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Sentenza

Sentenza del 09/10/2015 n. 20273 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica della Guardia di Finanza, in un locale chiuso della ditta furono rinvenute documentazioni extracontabili utilizzate per ricostruire il reddito del contribuente e rettificare ricavi e costi ai fini IRPEF, IVA e IRAP per l'anno 1999. La Commissione Tributaria Provinciale rigettò il ricorso, mentre la Commissione Tributaria Regionale accolse parzialmente l'appello, riducendo i ricavi accertati: escluse alcune poste relative a mere commissioni non supportate dalla prova del perfezionamento delle vendite e riconobbe errori di quantificazione in 25 operazioni, riducendo il recupero di lire 405.740.000. L'Agenzia delle Entrate ricorse per cassazione deducendo violazione dell'art. 112 c.p.c. e degli artt. 53 e 56 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la CTR avesse deciso su questioni non accolte in primo grado e non specificamente riproposte in appello, incorrendo in ultrapetizione o extrapetizione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che il contribuente avesse riproposto la questione degli errori di quantificazione sia espressamente, nelle conclusioni dell'atto d'appello, sia indirettamente, denunciando l'omessa pronuncia della CTP sulle eccezioni formulate in primo grado. Poiché l'appello ha effetto devolutivo, la denuncia di omessa pronuncia aveva comunque sottoposto tali questioni all'esame della CTR. La decisione regionale, pertanto, non costituiva extrapetizione. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata, poiché il contribuente non ha svolto attività difensiva in cassazione.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    La norma vieta al giudice di pronunciarsi su domande o questioni estranee a quelle dedotte dalle parti. Nel caso concreto, la Corte ha escluso la violazione perché la questione degli errori di quantificazione era stata devoluta alla CTR.

  • Art. 53 del D.Lgs. n. 546/1992

    Disciplina l'appello tributario e richiede che siano indicati specifici motivi di impugnazione. La CTR aveva ritenuto ammissibile l'appello e tale valutazione non è stata adeguatamente censurata in cassazione.

  • Art. 56 del D.Lgs. n. 546/1992

    Riguarda le questioni e le eccezioni non accolte in primo grado, che devono essere riproposte in appello. La Corte ha ritenuto che la riproposizione fosse avvenuta sia direttamente, mediante le conclusioni, sia indirettamente, attraverso la denuncia di omessa pronuncia.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis

    La correttezza dell'interpretazione data dal giudice d'appello alla sentenza di primo grado e all'atto di appello deve essere censurata in cassazione con uno specifico motivo relativo all'attività interpretativa; un generico richiamo non è sufficiente.

Massime di principio

  • Nel processo tributario, le questioni non accolte in primo grado devono essere riproposte in appello; tuttavia, tale riproposizione può risultare anche dal complessivo contenuto dell'atto, non necessariamente da una formula tecnica specifica.
  • La denuncia di omessa pronuncia da parte del giudice di primo grado devolve al giudice d'appello anche la questione sulla quale si assume che il primo giudice non abbia deciso, purché essa sia individuabile dal contenuto dell'impugnazione.
  • Per contestare in cassazione l'interpretazione dell'atto di appello compiuta dalla CTR occorre formulare una censura specifica contro tale attività interpretativa; il generico richiamo alla violazione delle norme sull'appello non è sufficiente.
  • Non vi è ultrapetizione quando il giudice d'appello esamina una questione già dedotta in primo grado e riproposta, anche indirettamente, nell'atto di appello.
  • In materia di ricostruzione induttiva dei ricavi, contestazioni puntuali su duplicazioni, operazioni non verificate o errori di calcolo possono incidere sull'entità dell'accertamento, se tempestivamente devolute al giudice d'appello e supportate dagli elementi disponibili.

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