Cassazione Civile, Ordinanza n. 19651/2026 del 13/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di pagamento TA.RI. e TEFA emesso da Roma Capitale per il secondo semestre 2019 nei confronti della società resistente, relativo a un immobile adibito a stabilimento balneare. La società aveva contestato l’atto davanti al giudice tributario deducendone la nullità per difetto di motivazione e per errore sui presupposti impositivi, contestando intestazione degli immobili e superfici tassate; aveva inoltre lamentato l’omessa applicazione dello sconto stagionale per le superfici della categoria degli stabilimenti balneari che, nel periodo invernale, non producono rifiuti. Dopo il rigetto in primo grado, la società aveva appellato limitandosi a contestare i capi sfavorevoli diversi dal profilo dello sconto stagionale e la compensazione delle spese. La Corte di merito aveva accolto l’appello ritenendo l’avviso carente di motivazione, non chiarite le modalità di calcolo delle superfici tassate e non sufficienti le planimetrie utilizzate dall’amministrazione. Roma Capitale ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi, ma nel testo della decisione la Suprema Corte esamina preliminarmente l’eccezione di tardività sollevata dalla resistente e la reputa fondata, poiché il ricorso è stato notificato oltre il termine lungo di impugnazione e la sospensione dei termini prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022 non era applicabile al caso concreto.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto l’eccezione preliminare di tardività del ricorso, rilevando che la sentenza impugnata era stata depositata il 14.09.2023 e che il ricorso era stato notificato il 28.04.2024, quando il termine per impugnare era già spirato il 14.03.2024. Ha inoltre affermato che la sospensione di undici mesi dei termini di impugnazione prevista dall’art. 1, comma 199, l. 197/2022 opera solo per le controversie definibili con termini di scadenza collocati tra il 1.01.2023 e il 31.10.2023, sicché la norma invocata non era applicabile. Per effetto della tardività, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la Corte non ha esaminato il merito dei tre motivi, ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, comma 199, L. 197/2022
«Per le controversie definibili sonospesi per undici mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, dellepronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione delcontroricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore dellapresente legge (01.01.2023) e il 31 ottobre 2023»
La sospensione straordinaria dei termini di impugnazione si applica solo se la scadenza del termine cade nell’arco temporale espressamente previsto dalla norma; non è estensibile a termini già scaduti fuori da tale finestra temporale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
È richiamato solo come parametro di commisurazione dell’ulteriore importo del contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- La sospensione dei termini di impugnazione prevista da una norma speciale deve essere applicata in modo rigorosamente letterale, verificando sia l’oggetto della controversia sia la collocazione temporale della scadenza del termine.
- Se il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine lungo di impugnazione e non ricorrono cause normative di sospensione applicabili al caso concreto, il ricorso è inammissibile per tardività.
- L’inammissibilità del ricorso preclude l’esame dei motivi di merito, anche quando essi investano profili di motivazione dell’atto impositivo o di correttezza del giudizio di appello.
- In caso di inammissibilità, la parte soccombente è condannata alle spese e può essere onerata dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
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