Cassazione Penale, Ordinanza n. 17116/2025 del 07/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con ordinanza del giudice dell'esecuzione la Corte di appello aveva unificato alcuni reati sotto il vincolo della continuazione, rideterminando la pena complessiva in anni tredici, mesi due di reclusione ed euro 124.000,00 di multa, ma aveva escluso l'unificazione in continuazione con un ulteriore reato di uso di atto falso già definito con sentenza irrevocabile del Tribunale di Genova. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per l'esclusione della continuazione con il reato ex art. 489 c.p.; 2) violazione di legge per l'affermata compatibilità tra recidiva e continuazione e per l'aumento di pena applicato ex art. 99, comma 2, c.p.; 3) contraddittorietà e illogicità manifesta della motivazione. Ha inoltre depositato memoria contestando la preliminare valutazione di inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo una critica di fatto, rivalutativa e aspecifica, non confrontata con la motivazione dell'ordinanza impugnata; ha ritenuto infondato il secondo perché la giurisprudenza consolidata ammette la coesistenza tra recidiva e continuazione, con applicazione prima dell'aumento per recidiva e poi di quello per continuazione; ha considerato anche il terzo motivo come una richiesta di nuova lettura del materiale processuale non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
Richiamato come parametro del ricorso per cassazione per violazione di legge.
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
Richiamato come parametro del ricorso per cassazione per vizio di motivazione.
art. 489 c.p.
Individuato come reato rispetto al quale era stata chiesta l'unificazione in continuazione, ma esclusa dal giudice dell'esecuzione.
art. 99, secondo comma c.p.
Richiamato per l'aumento di pena per recidiva ritenuto compatibile con la continuazione.
art. 616 c.p.p.
Base per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili le censure che si risolvono in una mera rivalutazione del fatto o degli elementi istruttori, senza confrontarsi specificamente con la motivazione del provvedimento impugnato.
- La questione della continuazione non può essere prospettata in cassazione come semplice richiesta di diversa lettura del materiale processuale, se la doglianza non evidenzia un vero errore di diritto o un vizio motivazionale rilevante.
- Recidiva e continuazione non sono istituti incompatibili: quando ne ricorrono i presupposti, il giudice può applicare entrambi, procedendo prima all'aumento per recidiva sul reato base e poi all'aumento per continuazione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, ove non sussistano cause di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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