Cassazione Civile, Ordinanza n. 32134/2021 del 05/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto dell'adesione alla procedura di definizione agevolata e dell'integrale pagamento delle somme dovute, ritenendo così effettivamente definita la controversia. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo. Ha inoltre compensato le spese del giudizio di legittimità, perché l'estinzione era dipesa dall'adesione alla definizione agevolata.
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2007; la Commissione tributaria provinciale aveva rigettato il ricorso e la Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello. In Cassazione la società ha proposto ricorso affidato a quattro motivi, ma nel corso del giudizio l'Avvocatura dello Stato ha depositato nota dalla quale risultava che la contribuente aveva presentato domanda di definizione agevolata ex art. 11 del D.L. n. 50 del 2017, con integrale versamento di quanto dovuto. La ricorrente ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere per intervenuta definizione agevolata della lite.
Norme richiamate
art. 11 del D.L. n. 50 del 2017
L'adesione del contribuente alla definizione agevolata e il pagamento integrale di quanto dovuto determinano la definizione della lite.
L. n. 96 del 2017
Norma di conversione del D.L. n. 50 del 2017 richiamata come base della procedura di definizione agevolata.
art. 46, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
«il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere»
La definizione agevolata della pendenza tributaria comporta l'estinzione del giudizio pendente, in quanto caso di cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- La definizione agevolata della pendenza tributaria, quando risulti l'integrale pagamento di quanto dovuto, determina la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- Nel processo tributario, l'estinzione del giudizio consegue non solo ai casi espressamente previsti dalla legge di definizione delle pendenze, ma anche a ogni altra sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
- Quando la lite si estingue per effetto di una definizione agevolata intervenuta in corso di causa, le spese di legittimità possono essere compensate tra le parti.
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