Cassazione Civile, Ordinanza n. 15268/2025 del 08/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
La controversia non riguarda il merito della lite tributaria definita con precedente ordinanza, ma un successivo incidente di correzione ex art. 391-bis c.p.c. promosso dal difensore della parte già costituita in controricorso. Nell'ordinanza n. 4990/2024, con cui la Corte aveva dichiarato improcedibile il ricorso dell'Agenzia delle Entrate e condannato l'Agenzia al pagamento delle spese, era stato omesso il riferimento alla distrazione delle spese in favore del difensore antistatario. Il ricorrente ha quindi chiesto che il dispositivo fosse corretto integrando la statuizione sulle spese con la formula relativa alla distrazione in suo favore, sul presupposto che tale richiesta risultasse già formulata nel controricorso e non fosse stata recepita nel provvedimento.
La decisione
La Corte ha accolto l'istanza di correzione, rilevando che dal controricorso risultava la richiesta di distrazione delle spese in favore del procuratore antistatario e che tale domanda non era stata riportata nell'ordinanza del 6 febbraio 2024. Ha quindi disposto che nel dispositivo della precedente ordinanza fosse aggiunta la frase con cui si dispone la distrazione delle spese in favore dell'avv. Gianpiero Longobardi antistatario. Il procedimento si è concluso con la correzione del provvedimento originario e con l'annotazione in cancelleria.
Norme richiamate
art. 391-bis c.p.c.
La Corte lo utilizza come base per l'istanza di correzione di errore materiale del provvedimento di legittimità.
Massime di principio
- La correzione di un provvedimento della Corte di cassazione è ammissibile quando nel dispositivo sia stato omesso un elemento già richiesto e risultante dagli atti, purché si tratti di un mero errore materiale o di omissione emendabile senza incidere sul contenuto decisorio sostanziale.
- Se nel controricorso è stata chiesta la distrazione delle spese in favore del difensore antistatario, ma il dispositivo della decisione sulle spese non ne dà conto, tale omissione può essere emendata mediante correzione dell'ordinanza.
- L'istanza di correzione non modifica l'esito del giudizio principale, ma integra il testo del provvedimento per renderlo conforme alla volontà già espressa e alla domanda ritualmente proposta negli atti processuali.
Come è indicizzato
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