Cassazione Civile, Ordinanza n. 10604/2024 del 19/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuti)
La controversia
Un soggetto aveva citato in giudizio alcuni proprietari di un terreno sito nel territorio di Bagheria, chiedendo che fosse dichiarato il suo acquisto per usucapione della piena proprietà, deducendo di aver posseduto il bene da oltre vent'anni. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello, su impugnazione dei convenuti, aveva riformato la decisione e rigettato la domanda. In cassazione il soccombente di secondo grado ha proposto cinque motivi: 1) violazione delle norme sull'usucapione, sostenendo che la Corte territoriale avesse confuso il mero non uso o la tolleranza del proprietario con l'inerzia; 2) violazione dell'art. 1140 c.c., lamentando che fosse stato escluso l'animus possidendi e qualificata la situazione come mera detenzione; 3) violazione di legge e omesso esame di un fatto decisivo, contestando la valutazione delle prove testimoniali e documentali; 4) error in procedendo per mancata notificazione dell'appello ad alcuni litisconsorti e per asserito giudicato interno sulle quote di comproprietà; 5) censura sulle spese di lite disposte dal giudice di appello. La Corte di cassazione ha respinto tutte le doglianze: ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi che miravano a una rivalutazione del merito istruttorio, ha escluso il vizio processuale relativo all'appello perché la mancata notifica non comportava inammissibilità ma, al più, integrazione del contraddittorio, poi superata dall'intervento delle parti non destinatarie; ha inoltre negato la formazione di un giudicato interno sulle quote, poiché l'impugnazione proposta da uno dei litisconsorti impedisce il passaggio in giudicato della sentenza anche per gli altri. È stato quindi confermato il rigetto della domanda di usucapione e il ricorrente è stato condannato alle spese, oltre alla condanna per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso per cassazione, confermando la sentenza d'appello che aveva negato l'usucapione del terreno. Ha ritenuto che i primi tre motivi fossero sostanzialmente diretti a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità; ha giudicato infondato il quarto motivo perché la mancata notifica dell'appello ad alcuni litisconsorti non determina inammissibilità dell'impugnazione e, comunque, le parti non raggiunte dalla notifica erano intervenute in grado di appello, sanando ogni problema di contraddittorio; ha escluso anche il supposto giudicato interno sulle quote di comproprietà. Il quinto motivo sulle spese è stato respinto perché il regolamento delle spese era coerente con la soccombenza. In applicazione dell'art. 380-bis c.p.c., essendo la decisione conforme alla proposta accelerata, la Corte ha anche applicato l'art. 96 c.p.c., condannando il ricorrente al pagamento di una somma ulteriore in favore dei controricorrenti e di una somma in favore della cassa delle ammende, oltre al contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
artt. 1140 c.c. e 1144 c.c.
Per l'usucapione non basta il mero non uso del bene da parte del proprietario; occorre un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, con animus possidendi, e la tolleranza del proprietario non va confusa con un possesso utile.
art. 1158 c.c.
L'acquisto per usucapione richiede il possesso continuato per il tempo previsto dalla legge; la mera coltivazione del fondo, da sola, non è sufficiente a dimostrare il possesso uti dominus.
art. 1140 c.c.
Il possesso richiede la relazione di fatto con la cosa accompagnata dall'intenzione di comportarsi come proprietario; se risulta solo una situazione di detenzione o di accesso consentito dal proprietario, manca l'animus possidendi.
art. 380-bis c.p.c.
Nel procedimento di definizione accelerata, la conferma della proposta consente l'applicazione del regime sanzionatorio previsto dall'art. 96 c.p.c. e presuppone una valutazione di manifesta infondatezza/inammissibilità del ricorso.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La decisione in camera di consiglio segue la proposta accelerata e non configura una fase autonoma di riesame incompatibile con il consigliere estensore della proposta.
art. 51 c.p.c.
La Corte esclude che il consigliere che ha formulato la proposta di definizione accelerata versi in incompatibilità a partecipare al collegio decidente.
art. 52 c.p.c.
La proposta accelerata non determina alcuna causa di astensione o ricusazione automatica del relatore/proponente.
art. 96 c.p.c.
Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte applica la responsabilità aggravata, ritenendo integrato un abuso del processo per la proposizione di un'impugnazione inammissibile, improcedibile o manifestamente infondata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione del materiale istruttorio o di sostituzione dell'apprezzamento di merito compiuto dal giudice di appello.
- La prova dell'usucapione richiede elementi univoci del possesso uti dominus e dell'animus possidendi; la sola coltivazione del fondo o la mera inerzia del proprietario non bastano, se il giudice di merito accerta una situazione di tolleranza o di semplice detenzione.
- La valutazione dell'attendibilità dei testimoni e della rilevanza delle prove è riservata al giudice di merito, purché la motivazione non sia apparente o manifestamente illogica.
- L'omessa notificazione dell'atto di appello ad alcuni litisconsorti non determina automaticamente l'inammissibilità dell'impugnazione; può invece imporre l'integrazione del contraddittorio, che resta superflua se i soggetti pretermessi intervengono comunque in giudizio.
- L'impugnazione proposta da uno soltanto dei litisconsorti è sufficiente a impedire il passaggio in giudicato della sentenza anche nei confronti degli altri litisconsorti.
- Quando il ricorso è deciso in conformità alla proposta accelerata ex art. 380-bis c.p.c. e viene confermata la manifesta infondatezza o l'inammissibilità, trova applicazione la disciplina della responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c.
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