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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34487/2022 del 23/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce da una procedura di concordato preventivo strutturata anche sulla base di una scissione societaria: la società poi fallita sosteneva che la beneficiaria della scissione avesse assunto i pagamenti previsti dal piano e che ciò avesse prodotto un effetto esdebitatorio nei suoi confronti. Il tribunale aveva però risolto il concordato e dichiarato il fallimento, ritenendo che la beneficiaria non fosse un terzo assuntore con liberazione immediata della debitrice e che, quindi, la scissa non fosse stata liberata dalle obbligazioni originarie verso i creditori sociali. La corte d’appello aveva confermato tale impostazione, aggiungendo che la mancata impugnazione della statuizione sull’assenza di esdebitazione avesse reso definitivamente accertato quel profilo. Con il ricorso per cassazione la società ha dedotto, da un lato, la violazione delle norme sulla disciplina del concordato e delle impugnazioni, contestando la pretesa cristallizzazione dell’insussistenza dell’effetto esdebitatorio; dall’altro, la violazione delle norme sulla scissione e sul concordato, sostenendo che la scissione avrebbe dovuto comportare la liberazione della scissa.

La decisione

La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi perché ha rilevato che la pronuncia di revoca del concordato per mancanza di fattibilità giuridica era già divenuta definitiva in altro giudizio e che, inoltre, non era contestata la situazione di insolvenza posta a base del fallimento. Di conseguenza ha ritenuto che anche un eventuale accoglimento del ricorso contro la sola risoluzione del concordato non avrebbe potuto riaprire la procedura né travolgere la sentenza di fallimento. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento di una somma ex art. 96, comma 3, c.p.c.; la Corte ha escluso invece il raddoppio del contributo unificato perché si trattava di inammissibilità sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 177 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di concordato preventivo e sue regole procedimentali.

  • art. 180 l.fall.

    richiamato dalla ricorrente come norma violata in tema di omologazione e assetto delle contestazioni nel concordato.

  • art. 186, comma 4, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla risoluzione del concordato.

  • art. 18, commi 3 e 4, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in tema di reclamo avverso le decisioni fallimentari/concordatarie.

  • art. 2506-quater, comma 3, c.c.

    richiamato per sostenere che la scissione avrebbe dovuto produrre effetti liberatori o limitativi della responsabilità della società scissa.

  • art. 186, commi 2 e 3, l.fall.

    richiamato dalla ricorrente in rapporto alla disciplina della continuità e degli effetti del concordato.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    usato per condannare la ricorrente al pagamento di una somma ulteriore per aver proseguito il giudizio nonostante la sopravvenuta inammissibilità.

Massime di principio

  • L'impugnazione è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, per effetto di una decisione ormai definitiva resa in altro giudizio, l'eventuale accoglimento del ricorso non potrebbe più produrre alcuna utilità concreta per la parte ricorrente.
  • Nel giudizio di cassazione avverso la risoluzione del concordato, se la revoca del concordato per difetto di fattibilità giuridica è già definitiva e non è contestato l'insolvenza posta a base del fallimento, viene meno l'interesse a far valere solo censure sui presupposti della risoluzione.
  • La mancata impugnazione di una statuizione processualmente rilevante può consolidare l'accertamento di quel profilo, ma tale questione diventa recessiva quando sopravviene un diverso titolo definitivo che rende comunque privo di utilità l'esame del ricorso.
  • L'art. 96, comma 3, c.p.c. può giustificare la condanna al pagamento di una somma ulteriore quando la parte prosegua il giudizio nonostante l'evidenza della sopravvenuta inammissibilità dell'impugnazione.
  • La qualificazione degli effetti della scissione nel concordato e il tema dell'eventuale liberazione della società scissa restano irrilevanti se, per altra ragione ormai definitiva, il concordato non è più riattivabile e il fallimento non può essere caducato.

Come è indicizzato

MaterieConcordato preventivoOperazioni straordinarieImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaSocietarioProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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