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Sentenza

Sentenza n. 408/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per la condanna al risarcimento dei danni iure hereditatis.

Giustizia amministrativa202400097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione risarcitoria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno proposto, dopo la declaratoria di incompetenza territoriale del TAR Lazio, domanda di risarcimento iure hereditatis dei danni subiti dal militare, deceduto nell’aprile 2019 per adenocarcinoma polmonare con metastasi. Hanno dedotto che la patologia fosse causalmente riconducibile all’esposizione non adeguatamente cautelata, durante numerose missioni internazionali e attività operative esterne, a uranio impoverito, radiazioni, nanoparticelle e polveri di metalli pesanti. Hanno contestato al Ministero della difesa, quale datore di lavoro, la violazione degli obblighi di sicurezza, per omessa valutazione e informazione sui rischi, mancata adozione di misure preventive e mancata fornitura di dispositivi di protezione individuale, invocando gli artt. 32 Cost., 2087, 1218 e 2043 c.c. Il Ministero ha eccepito il difetto di giurisdizione, sostenendo che la controversia rientrasse nella cognizione del giudice ordinario in quanto connessa al riconoscimento dello status di vittima del dovere. Nel merito, i ricorrenti hanno chiesto euro 2.268.921,97 per danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal de cuius, trasmissibili iure hereditatis.

La decisione

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, rilevando che la controversia non riguardava il riconoscimento dello status di vittima del dovere, già intervenuto, ma la distinta pretesa risarcitoria derivante dal decesso per patologia contratta durante il servizio. Nel merito, ha ritenuto sussistente la responsabilità contrattuale del Ministero ai sensi dell’art. 2087 c.c. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e dell’equiparazione a vittima del dovere, unitamente agli esiti dell’istruttoria sulle mansioni e sui luoghi di missione, ha dimostrato l’esposizione del militare a condizioni ambientali e operative rischiose. Il Ministero non ha provato né una genesi esclusivamente extralavorativa della patologia né l’adozione di misure idonee a prevenire il danno. Il Collegio ha invece escluso il danno patrimoniale derivante dalla perdita delle future retribuzioni e pensioni, poiché tali somme non erano mai entrate nel patrimonio del de cuius e non costituivano quindi un danno trasmissibile agli eredi. Ha riconosciuto, in astratto e nei limiti da determinare, il danno biologico terminale e il danno catastrofale, da liquidare secondo le Tabelle del Tribunale di Milano aggiornate al 2024, per il periodo dalla diagnosi infausta del 18 novembre 2018 al decesso. Dall’importo dovranno essere detratti l’equo indennizzo e le altre somme indennitarie corrisposte per il medesimo pregiudizio, in applicazione della compensatio lucri cum damno. Ha disposto, ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., che il Ministero formuli entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza una proposta contenente la somma liquidata secondo i criteri indicati. Il Ministero è stato condannato anche alle spese processuali, liquidate in euro 3.000, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, in caso di accoglimento della domanda risarcitoria, di stabilire i criteri ai quali l’amministrazione deve attenersi e di assegnarle un termine per formulare una proposta risarcitoria.

  • art. 2087 c.c.

    Integra il contratto di lavoro imponendo al datore di lavoro obblighi positivi di protezione e prevenzione, anche rispetto a rischi non ancora pienamente conosciuti, secondo le misure disponibili in base all’evoluzione della tecnica.

  • art. 1218 c.c.

    In materia di responsabilità contrattuale del datore di lavoro, il lavoratore deve provare rapporto, inadempimento e danno; il datore deve provare l’assenza di colpa e l’adozione di tutte le cautele necessarie.

  • art. 1374 c.c.

    Il contratto di lavoro è integrato dagli obblighi legali di protezione previsti dall’art. 2087 c.c.

  • art. 32 Cost.

    È richiamato quale fondamento della tutela della salute del lavoratore.

  • art. 2043 c.c.

    È richiamato dai ricorrenti quale fondamento della responsabilità risarcitoria, ma la decisione qualifica prevalentemente la responsabilità come contrattuale.

  • art. 1460 c.c.

    È richiamato nel principio secondo cui l’obbligo di sicurezza può consentire al lavoratore di rifiutare la prestazione pericolosa.

  • art. 1, comma 1, l. 302/1990

    Prevede la speciale elargizione concessa ai ricorrenti, rilevante tra le somme indennitarie da considerare nella liquidazione.

  • art. 1226 c.c.

    Costituisce, insieme all’art. 2056 c.c., il fondamento della liquidazione equitativa del danno mediante le Tabelle del Tribunale di Milano.

  • art. 2056 c.c.

    È richiamato quale parametro per la liquidazione equitativa del danno non patrimoniale secondo criteri tabellari.

Massime di principio

  • La domanda di risarcimento dei danni derivanti dalla patologia contratta da un militare durante il servizio appartiene alla giurisdizione amministrativa quando non riguarda il riconoscimento dello status di vittima del dovere, già definito, ma l’autonoma pretesa risarcitoria per la violazione degli obblighi di protezione gravanti sull’amministrazione.
  • La responsabilità dell’amministrazione-datore di lavoro per la malattia professionale del dipendente ha natura contrattuale e trova fondamento nell’art. 2087 c.c., che impone l’adozione delle misure tecnicamente disponibili per prevenire non solo i rischi conosciuti, ma anche quelli ipotetici o non completamente noti.
  • Nel giudizio risarcitorio per danno alla salute derivante dall’attività lavorativa, il lavoratore deve provare il rapporto di lavoro, il danno, la nocività dell’ambiente e il nesso tra nocività e danno; una volta assolto tale onere, spetta al datore dimostrare di avere adottato tutte le cautele necessarie e, per le patologie tumorali connesse all’esposizione a uranio impoverito o nanoparticelle durante il servizio, la specifica genesi extralavorativa della malattia.
  • Il danno da future retribuzioni o prestazioni pensionistiche non maturate dal lavoratore prima della morte non entra nel suo patrimonio e non è pertanto trasmissibile iure hereditatis agli eredi.
  • In caso di morte non immediata per malattia professionale, sono trasmissibili iure hereditatis il danno biologico terminale, commisurato all’invalidità temporanea totale sino al decesso, e il danno catastrofale, consistente nella sofferenza cosciente della vittima per l’approssimarsi della morte; le due componenti devono essere liquidate con criteri distinti.
  • Nella liquidazione del danno risarcitorio devono essere detratte le somme indennitarie già corrisposte per il medesimo pregiudizio, quando abbiano la stessa finalità compensativa, in applicazione della compensatio lucri cum damno.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoCausa di servizio ed equo indennizzoDecisione e riti speciali
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoRiparto di giurisdizioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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