Cassazione Penale, Sentenza n. 320/2025 del 07/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 04/09/2024 che aveva dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di ammissione provvisoria ad affidamento in prova al servizio sociale ritenendo che il fine pena fosse superiore a quattro anni. La ricorrente ha contestato il calcolo del residuo di pena adottato dal Magistrato, sostenendo che il provvedimento aveva considerato solo le condanne originarie (scadenza 28/02/2032) senza tener conto di successivi eventi processuali e amministrativi che rideterminavano la pena residua: concessione di liberazione anticipata per periodo di presofferta, applicazione dell'istituto della continuazione con ordinanza del Tribunale di Pescara del 07/12/2023 (rideterminazione della pena complessiva in anni 6 e mesi 2) e successivo ricalcolo del residuo pena operato dalla Procura di Pescara in data 28/02/2024 che fissava il fine pena al 02/01/2028. Per tali ragioni il residuo sarebbe inferiore ai quattro anni e l'istanza non poteva essere dichiarata inammissibile.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. La Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza avesse utilizzato un computo della pena residua errato e non aggiornato, fondato sulle sole originarie condanne, senza considerare la liberazione anticipata, l'applicazione della continuazione e il ricalcolo formale operato dalla Procura nonché l'ordinanza ex art. 81 cod. pen. L'erroneo computo ha comportato la declaratoria di inammissibilità illegittima dell'istanza. Di conseguenza la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Santa Maria Capua Vetere per una nuova valutazione dell'istanza alla luce del corretto calcolo della pena residua.
Norme richiamate
art. 47 ord. pen.
La norma è stata richiamata in relazione ai requisiti di ammissibilità per l'affidamento in prova, in particolare al limite del residuo di pena. Va applicata tenendo conto del calcolo corretto e aggiornato della pena residua; un computo errato può rendere illegittima la dichiarazione di inammissibilità.
art. 81 cod. pen.
L'ordinanza ex art. 81 cod. pen. adottata dal giudice dell'esecuzione è suscettibile di incidere sul calcolo della pena complessiva o residua. Tale provvedimento deve essere preso in considerazione dall'autorità esecutiva e dal Magistrato di sorveglianza quando valutano l'ammissibilità di misure alternative.
istituto della continuazione
La continuazione, applicata con provvedimento del giudice competente, modifica il computo della pena complessiva. Quando è stata regolarmente applicata, il nuovo ammontare della pena e il conseguente residuo vanno utilizzati per valutare il requisito del limite di pena previsto per l'accesso a misure alternative.
Massime di principio
- Il Magistrato di sorveglianza deve basare l'ammissibilità di istanze di affidamento in prova sul computo corretto e aggiornato della pena residua, considerando provvedimenti successivi alla condanna (liberazione anticipata, ordinanze di continuazione, ricalcoli formali della Procura o del giudice dell'esecuzione).
- Documentazione ufficiale che dimostri la rideterminazione della pena (ordinanze del giudice dell'esecuzione, ricalcoli della Procura, decreti amministrativi) deve essere allegata dall'interessato e valutata dal Magistrato; l'omissione di tali elementi può giustificare l'annullamento del provvedimento.
- Se il residuo di pena, secondo il calcolo corretto, è inferiore al limite previsto per l'ammissibilità (quattro anni nel caso di specie), l'istanza non può essere dichiarata inammissibile per il solo motivo del presunto superamento del limite.
- L'annullamento per errato computo non decide automaticamente sull'accoglimento dell'istanza alternativa: il giudice di rinvio deve riesaminare l'istanza alla luce del corretto calcolo e valutare i requisiti di merito.
- Per chi presenta istanze di misure alternative è cruciale allegare fin dall'inizio ogni provvedimento intervenuto sul calcolo della pena residua per evitare decisioni basate su dati obsoleti.
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