Cassazione Penale, Sentenza n. 37195/2024 del 09/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva un errore di fatto della Corte di Cassazione per presunta omissione o mancata disamina di documenti e prove che avrebbero dimostrato l'integrazione della "bancarotta riparata" in favore della società fallita: in particolare sosteneva che Denis Verdini, prima del fallimento, aveva reintegrato il patrimonio sociale per importi superiori alla distrazione contestata (2.600.000 euro) e avrebbe saldato ulteriori debiti per circa 1.800.000 euro verso fornitori e terzi, sicché non sarebbe sussistito il pregiudizio per il ceto creditorio. Il ricorso straordinario contestava che la Cassazione non avrebbe adeguatamente valutato o preso in considerazione tali atti e documenti, configurando un errore percettivo nella valutazione delle prove.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il rimedio straordinario infondato perché le doglianze riproponevano valutazioni e questioni già esaminate e respinte nei ricorsi ordinari; inoltre ha chiarito che l'errore rilevante ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. è esclusivamente l'errore percettivo dovuto a svista sensoriale nella lettura degli atti, non un diverso apprezzamento valutativo delle prove. La Corte ha confermato che, anche qualora alcuni pagamenti fossero stati effettuati da Verdini, non risultava provata l'integrale reintegrazione del patrimonio sociale a favore della collettività dei creditori (ripristino effettivo e integrale della garanzia patrimoniale), sicché non poteva ritenersi integrata la "bancarotta riparata". Conseguentemente il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (con liquidazione come da dispositivo).
Norme richiamate
art. 625-bis cod. proc. pen.
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto: applicabile solo per errori percettivi dovuti a svista o equivoco sensoriale nella lettura degli atti che abbiano inciso sulla decisione; non consente sindacato di merito o rivalutazioni valutative.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che dispone la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese.
artt. 110 c.p., 216, 219, 226 legge fallimentare
Richiamati nell'ambito delle censure sulla responsabilità per bancarotta fraudolenta e sull'istituto della "bancarotta riparata": la Corte ha analizzato tali disposizioni insieme alla giurisprudenza per ritenere che la riparazione richiede il reintegro effettivo e integrale del patrimonio sociale a vantaggio della massa dei creditori, non pagamenti parziali o destinati a singoli creditori.
Sez. U, n. 16103 del 27/3/2002 (giurisprudenza)
Precedente di legittimità richiamato per definire l'errore di fatto come errore percettivo sensoriale e per delimitare l'ambito di operatività dell'art. 625-bis, escludendo dal rimedio gli errori di giudizio e le valutazioni probatorie.
Altre pronunce di legittimità richiamate (es. Sez. U n. 18651/2015; Sez. 3 n. 14509/2017)
Richiamate per confermare che non è consentito utilizzare il ricorso straordinario per contestare valutazioni di merito già esaminate e dichiarate manifestamente infondate, e per chiarire i limiti del sindacato sulle decisioni della Cassazione stessa.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis cod. proc. pen. è ammesso solo per errori percettivi (svista sensoriale) nella lettura degli atti; non serve a chiedere una nuova valutazione delle prove o a sostituire il giudizio di merito.
- La "bancarotta riparata" richiede il reintegro effettivo, integrale e tempestivo del patrimonio sociale a beneficio della massa dei creditori: pagamenti parziali o destinati a creditori selezionati non sono automaticamente idonei a far decadere la responsabilità penale per bancarotta distrattiva.
- Se la Corte di legittimità ha esaminato e respinto nel merito un motivo, non è ammissibile un successivo ricorso straordinario che riproponga la stessa doglianza come mero travisamento della prova; il rimedio straordinario non sopperisce alle impugnazioni ordinarie malriuscite.
- Le contestazioni riguardanti la mancata considerazione di deduzioni già oggetto di trattazione dalla Corte devono essere valutate come implicitamente decise; non è ammesso sostenere che la Cassazione abbia omesso del tutto il loro esame se risultano censite e trattate.
- In casi simili, chi intende dimostrare la sussistenza della "bancarotta riparata" deve provare in modo chiaro e documentato che il patrimonio sociale è stato reintegrato integralmente e che la reintegrazione ha effettivamente beneficiato l'intero ceto creditorio, non solo creditori selezionati.
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