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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26171/2026 del 13/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di legittimità riguarda un imputato condannato dal G.U.P. e la cui condanna è stata confermata dalla Corte d'appello di Palermo per avere omesso di indicare, nell'autodichiarazione finalizzata al riconoscimento del reddito di cittadinanza, vincite in denaro conseguite tramite giochi online. Il ricorso per cassazione articolava tre censure: 1) contestazione della conferma del giudizio di colpevolezza, prospettando una diversa lettura delle fonti di prova; 2) richiesta di riqualificazione del fatto ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del d.l. n. 4 del 2019; 3) richiesta di riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., deducendo la modestia offensiva della condotta. La Corte rileva che la motivazione della sentenza impugnata aveva già affrontato tali questioni, valorizzando gli accertamenti investigativi confluiti nel rito abbreviato, la rilevanza delle somme non dichiarate ai fini del reddito familiare e l'entità dell'importo indebitamente percepito.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati tutti i motivi: il primo perché sollecitava una rivalutazione del merito probatorio preclusa in sede di legittimità; il secondo perché la Corte d'appello aveva correttamente applicato il principio secondo cui l'omessa indicazione delle vincite di gioco, assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta e quindi rilevanti nel reddito del nucleo familiare, integra il reato contestato; il terzo perché la particolare tenuità del fatto era stata esclusa in modo congruo sulla base dell'entità della somma non dichiarata e dell'importo indebitamente percepito. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26

    Integra il delitto l'omessa indicazione, nell'autodichiarazione per il reddito di cittadinanza, delle somme derivanti da vincite di gioco rilevanti ai fini del reddito del nucleo familiare.

  • art. 7, comma 2, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26

    La richiesta di riqualificazione nel comma 2 è stata ritenuta infondata alla luce della corretta sussunzione del fatto nel comma 1.

  • art. 2, comma 6, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv. in l. 28 marzo 2019, n. 26

    Le vincite di gioco assoggettate a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta concorrono alla determinazione del reddito del nucleo familiare.

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è stata esclusa per l'entità delle somme non dichiarate e dell'indebito percepito.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione alternativa del compendio probatorio, quando la sentenza impugnata sia sorretta da motivazione logica e coerente.
  • Nel procedimento per il reddito di cittadinanza, l'omessa indicazione nell'autodichiarazione delle vincite di gioco che concorrono al reddito del nucleo familiare integra il reato previsto dall'art. 7, comma 1, del d.l. n. 4 del 2019.
  • La richiesta di riqualificazione del fatto è infondata quando la qualificazione giuridica adottata nei gradi di merito sia coerente con il dato normativo e con il principio di diritto applicabile.
  • La particolare tenuità del fatto può essere esclusa valorizzando l'entità economica dell'omissione e dell'indebito ottenuto, trattandosi di indici incompatibili con l'offensività minima.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono ex lege le statuizioni accessorie sulle spese processuali e sulla somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSottrazione fraudolenta al pagamentoImpugnazioniCause di non punibilità
RamiReati tributariProcesso penale
IstitutiParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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