atto sia inequivocabilmente riferibile all’amministrazione titolare del potere di emetterlo.
- La ricevuta di avvenuta consegna della PEC, rilasciata dal gestore e prodotta in giudizio, è idonea a dimostrare la regolare notifica se inviata secondo le modalità previste dalla disciplina applicabile e all’indirizzo risultante dagli elenchi legalmente previsti.
- Le copie informatiche di documenti formati originariamente su supporto analogico hanno efficacia probatoria equivalente all’originale, salvo espresso disconoscimento della conformità.
- Quando la notifica telematica raggiunge lo scopo e il destinatario si costituisce difendendosi compiutamente, eventuali irregolarità formali prive di incidenza sostanziale non ne compromettono la validità.
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