Cassazione Penale, Ordinanza n. 03629/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende. La declaratoria discende dalla assoluta genericità dell'unico motivo di ricorso e dall'impossibilità di sanare con memoria le originarie carenze dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e furto aggravato. Nel ricorso ha dedotto, in modo molto generale, violazione e falsa applicazione di legge penale sia per la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche sia per l'affermazione di responsabilità. La Corte rileva che il motivo non spiega perché l'imputato avrebbe diritto alle attenuanti, né consente di individuare specifici errori nel vaglio di colpevolezza. La memoria difensiva non ha colmato tali carenze, e non poteva farlo ex post. Si precisa inoltre che nel ricorso non vi era alcuna doglianza sull'aumento di pena ex art. 81, comma 2, c.p., nonostante quanto affermato in memoria.
Norme richiamate
art. 81, comma 2, c.p.
richiamato solo per escludere che vi fosse una specifica doglianza sul relativo aumento di pena nel ricorso originario.
art. 62-bis c.p.
le argomentazioni della Corte di merito sono ritenute sufficienti a giustificare il diniego delle attenuanti generiche.
art. 62-bis c.p.
le doglianze del ricorso non confrontano in modo specifico la motivazione di merito sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limiti a formule generiche di violazione di legge senza indicare puntualmente le ragioni della critica alla decisione impugnata.
- La censura sulla mancata concessione delle attenuanti generiche deve confrontarsi specificamente con la motivazione del giudice di merito; in difetto, non consente alcun effettivo sindacato di legittimità.
- Una memoria difensiva non può sanare ex post l'originaria inammissibilità del ricorso derivante da una non corretta impostazione delle doglianze.
- In sede di legittimità, il ricorrente deve porre la Corte nelle condizioni di individuare chiaramente i rilievi mossi alla sentenza impugnata; altrimenti il ricorso è inammissibile.
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