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Sentenza

Sentenza n. 16589/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l’annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - della nota prot. U.0166950 del 14 febbraio 2023 con cui la Regione Lazio ha trasmesso gli indici per la revisione dei prezzi da utilizzarsi per la fatturazione dei servizi nell’anno 2023 e per il conguaglio dei canoni relativi all’anno 2022, nell’ambito del contratto di «Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili di proprietà e nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio»; - della successiva nota prot. U.0257462 del 7 marzo 2023 con cui la Regione Lazio ha trasmesso gli indici definitivi per la revisione dei prezzi da utilizzarsi per la fatturazione dei servizi nell’anno 2023 e per il conguaglio dei canoni relativi all’anno 2022, parzialmente corretti «a seguito del confronto intercorso con gli assuntori»; - della delibera della Asl Roma 2 n. 2042 del 28 dicembre 2022 relativa al 1°, 2° e 3° trimestre 2022; - della deliberazione della Asl Roma 2 n. 197 del 6 febbraio 2023 relativa al 4° trimestre 2022; - della determinazione dirigenziale n. 707 del 21 aprile 2022 adottata dall’Asl Rieti relativa al 1° trimestre 2022; - della determina dirigenziale n. 1347 del 27 luglio 2022 adottata dall’Asl Rieti relativa al 2° trimestre 2022; - della determinazione dirigenziale, n. 1893 del 18 ottobre 2022 adottata dall’Asl Rieti relativa al 3° trimestre 2022; - della determinazione dirigenziale n. 23 dell’8 febbraio 2023 adottata dall’Asl Rieti relativa al 4° trimestre 2022; - della delibera n. 1500 del 1° settembre 2022 adottata dall’Asl Roma 5 relativa al 1° e 2° trimestre 2022; - della delibera n. 1944 del 14 novembre 2022 adottata dall’Asl Roma 5 relativa al 3° trimestre 2022; - della delibera n. 309 del 17 febbraio 2023 adottata dall’Asl Roma 5 relativa al 4° trimestre 2022; - delle clausole inerenti alla revisione prezzi di cui ai contratti stipulati, rispettivamente, tra l’Azienda sanitaria locale Roma 2 e Guerrato s.p.a. e tra l’Azienda sanitaria locale Rieti e Guerrato s.p.a., tra l’Azienda sanitaria locale Roma 5 e Guerrato s.p.a. nonché dell’art. 10 del capitolato tecnico approvato dalla Regione Lazio, sulla cui base si è determinato l’importo dei conguagli di cui alle delibere impugnate; nonché per l’accertamento - del diritto della società Guerrato s.p.a. ad ottenere dalla Regione Lazio e dalle Asl resistenti l’adeguamento del corrispettivo contrattuale, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 nonché in conformità ai principi di buona fede e correttezza, secondo indici ed importi revisionali che tengano conto dell’effettiva variazione dei costi delle materie prime di gas ed energia elettrica nel libero mercato; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati l’11 giugno 2024: - della nota prot. 666382 del 21 maggio 2024 della Regione Lazio recante «Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili di proprietà e nella di proprietà e nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio. Revisione prezzi 2024»; - della nota prot. 419216 della Regione Lazio del 26 marzo 2024 recante «Multiservizio tecnologico e fornitura vettori energetici agli immobili di proprietà e nella di proprietà e nella disponibilità delle aziende sanitarie della Regione Lazio – Revisione prezzi 2024»; - delle clausole inerenti alla revisione prezzi di cui ai contratti stipulati, rispettivamente, tra l’Azienda sanitaria locale Roma 2 e Guerrato s.p.a. e tra l’Azienda sanitaria locale Rieti e Guerrato s.p.a., tra l’Azienda sanitaria locale Roma 5 e Guerrato s.p.a. nonché dell’art. 10 del capitolato tecnico approvato dalla Regione Lazio, sulla cui base si è determinato l’importo dei conguagli di cui alle delibere impugnate; nonché per l’accertamento - del diritto della società Guerrato s.p.a. ad ottenere dalla Regione Lazio e dalle Asl resistenti l’adeguamento del corrispettivo contrattuale per i servizi di climatizzazione invernale con riferimento al conguaglio dei canoni relativi all’anno 2023 ed alla fatturazione dei canoni per l’anno 2024, ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 nonché in conformità ai principi di buona fede e correttezza, prendendo a riferimento i prezzi unitari del gas naturale, definiti dall’Arera per le utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, senza tener conto né della riduzione dell’aliquota Iva al 5%, né della riduzione degli oneri di sistema per come disposte dalla disciplina di settore;

Giustizia amministrativa202306201

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a., rilevando l’inequivoca manifestazione di volontà della ricorrente di rinunciare e la mancata opposizione delle parti costituite. Non ha esaminato nel merito le censure sugli indici e sui criteri di revisione prezzi né le domande di annullamento e di accertamento. Spese compensate, in ragione della pronuncia in rito.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Atti regionali e delle aziende sanitarie relativi alla revisione dei prezzi e ai conguagli dei corrispettivi contrattuali per gli anni 2022, 2023 e 2024, nonché clausole contrattuali e dell’art. 10 del capitolato tecnico in materia di revisione prezzi

Esito

ESTINZIONE

La controversia

L’impresa affidataria dei contratti di multiservizio tecnologico e fornitura di vettori energetici aveva impugnato gli indici di revisione prezzi comunicati dalla Regione Lazio nel febbraio e marzo 2023 e le deliberazioni e determinazioni delle ASL Roma 2, Roma 5 e Rieti sui conguagli trimestrali del 2022. Contestava inoltre le clausole contrattuali e l’art. 10 del capitolato tecnico, chiedendo l’accertamento del diritto all’adeguamento dei corrispettivi ai sensi dell’art. 115 d.lgs. 163/2006 e secondo indici che riflettessero l’effettiva variazione dei costi di gas ed energia elettrica nel libero mercato. Con motivi aggiunti dell’11 giugno 2024 aveva impugnato le note regionali del marzo e maggio 2024 sulla revisione prezzi 2024 e chiesto l’adeguamento dei corrispettivi per il conguaglio 2023 e la fatturazione 2024, assumendo che dovessero essere presi a riferimento i prezzi unitari del gas naturale definiti da ARERA per utenze con consumi inferiori a 1.400 m3/anno, senza considerare la riduzione dell’IVA al 5% e quella degli oneri di sistema. Il 27 luglio 2026 la ricorrente ha notificato e depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso.

Norme richiamate

  • art. 84, comma 3, c.p.a.

    Alla luce dell’inequivoca manifestazione di volontà della società ricorrente e della mancata opposizione delle parti costituite, va dichiarata l’estinzione del processo, ai sensi dell’art. 84, comma 3 c.p.a.

    La rinuncia inequivoca al ricorso, in assenza di opposizione delle parti costituite, comporta la dichiarazione di estinzione del processo.

Massime di principio

  • La rinuncia inequivoca al ricorso, in assenza di opposizione delle parti costituite, comporta l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilitàEsecuzione del contratto pubblico
RamiProcesso amministrativoContratti pubblici

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