Sentenza n. 1272/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - nei limiti dell’interesse, della deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Ugento n. 33 del 31 luglio 2024, pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 19 agosto 2024 per n. 15 giorni, e dei relativi allegati ed elaborati progettuali, pubblicati in data 17 settembre 2024, in particolare: delle Norme tecniche di attuazione del PCC del Comune di Ugento; della relazione generale di piano; della scheda tipologica A; della scheda tipologica B; della Relazione generale; della tav A1.0 classificazione normativa; della tav A1.1 PAI; della tav A2.1 PPTR IDROGEO; della tav A2.2 PPTR BOTVEG; della tav A2.3 PPTR SITI NAT; della tav A2.4 PPTR STORICO; della tav A3 VINCOLI TERRITORIO; della tav A4 morfolit duna; della tav A5.1 Demanio Classe utilizzazione; della tav A5.2 tipologia utilizzazione; della tav A5.3 caratterizzazione demanio; della tav A6 strutture fisse recinzioni; della tav A7 accesso parcheggi; della tav B1 LINEA COSTA UTILE; della tav B2.0 AMBITI PCC; della tav B2.1 ZONIZZAZIONE TRANSITORIO; della tav B2.2 ZONIZZAZIONE PROGETTO; della tav B3 AREE VINCOLATE; della tav B4 ACCESSI; della tav B5 VALENZA TURISTICA; - ove occorra, nei limiti dell’interesse, della deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 22 aprile 2023 e dei relativi allegati ed elaborati progettuali; della nota prot. n. 35902 del 20 novembre 2023 del Comune di Ugento; della nota prot. n. 15024 del 6 dicembre 2023, del Servizio Demanio Costiero e Portuale della Regione Puglia; della determinazione n. 405/2011 dell’Ufficio Demanio Marittimo, così come integrata con identico provvedimento n. 16/2017; della nota prot. n. 38977 del 18 dicembre 2023, del Settore Urbanistica Ambiente e Suap del Comune di Ugento; della delibera della Giunta Regionale n. 106 del 19 febbraio 2024, pubblicata sul BURP n. 23 del 18 marzo 2024; det. n. 1383/2011 del Comune di Ugento; det. n. 290 del 5.3.2012, ancorché non conosciuti; di tutti i verbali, ancorché nono conosciuti; Delibera Giunta Comunale n° 167 del 19/07/2017; - di ogni altro atto ad esso presupposto, consequenziale o comunque connesso, ancorché non conosciuto, in quanto lesivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti di adozione e approvazione del Piano Comunale delle Coste del Comune di Ugento, inclusa la deliberazione consiliare n. 33 del 31 luglio 2024 e i relativi elaborati; in via eventuale, anche gli atti precedenti del procedimento e la deliberazione della Giunta regionale n. 106 del 19 febbraio 2024
Esito
Favorevole al resistente (comune e regione)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La titolare di una concessione demaniale marittima, dopo aver proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e averlo trasposto davanti al TAR, ha chiesto l’annullamento degli atti relativi al Piano Comunale delle Coste (PCC) di Ugento. Ha dedotto violazione dell’art. 3 l. 241/1990, delle norme tecniche del Piano Regionale delle Coste, della l.r. 17/2015 e della D.G.R. 2273/2011, nonché eccesso di potere per difetto di motivazione e d’istruttoria, errore nei presupposti, illogicità, contraddittorietà e travisamento. In sintesi, ha contestato l’indeterminatezza delle scelte pianificatorie, la non corretta rappresentazione dei lotti concedibili e l’inadeguata verifica dello stato del litorale. Comune e Regione hanno eccepito il difetto di interesse attuale, rilevando che l’iter di approvazione non era concluso perché la Regione aveva subordinato il proprio assenso a otto prescrizioni sostanziali non ancora attuate. La ricorrente ha inoltre chiesto il rinvio della discussione in attesa dell’adeguamento del Piano.
La decisione
Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: le eventuali modifiche future del PCC non incidono sul giudizio sugli atti attualmente impugnati e dovranno essere contestate con motivi aggiunti o autonoma impugnazione. Ha quindi accolto l’eccezione assorbente di inammissibilità per difetto di interesse e lesività, senza esaminare nel merito le censure contro il contenuto del Piano. L’iter previsto dall’art. 4, comma 5, l.r. 17/2015 non era perfezionato: con D.G.R. 106/2024 la Regione non aveva espresso un assenso pieno, ma aveva imposto otto modifiche sostanziali, ancora non attuate; nel 2026 aveva anche diffidato il Comune. La successiva deliberazione consiliare n. 33/2024 non poteva quindi sostituire il preventivo assenso regionale né rendere efficace il Piano. Inoltre, la ricorrente continuava a esercitare la concessione alle condizioni precedenti, senza modifiche o pregiudizio attuale. Resta salva la possibilità di impugnare i nuovi atti conclusivi del procedimento o di riproporre le censure qualora gli atti contestati acquistino successivamente portata lesiva. Spese integralmente compensate per la peculiarità e novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a, c.p.a.
Per quanto detto, conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell’art. 35, co. 1, lett. a, cod. proc. amm.
Il ricorso è inammissibile quando manca una condizione dell’azione, qui l’interesse attuale all’annullamento di atti non definitivi e non lesivi.
art. 39, comma 1, c.p.a.
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.
Nel processo amministrativo l’interesse ad agire richiede un’utilità effettiva conseguibile con l’accoglimento della domanda, non essendo sufficiente una lesione meramente eventuale.
art. 100 c.p.c.
L'interesse ad agire, ai sensi dell'art. 100, c.p.c., (applicabile nel processo amministrativo per il tramite del rinvio esterno di cui all'art. 39, comma 1, c.p.a.), è la condizione richiesta per poter proporre una domanda o per poter contraddire alla stessa ed implica la necessità che il ricorrente ottenga un'effettiva utilità e, cioè, un risultato di vantaggio dall'accoglimento del ricorso.
L’interesse ad agire deve corrispondere a un vantaggio effettivo per chi propone la domanda; deve inoltre essere personale, attuale e concreto.
art. 4, comma 5, l.r. 17/2015
A tale proposito, deve rilevarsi che l’art. 4, co. 5, della l.r. 17/2015 prevede espressamente che il Piano Comunale delle Coste, adottato da parte dell’amministrazione comunale, debba essere necessariamente sottoposto all’esame della Giunta regionale, la quale è chiamata a pronunciarsi sulla coerenza del testo approvato dal Comune con le previsioni del Piano Regionale delle Coste e, solo successivamente all’esito favorevole di tale verifica, il Consiglio comunale può provvedere alla sua approvazione in via definitiva.
L’approvazione definitiva del PCC comunale presuppone la verifica regionale di coerenza e il relativo esito favorevole; prescrizioni regionali sostanziali non ancora attuate impediscono di considerare concluso il procedimento e il Piano efficace.
Massime di principio
- L’interesse a impugnare un atto amministrativo richiede un’utilità personale, concreta e attuale: una lesione soltanto eventuale non è sufficiente a fondare l’azione.
- Quando la legge subordina l’approvazione definitiva di uno strumento pianificatorio comunale a una verifica regionale con esito favorevole, l’assenso regionale condizionato all’attuazione di prescrizioni sostanziali non perfeziona il procedimento; la successiva deliberazione comunale non rende efficace lo strumento in assenza di tale presupposto.
- Non è attuale l’interesse all’annullamento di atti pianificatori non definitivi che non abbiano ancora prodotto effetti sulla posizione del ricorrente, il quale continui a esercitare la propria concessione alle condizioni preesistenti e senza modifiche riconducibili a quegli atti.
- La mancata conclusione dell’iter pianificatorio non preclude l’impugnazione dei successivi atti definitivi né la riproposizione delle censure, qualora gli atti precedenti acquistino in seguito portata lesiva attuale.
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