Cassazione Penale, Sentenza n. 20133/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Presutti ha impugnato la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile, in concorso, della morte del lavoratore Tarek Chorfane per ribaltamento di un trattore. Le censure riguardavano: 1) vizio di motivazione sulla dinamica del sinistro e sul nesso causale, lamentando l'assenza di perizia che provasse l'efficacia della cintura nel prevenire il decesso; 2) rilievo eccessivo dato a una testimonianza (Anis Ben Arous) ritenuta datata; 3) carenza di motivazione circa l'assenza del DVR e della formazione e la non necessità, secondo il ricorrente, di specifica formazione per le mansioni svolte dalla vittima; 4) mancata considerazione della "abnormità" del comportamento del lavoratore che, secondo il ricorrente, avrebbe preso le chiavi e guidato il trattore autonomamente e fuori dalle sue mansioni, esonerando il datore di lavoro dalla responsabilità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili le censure che miravano a una rivalutazione del fatto e delle prove, poiché la Corte territoriale aveva fornito motivazione chiara, logica e congrua sulla dinamica del sinistro e sul nesso di causalità (mancanza di cinture sul trattore, assenza di DVR e formazione). Ha inoltre condiviso la valutazione che il comportamento del lavoratore non fosse "abnorme", dato che vi erano elementi probatori (testimonianza che la vittima aveva in passato usato il trattore) che rendevano prevedibile, per il datore, l'uso occasionale del mezzo. Per tali ragioni la Cassazione ha confermato il giudizio di responsabilità e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese di giudizio in favore dell'INAIL, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 81/2008 (artt. 26, 36, 37)
Le norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono state interpretate come obblighi del datore di lavoro (redazione del DVR, formazione/informazione dei lavoratori, dotazione e mantenimento dei dispositivi di sicurezza come cinture): la loro violazione è elemento costitutivo della responsabilità per l'evento mortale.
Codice Penale (artt. 81, 113, 589, commi 1 e 2)
I riferimenti al codice penale riguardano la fattispecie di omicidio colposo e le regole sulla continuazione/concorso di reati; la sentenza d'appello aveva rideterminato la pena per il reato residuo e la Cassazione ha confermato la decisione di merito.
Codice di Procedura Penale (art. 61, comma 6)
Richiamato in relazione alla condanna alle spese processuali per il rigetto del ricorso; la Corte ha disposto la condanna del ricorrente alle spese e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Giurisprudenza della Cassazione (esempi: Sez. U. n. 930/1995; Sez. 4, n. 40164/2004 Giustiniani)
Richiamati principi consolidati: la Corte di cassazione non sindaca la valutazione di merito se la motivazione è logica e congrua; il datore di lavoro è esonerato solo in caso di comportamento "abnorme" del lavoratore, cioè del tutto autonomo e estraneo alle mansioni e non prevedibile.
Massime di principio
- La Cassazione non rivede la valutazione probatoria di merito se la motivazione della Corte d'appello è logica, congrua ed esauriente: le doglianze che chiedono una diversa lettura delle prove sono in genere inammissibili.
- La violazione degli obblighi di sicurezza (assenza DVR, formazione, dispositivi di sicurezza non forniti) può integrare la responsabilità penale del datore di lavoro per eventi mortali causati nell'ambito dell'attività lavorativa.
- Per escludere la responsabilità del datore di lavoro è necessario dimostrare che il comportamento del lavoratore sia stato "abnorme": condotta del tutto autonoma, estranea alle mansioni e imprevedibile ex ante. Elementi quali usi o consuetudini pregresse rendono probabile la prevedibilità e quindi la responsabilità del datore.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della dinamica del fatto è prerogativa del giudice di merito; in Cassazione si può censurare la motivazione solo se v'è macroscopica illogicità o omissione di elementi essenziali.
- In incidenti con uso di macchine, la dimostrazione che l'adozione di dispositivi di sicurezza (es. cinture) avrebbe evitato l'evento rende più agevole l'accertamento del nesso di causalità a carico del datore di lavoro.
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