Sentenza del 02/04/2015 n. 6714 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la determinazione del reddito d'impresa relativo all'anno 2004 e, in particolare, la valutazione delle rimanenze di magazzino. I contribuenti sostenevano che il valore della merce dovesse essere determinato sulla base del prezzo al pubblico, depurato dagli sconti ottenuti dai fornitori. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto applicabile il metodo del prezzo al dettaglio solo se i criteri e le modalità di applicazione fossero stati illustrati nella dichiarazione dei redditi o in un apposito allegato. La contribuente contestava inoltre la possibilità di produrre tale documentazione in caso di dichiarazione telematica e, successivamente, sosteneva di non avere condonato le sanzioni.
La decisione
La Corte di cassazione non ha esaminato nel merito la questione fiscale. Il giudizio era stato dichiarato estinto con decreto presidenziale per effetto del condono previsto dal D.L. n. 98 del 2011. La contribuente aveva chiesto la fissazione dell'udienza collegiale, ma l'istanza era stata depositata il 13 giugno 2013, oltre il termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del decreto, avvenuta il 28 dicembre 2012. Richiamando le Sezioni Unite, la Corte ha stabilito che tale termine è perentorio e che l'istanza tardiva non impedisce il consolidamento dell'effetto estintivo. Il giudizio è quindi rimasto estinto e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
D.L. n. 98 del 2011, art. 39, comma 12
Prevede, nel caso concreto, il meccanismo di definizione agevolata che ha determinato l'estinzione del giudizio.
Legge n. 111 del 2011
Ha convertito con modificazioni il D.L. n. 98 del 2011, compresa la disciplina rilevante per l'estinzione del processo.
Legge n. 289 del 2002, art. 16
Disciplina il condono e gli effetti processuali della definizione agevolata, richiamati nel provvedimento di estinzione.
Codice di procedura civile, art. 391
Regola la dichiarazione di estinzione del giudizio in Cassazione mediante decreto presidenziale e prevede la possibilità di chiedere la fissazione dell'udienza collegiale entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto. Il termine è stato qualificato come perentorio.
Codice di procedura civile, art. 391-bis
Prevede il rimedio della revocazione per le sentenze e ordinanze della Corte di cassazione, mentre contro il decreto presidenziale di estinzione opera lo specifico rimedio previsto dall'art. 391, comma 3.
TUIR, art. 59
È stato richiamato dalla Commissione tributaria regionale in relazione ai criteri di valutazione delle rimanenze dei commercianti al minuto e alla necessità di indicare i criteri applicati nella dichiarazione o in un apposito allegato.
Massime di principio
- Quando un giudizio di Cassazione viene dichiarato estinto con decreto presidenziale per effetto di un condono o di altra causa estintiva, la parte interessata deve verificare immediatamente la data di comunicazione del decreto.
- L'istanza per ottenere la trattazione collegiale prevista dall'art. 391 c.p.c. deve essere depositata entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto; il termine è perentorio, salvo i presupposti per una rimessione in termini.
- Un'istanza depositata tardivamente non riapre il giudizio e non consente alla Corte di esaminare le questioni di merito, compresa la correttezza dell'accertamento fiscale.
- La mancata contestazione tempestiva del decreto di estinzione comporta il consolidamento dei suoi effetti processuali.
- Per applicare il metodo del prezzo al dettaglio nella valutazione delle rimanenze, è necessario documentare preventivamente e in modo adeguato i criteri e le modalità utilizzati, secondo la disciplina fiscale applicabile.
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