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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16441/2024 del 12/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dalla notifica, nel 2012, di una cartella esattoriale per una maggiore ILOR dovuta da una s.a.s. per l’anno 1985, credito già definitivamente accertato con sentenza passata in giudicato nei confronti della società. Le destinatarie impugnavano la cartella sostenendo, in sostanza, che la pretesa non potesse essere azionata nei loro confronti. I giudici di merito davano loro ragione. In cassazione l’Amministrazione finanziaria deduceva: 1) violazione dell’art. 2909 c.c., sostenendo che il giudicato sul credito tributario verso la società estendeva la sua efficacia e rendeva irrilevante la mancata partecipazione delle socie al giudizio definito da quella sentenza; 2) violazione delle norme sulla responsabilità dei soci e della liquidatrice di società di persone estinta, assumendo che le ex socie accomandanti fossero comunque responsabili dei debiti sociali nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione; 3) nullità della sentenza di appello per motivazione omessa o apparente e violazione dell’art. 112 c.p.c., per non avere la CTR esaminato in modo adeguato i motivi di gravame dell’Ufficio.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il terzo motivo di ricorso, assorbendo gli altri. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per un nuovo esame della controversia con congrua motivazione. Ha inoltre rimesso al giudice del rinvio la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La cassazione è avvenuta non per decisione sul merito della responsabilità tributaria, ma perché la motivazione della sentenza impugnata è stata reputata meramente apparente: la CTR non aveva affrontato specificamente le censure dell’Agenzia sulla qualità di ex socie accomandanti, sull’eventuale responsabilità nei limiti di legge e sulla posizione di ex liquidatrice di una delle resistenti.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sul credito tributario già accertato in via definitiva è richiamato come dato potenzialmente rilevante; la Corte però non decide nel merito su tale profilo, poiché accoglie il motivo sulla motivazione apparente

  • art. 2304 c.c.

    norma richiamata dall’Amministrazione nel delineare la responsabilità patrimoniale nelle società di persone

  • art. 2312 c.c.

    richiamato per sostenere la responsabilità per i debiti sociali dopo l’estinzione della società, nei limiti previsti dalla disciplina societaria

  • art. 2313 c.c.

    richiamato per affermare la responsabilità degli accomandanti nei limiti di quanto riscosso in base al bilancio finale di liquidazione

  • art. 2324 c.c.

    norma richiamata insieme alle altre disposizioni sulla responsabilità dei soci e sulla fase di liquidazione/estinzione della società di persone

  • art. 2495 c.c.

    richiamato quale norma relativa agli effetti della cancellazione della società e alla responsabilità per i debiti residui

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    indica il vizio di violazione o falsa applicazione di legge dedotto con il secondo motivo

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    indica il vizio processuale dedotto con il primo e il terzo motivo

  • art. 111, comma 6, Cost.

    la Corte lo richiama per delimitare il sindacato di legittimità sulla motivazione al solo "minimo costituzionale"

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    la mancanza della motivazione richiesta integra nullità della sentenza

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per censurare l’omessa pronuncia o il mancato esame delle censure di appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma che ha regolato la trattazione in camera di consiglio

  • art. 384, comma 2, prima parte, c.p.c.

    fondamento della cassazione con rinvio

  • art. 385, comma 3, seconda parte, c.p.c.

    fondamento della rimessione al giudice di rinvio della liquidazione delle spese

  • D.L. n. 83 del 2012

    richiamato per la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

  • L. n. 134 del 2012

    legge di conversione del D.L. n. 83 del 2012, richiamata per la limitazione del vizio motivazionale

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    richiamato nel quadro della riforma che ha ristretto il controllo di legittimità sulla motivazione al minimo costituzionale

Massime di principio

  • Dopo la riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al rispetto del "minimo costituzionale"; sono denunciabili solo anomalie radicali della motivazione, come motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
  • La motivazione è apparente quando il testo della sentenza, pur esistente materialmente, non consente di comprendere le ragioni della decisione e non permette il controllo sull’iter logico seguito dal giudice.
  • Quando l’appellante deduce specifiche censure su profili decisivi della responsabilità o della legittimazione passiva, il giudice d’appello deve confrontarsi con tali doglianze mediante accertamenti e argomentazioni idonei; il mero richiamo generico alla sentenza di primo grado non è sufficiente.
  • In presenza di un vizio di motivazione apparente, la Corte di cassazione può cassare la sentenza e rinviare al giudice di merito per un nuovo esame della controversia con adeguata motivazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessarioOnere della prova

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