Cassazione Penale, Sentenza n. 13853/2025 del 09/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha rigettato le istanze di riesame contro la convalida del sequestro probatorio poi convertito in sequestro preventivo, relativo alla somma complessiva di euro 27.250,00, ritenuta provento del reato di ricettazione (art. 648 c.p.). Il difensore denunciava carenza di motivazione del decreto di convalida, l'assenza di elementi idonei a dimostrare la provenienza delittuosa del denaro e la mancata individuazione della tipologia del reato presupposto, contestando la valorizzazione di mere congetture e la disattesa delle giustificazioni difensive.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili le censure relative alla convalida del sequestro probatorio per difetto di interesse, considerata la successiva novazione del titolo cautelare nella conversione in sequestro preventivo. Quanto al merito, ha ritenuto infondate le censure sul fumus del reato ex art. 648 c.p., ritenendo sussistenti indizi gravi: parte consistente del denaro occultata nella veranda della camera da letto, altro denaro in un marsupio, presenza in casa di cinque telecamere occultate, banconote di vario taglio (con numerose banconote da 5 euro), e la storia giudiziaria del ricorrente con inserimento nella criminalità organizzata dedita al traffico di stupefacenti. Sulla base di tali elementi il Collegio ha ritenuto plausibile la provenienza del denaro da cessioni di stupefacenti e ha indicato nell'art. 73 DPR 309/90 il reato presupposto. Ricorso rigettato e ricorrente condannato alle spese.
Norme richiamate
art. 648 cod. pen. (ricettazione)
Norma delittuosa presa a riferimento quale possibile fattispecie presupposto: la Corte ha ritenuto che gli elementi indiziari consentissero di ritenere che il denaro fosse frutto di ricettazione/proventi da reati (in concreto collegati al traffico di stupefacenti).
art. 321 cod. proc. pen. (sequestro preventivo, conversione del sequestro probatorio)
La conversione del sequestro probatorio nel sequestro preventivo ha novato il titolo cautelare; la Corte ha ritenuto che le censure sulla convalida del sequestro probatorio fossero prive di interesse alla pronuncia dopo tale novazione.
art. 73 DPR 309/90 (normativa sugli stupefacenti)
Individuato dal Collegio come la tipologia di reato presupposto ritenuta attendibile: il denaro è stato ricollegato ad accantonamenti derivanti da cessioni di stupefacenti.
artt. 352 co. 4 e 355 co. 2 cod. proc. pen. (eccezioni sollevate dalla difesa)
Richiamati dalla difesa nella censura sulla motivazione e sul rispetto delle formalità del riesame; la Corte non ha accolto tali censure ritenendole o inammissibili (per difetto d'interesse) o infondate nel merito.
Massime di principio
- Se un sequestro probatorio viene successivamente convertito in sequestro preventivo, le censure relative a vizi del provvedimento di convalida possono risultare inammissibili o prive di interesse poiché il titolo cautelare è stato novato.
- In sede di valutazione del fumus commissi delicti per l'adozione o conferma di misure cautelari reali, il giudice può fondare la propria decisione su indizi e deduzioni logiche purché adeguatamente motivati; non è richiesta la prova piena ma nemmeno mere congetture prive di fondamento.
- Elementi fattuali quali occultamento del denaro, banconote di taglio vario con molte banconote di piccolo taglio, strumenti di videosorveglianza occultati e la pregressa vicinanza del soggetto ad ambienti criminali rafforzano il quadro indiziario e possono giustificare la qualificazione del denaro come provento di reato (anche di tipo mafioso o di traffico di stupefacenti).
- La motivazione del provvedimento cautelare deve comunque spiegare il nesso logico tra gli elementi acquisiti e la fattispecie presupposto; se il giudice lo fa in modo coerente e argomentato, la decisione è difficilmente censurabile in Cassazione.
- Per contrastare efficacemente un sequestro di denaro occorre fornire elementi concreti e documentati della lecita provenienza del denaro; semplici affermazioni generiche o denunce della scarsa motivazione del giudice sono meno efficaci senza prove contrarie.
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