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Sentenza

Sentenza n. 5217/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per l’ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, n. 10430/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602816

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: provvedimento del Comune di Rimini del 4 marzo 2026, adottato in dichiarata ottemperanza a una sentenza del Consiglio di Stato, con cui era stata disposta l’ostensione di documenti già sottratti all’accesso per ragioni di segretezza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (impresa aggiudicataria)

Prevale il privato

La controversia

L’impresa aggiudicataria ha agito in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 10430/2025, che aveva parzialmente riformato una precedente ordinanza del TAR relativa all’istanza di accesso proposta dall’impresa seconda classificata nella gara per l’affidamento in concessione del servizio di distribuzione del gas naturale nell’ATEM di Rimini. La sentenza ottemperanda aveva ordinato all’amministrazione un nuovo e motivato bilanciamento tra l’interesse difensivo all’accesso e le esigenze di tutela dei segreti tecnici e commerciali. La ricorrente ha dedotto, in primo luogo, violazione ed elusione del giudicato, poiché il Comune aveva disposto l’ostensione di tutti i 122 documenti interessati, compresi quelli per i quali il TAR aveva già respinto l’istanza di accesso con statuizione non impugnata e quindi coperta da giudicato. Ha inoltre sostenuto che il giudicato avesse già riconosciuto la sussistenza delle proprie ragioni di segretezza, precludendo all’amministrazione una nuova valutazione sul punto. In secondo luogo, ha chiesto al giudice dell’ottemperanza di effettuare, o di indirizzare, il bilanciamento concreto tra diritto di difesa e segreto industriale, deducendo la prevalenza delle proprie esigenze di riservatezza con riguardo a numerose relazioni tecniche, al modello di calcolo fluidodinamico della rete, al know-how aziendale, a documenti relativi alla protezione catodica, agli interventi di innovazione tecnologica, al piano aziendale e alle informazioni contabili soggette a unbundling.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha preliminarmente affermato la propria competenza sull’intera ottemperanza, ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a., poiché la sentenza d’appello aveva riformato la decisione di primo grado quanto al contenuto conformativo. Il primo motivo è stato accolto parzialmente. È stata riconosciuta la violazione del giudicato con riferimento ai documenti per i quali il TAR aveva già respinto l’istanza di accesso e la relativa statuizione non era stata impugnata dalla richiedente: trattandosi di un giudizio sull’accesso diretto all’accertamento del diritto all’ostensione, l’amministrazione non poteva nuovamente disporre l’accesso a quei documenti, in assenza di elementi innovativi, sopravvenuti o modificativi. Il provvedimento comunale è stato quindi dichiarato parzialmente nullo in questa parte. È stato invece respinto il profilo secondo cui la sentenza ottemperanda avrebbe già accertato nel merito l’effettiva sussistenza dei segreti tecnici o commerciali. Le decisioni precedenti avevano dato atto della puntuale esposizione delle ragioni di riservatezza, senza qualificare definitivamente tali informazioni come segreti meritevoli di tutela. Il giudicato aveva rimesso all’amministrazione un ampio bilanciamento, comprensivo anche della verifica del grado di dettaglio e dell’effettiva enucleazione dei segreti. L’eventuale erroneità della valutazione amministrativa sulla sussistenza dei segreti o sull’esito del bilanciamento non poteva essere esaminata nella sede dell’ottemperanza, non integrando di per sé violazione o elusione del giudicato. Il secondo motivo è stato quindi respinto, poiché riguardava il merito del bilanciamento tra accesso e riservatezza, estraneo al perimetro del giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato parzialmente accolto, con dichiarazione di parziale nullità del provvedimento impugnato. Le spese sono state integralmente compensate per la peculiarità e complessità della controversia.

Norme richiamate

  • art. 113, comma 1, c.p.a.

    La competenza sull’ottemperanza della sentenza d’appello spetta al Consiglio di Stato quando la decisione di appello abbia riformato quella di primo grado anche quanto al contenuto conformativo, trasferendo al giudice d’appello l’intera competenza sull’esecuzione del giudicato complessivo.

  • art. 116, comma 2, c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell’istanza di accesso proposta nel giudizio pendente; la decisione resa sull’istanza accerta il diritto all’ostensione nei limiti concretamente riconosciuti.

  • art. 114 c.p.a.

    È richiamato quale fondamento dei poteri del giudice dell’ottemperanza in relazione alla violazione o elusione del giudicato.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    La violazione o elusione del giudicato determina la nullità dell’atto amministrativo adottato in contrasto con il contenuto vincolante della decisione giudiziale, limitatamente alla parte incompatibile.

  • Cons. Stato, Ad. plen., 2 aprile 2020, n. 10

    È richiamata per il principio secondo cui il giudizio sull’accesso è incentrato sull’accertamento del rapporto e del diritto dell’interessato all’ostensione, non sul solo controllo del provvedimento amministrativo.

Massime di principio

  • Quando una sentenza d’appello riforma la decisione di primo grado anche quanto al contenuto conformativo, la competenza sull’esecuzione dell’intero giudicato spetta al giudice d’appello ai sensi dell’art. 113, comma 1, c.p.a.
  • Nel giudizio sull’accesso, la statuizione con cui il giudice respinge l’ostensione di determinati documenti, se non impugnata, passa in giudicato e preclude all’amministrazione di disporre successivamente l’accesso ai medesimi documenti, salvo la presenza di elementi innovativi, sopravvenuti o modificativi della fattispecie.
  • Il giudicato che ordina all’amministrazione un nuovo bilanciamento tra diritto di difesa e segreti tecnici o commerciali non accerta necessariamente, nel merito, l’effettiva sussistenza dei segreti: se la decisione si limita a dare atto della puntuale esposizione delle ragioni di riservatezza, la verifica della loro consistenza può restare rimessa all’amministrazione.
  • Il giudizio di ottemperanza è limitato alla verifica della conformità dell’attività amministrativa al decisum e non consente, in assenza di violazione o elusione del giudicato, di sostituire il giudice all’amministrazione nel merito del bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza.
  • La violazione del giudicato può determinare la nullità solo della parte del provvedimento amministrativo incompatibile con la decisione giudiziale, mentre le ulteriori valutazioni amministrative non contrastanti con il decisum restano sindacabili, se del caso, mediante un’ordinaria azione di annullamento.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaAccesso difensivo
RamiProcesso amministrativoAccesso e trasparenza
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaNullità del provvedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereTutela del terzo

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