Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29733/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma della condanna, per il reato di illecita detenzione di cocaina in concorso (capo 3). Il ricorrente deduceva: a) vizio di motivazione per mancata riqualificazione ai sensi del comma 4 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990, richiamando l'assenza di sequestri a suo carico, la scarsa presenza nelle intercettazioni e l'assenza di riferimenti diretti alla cocaina nelle conversazioni intercettate; b) vizio di motivazione e errata applicazione dell'art. 73 comma 5 (ipotesi più lieve), sostenendo che la sua condotta fosse marginale e non riconducibile alla più ampia dimensione del traffico gestito dal padre, essendo carente ogni elemento probatorio a suo carico oltre le poche circostanze utilizzate per il capo 3.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato limitatamente al secondo motivo: ha richiamato la recente decisione delle Sezioni Unite (c. d. Gambacurta) e, tenuto conto dell'attenuazione della posizione del ricorrente (assoluzioni rispetto ai capi 1 e 2, ruolo marginale nell'episodio residuo e quantità indeterminata), ha disposto l'annullamento limitato alla questione dell'applicabilità dell'art. 73, comma 5, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Napoli per nuovo giudizio su quel punto. Sul resto le censure sono state rigettate (in particolare, la valutazione che i termini "integratori" usati dagli altri imputati si riferissero a cocaina è stata ritenuta non illogica sulla base dei sequestri effettuati agli acquirenti).

Norme richiamate

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 4

    Comma richiamato dal ricorrente per sostenere una diversa riqualificazione della condotta; i giudici di merito hanno ritenuto non applicabile tale comma rispetto alla posizione dell'Esposito per mancanza di elementi idonei a ricondurlo alle ipotesi più gravi nel modo richiesto.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5

    Comma che disciplina un'ipotesi più lieve di responsabilità per il concorso nel reato di stupefacenti; la Cassazione ha ritenuto che, alla luce delle risultanze processuali e del principio affermato dalle Sezioni Unite, la posizione dell'imputato dovesse essere riconsiderata rispetto all'applicabilità di tale comma.

  • d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 1

    Richiamato nella dottrina giurisprudenziale (Sezioni Unite) rispetto alla questione se lo stesso fatto storico possa essere ascritto a diversi concorrenti con più norme del medesimo art. 73; le Sezioni Unite hanno ammesso che a persone diverse possano applicarsi distinte norme del medesimo articolo a seconda del ruolo e della partecipazione effettiva.

  • Giurisprudenza: Sezioni Unite, ud. 14/12/2023 (Gambacurta)

    Decisione che ha risolto un contrasto giurisprudenziale sul punto e ha affermato la possibilità che, nello stesso fatto storico, a soggetti diversi possano applicarsi differenti commi dell'art. 73 in relazione al diverso livello di partecipazione; la Cassazione ha ritenuto necessario tenerne conto anche prima del deposito integrale delle motivazioni.

Massime di principio

  • Quando il coinvolgimento di un imputato è marginale (ruolo limitato, quantità indeterminata, assenza di sequestri a suo carico e scarse intercettazioni che lo colleghino direttamente allo stupefacente), va valutata la possibile applicazione dell'art. 73 comma 5 che prevede una forma di responsabilità più lieve rispetto alle ipotesi più gravi.
  • La presenza di sequestri e il contenuto delle intercettazioni sono elementi chiave per riconoscere una più ampia partecipazione al traffico: se tali elementi non collegano direttamente l'imputato, la qualificazione come soggetto pienamente inserito nell'organizzazione può risultare non sostenibile.
  • La recente giurisprudenza di legittimità consente che, rispetto allo stesso fatto storico, a diversi partecipanti siano applicate norme diverse (comma 1, comma 5 ecc.) in base al ruolo concreto di ciascuno: quindi la difesa dovrebbe valorizzare ogni elemento che dimostri marginalità o estraneità alla struttura criminale.
  • In sede di impugnazione il giudice di legittimità può limitare l'annullamento alla sola questione di riqualificazione e disporre il rinvio per un nuovo giudizio su quel punto, lasciando inalterate le restanti valutazioni probatorie che risultino sostenibili.
  • Strategia difensiva pratica: raccogliere e sottolineare l'assenza di sequestri diretti, la scarsa o assente presenza nelle conversazioni intercettate, la mancanza di iniziative attive (es. contatti con acquirenti, gestione delle forniture) per ottenere la riqualificazione o la riduzione della responsabilità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.