Sentenza n. 144/2026 - Perugia, Sezione 1
per l’annullamento del provvedimento prot. n.-OMISSIS- del Questore di Perugia notificato in data -OMISSIS- con il quale veniva rigettata l’istanza di rilascio del porto d’armi presentata dal ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rilascio del porto d’armi per uso venatorio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego del porto d’armi, deducendo la violazione degli artt. 1, 10, 11 e 43 del R.D. n. 773/1931 e dell’art. 27 Cost., nonché difetto di motivazione, travisamento dei fatti, difetto assoluto di istruttoria, irragionevolezza e manifesta ingiustizia. Il provvedimento era fondato sulla ritenuta inaffidabilità del richiedente nell’uso delle armi, desunta da un episodio per il quale era stato avviato un procedimento penale per percosse, poi archiviato a seguito di remissione di querela, da asserite frequentazioni con persone gravate da pregiudizi di polizia e dal rapporto di parentela con il nonno materno, ritenuto pluripregiudicato e non affidabile in materia di armi. Il ricorrente ha contestato la ricostruzione dell’episodio, sostenendo che il contatto con il ciclista fosse stato un gesto finalizzato a evitare una collisione, e ha valorizzato la propria buona condotta, la relazione positiva dei servizi sociali, le scuse rivolte alla persona offesa e l’offerta di una somma da destinare in beneficenza. Ha inoltre negato frequentazioni con soggetti controindicati e ha affermato di non avere rapporti da anni con il nonno materno, vivendo con i nonni paterni.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che il solo legame familiare con una persona controindicata non fosse sufficiente a giustificare il diniego, soprattutto perché il ricorrente aveva dichiarato di non avere più rapporti con il nonno materno e tale circostanza non era stata confutata dall’Amministrazione. Analogamente, le asserite frequentazioni con soggetti controindicati sono state ritenute non documentate e prive di riferimenti circostanziati. Il diniego è stato tuttavia ritenuto legittimo in ragione dell’episodio violento ai danni del ciclista. Dalla comunicazione di reato e dalle dichiarazioni concordanti dei due amici del ricorrente emergeva che egli aveva volontariamente colpito il ciclista con uno schiaffo; tale ricostruzione non era stata adeguatamente confutata. Anche le successive scuse e l’offerta di denaro da destinare in beneficenza sono state considerate coerenti con la ricostruzione dell’atto intenzionale, e non con quella del contatto meramente accidentale o difensivo prospettata nel ricorso. Il Collegio ha qualificato il gesto come ingiustificato, violento e potenzialmente pericoloso, idoneo a evidenziare immaturità e insufficiente autocontrollo. L’archiviazione del procedimento penale non è stata ritenuta decisiva, poiché non elimina la portata oggettiva dei fatti né il loro valore prognostico ai fini della valutazione amministrativa di affidabilità. Essendo il ricorrente minorenne all’epoca dei fatti, è stato ritenuto ragionevole che la Questura attendesse un periodo più lungo per valutare la condotta complessiva prima di rilasciare il titolo. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 1 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato tra le disposizioni che disciplinano il potere di pubblica sicurezza in materia di armi.
art. 10 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato tra le disposizioni applicabili al rilascio e alla valutazione dell’affidabilità del richiedente.
art. 11 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
Richiamato quale base normativa dei requisiti ostativi e della valutazione di affidabilità.
art. 43 R.D. n. 773/1931 (T.U.L.P.S.)
La valutazione amministrativa dell’affidabilità nell’uso delle armi può fondarsi anche su fatti oggettivi non coincidenti con una condanna penale definitiva, purché idonei a esprimere un giudizio prognostico di possibile abuso.
art. 27 Cost.
La presunzione di non colpevolezza non impedisce all’autorità amministrativa di valutare autonomamente fatti oggettivi ai fini della prevenzione e della verifica dell’affidabilità richiesta per il porto d’armi.
Massime di principio
- Nel procedimento per il rilascio del porto d’armi, l’amministrazione può fondare il diniego su fatti oggettivi indicativi di immaturità, violenza o insufficiente autocontrollo, anche quando il procedimento penale relativo a tali fatti sia stato archiviato o definito senza condanna, poiché la valutazione amministrativa ha natura preventiva e prognostica e non sanzionatoria.
- L’archiviazione del procedimento penale e la remissione della querela non impediscono all’autorità di pubblica sicurezza di apprezzare autonomamente la portata oggettiva della condotta e il suo significato ai fini dell’affidabilità nell’uso delle armi.
- La mera parentela con una persona gravata da precedenti o ritenuta controindicata non giustifica, da sola, il diniego del porto d’armi quando non siano dimostrati rapporti attuali o effettivi idonei a far presumere un pericolo di abuso del titolo.
- Le frequentazioni con soggetti controindicati possono rilevare ai fini del diniego soltanto se adeguatamente documentate e descritte mediante riferimenti concreti e circostanziati.
- Quando il fatto valutato risale alla minore età del richiedente, la Questura può legittimamente attendere un periodo di osservazione più ampio per verificare la condotta complessiva prima di rilasciare il porto d’armi, purché la valutazione resti ancorata a elementi concreti e a una motivazione coerente.
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