Cassazione Civile, Ordinanza n. 05914/2023 del 27/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla reiterazione, per più anni, di contratti di lavoro a tempo determinato nel settore scolastico. I docenti avevano chiesto in giudizio: 1) il riconoscimento di un rapporto a tempo indeterminato come conseguenza della nullità del termine; 2) il risarcimento del danno per l'abusivo ricorso ai contratti a termine; 3) il pagamento delle differenze retributive maturate durante il servizio prestato, in ragione dell'anzianità di servizio. Il Tribunale aveva accolto parzialmente la domanda risarcitoria, ma la Corte d'appello, preso atto della successiva immissione in ruolo ai sensi della l. n. 107/2015, aveva rigettato le domande ritenendo che la stabilizzazione avesse integralmente riparato il danno e precludesse anche il riconoscimento dell'anzianità ai fini giuridici ed economici. Con il ricorso per cassazione i lavoratori hanno dedotto: violazione dell'art. 97 Cost. e dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 per avere escluso il risarcimento in ragione della stabilizzazione; violazione della direttiva 1999/70/CE, dell'art. 400 t.u. n. 297/1994, dell'art. 36 d.lgs. n. 165/2001 e dell'art. 32 l. n. 183/2010 per il mancato computo delle nomine su organico di fatto nel triennio utile a verificare l'abusività; violazione degli artt. 1218 e 2697 c.c. per avere posto a carico dei ricorrenti, e non del Ministero, la prova delle concrete modalità delle assunzioni; violazione dell'Accordo quadro di cui alla direttiva 1999/70/CE, anche sotto il profilo processuale, per avere negato le differenze retributive correlate all'anzianità maturata nei rapporti a termine. La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i primi tre motivi, confermando che la stabilizzazione costituisce misura proporzionata e satisfattiva rispetto alla domanda risarcitoria per l'abusiva reiterazione dei contratti a termine, pur restando possibile chiedere danni ulteriori se specificamente allegati e provati. Ha invece accolto il quarto motivo, affermando che la pretesa alle differenze retributive per anzianità di servizio è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria e non viene assorbita dalla successiva immissione in ruolo; ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello per esaminare nel merito la domanda retributiva applicando i principi sulla disapplicazione delle norme interne incompatibili con la clausola 4 dell'Accordo quadro.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto solo il quarto motivo di ricorso, rigettando i primi tre. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Campobasso e ha rinviato alla medesima Corte in diversa composizione per decidere sulla domanda di riconoscimento delle differenze retributive correlate all'anzianità di servizio, applicando il principio secondo cui la stabilizzazione non estingue il diritto alle progressioni stipendiali maturate durante i rapporti a termine. Ha demandato al giudice di rinvio anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. È stata inoltre esclusa la sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, n. 3, c.p.c.
norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge nei motivi di ricorso
art. 360, n. 4, c.p.c.
norma processuale richiamata dal ricorrente per dedurre un vizio della sentenza connesso alla violazione della direttiva e alla decisione sulle differenze retributive
art. 97 Cost.
richiamato dai ricorrenti a sostegno della censura sulla disciplina delle assunzioni e sulla tutela contro l'abusivo ricorso ai contratti a termine
art. 36 d.lgs. n. 165/2001
richiamato come parametro di legittimità del ricorso al lavoro a termine nella pubblica amministrazione e della tutela conseguente
Direttiva 1999/70/CE
la clausola 4 dell'Accordo quadro è interpretata come fonte direttamente applicabile che impone il riconoscimento dell'anzianità maturata dai lavoratori a termine, ove non sia compatibile la disciplina interna
art. 400 d.lgs. n. 297/1994
richiamato dai ricorrenti sul tema delle nomine nel settore scolastico e della verifica dell'abusività della reiterazione
art. 32 l. n. 183/2010
richiamato dai ricorrenti nel primo segmento della censura relativa al regime sanzionatorio dell'abuso del termine
art. 1218 c.c.
richiamato in relazione alla distribuzione dell'onere probatorio rispetto alla pretesa abusività della reiterazione dei contratti
art. 2697 c.c.
invocato per contestare la ripartizione dell'onere della prova sulle concrete modalità delle assunzioni
clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla Direttiva 1999/70/CE
impone la parità di trattamento tra lavoratori a termine e lavoratori a tempo indeterminato comparabili, con riconoscimento dell'anzianità di servizio ai fini giuridici ed economici
art. 485 d.lgs. n. 297/1994
deve essere disapplicato, nei casi indicati dalla giurisprudenza, quando il criterio legale di calcolo dell'anzianità risulti inferiore a quello spettante al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato
art. 489 d.lgs. n. 297/1994
non può essere applicato in modo da degradare l'anzianità riconoscibile al docente a termine rispetto al comparabile assunto stabilmente
art. 569 d.lgs. n. 297/1994
deve essere disapplicato, per il personale A.T.A., nella parte incompatibile con la clausola 4 dell'Accordo quadro
art. 570 d.lgs. n. 297/1994
richiamato quale criterio interno di calcolo del servizio effettivo del personale A.T.A., ma non può operare in contrasto con la disciplina euro-unitaria
l. n. 107/2015
la stabilizzazione prevista dalla riforma è considerata misura satisfattiva dell'abuso e idonea a chiudere la domanda risarcitoria per illegittima reiterazione dei contratti a termine
Massime di principio
- Nel settore scolastico, la successiva immissione in ruolo del lavoratore a termine costituisce misura proporzionata ed effettiva idonea a sanzionare l'abuso della reiterazione dei contratti e a neutralizzare la domanda risarcitoria per il pregiudizio derivante dall'illegittima successione dei termini, salvo specifica allegazione e prova di danni ulteriori.
- La domanda di differenze retributive fondata sulla maturazione dell'anzianità di servizio durante i rapporti a termine è autonoma rispetto alla domanda risarcitoria per abuso del termine e non viene assorbita dalla stabilizzazione successiva.
- La clausola 4 dell'Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato impone di riconoscere ai lavoratori a termine, poi immessi in ruolo, l'anzianità maturata ai fini della progressione stipendiale, disapplicando le norme interne o contrattuali che determinino un trattamento meno favorevole rispetto al dipendente comparabile a tempo indeterminato.
- Una volta allegato l'abuso del contratto a termine, il lavoratore non beneficia di un danno presunto per eventuali pregiudizi ulteriori, che devono essere specificamente dedotti e provati secondo le regole ordinarie dell'onere della prova.
- Nell'accertare la spettanza delle progressioni economiche al personale scolastico stabilizzato, il giudice del merito deve confrontare il trattamento del lavoratore a termine poi immesso in ruolo con quello del lavoratore assunto ab origine a tempo indeterminato, senza valorizzare le interruzioni tra i diversi rapporti se incompatibili con la clausola di non discriminazione.
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