Tribunale, Ordinanza T-1101/23
Order of the President of the General Court of 27 March 2024. — AQ v European Chemicals Agency. — Interim relief – Access to documents – Regulation (EC) No 1049/2001 – Exception relating to the protection of the commercial interests of a third party – Application for suspension of operation of a measure – No urgency. — Case T-1101/23 R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Presidente del Tribunale respinge la domanda di misure provvisorie proposta da AQ contro la decisione ECHA di divulgare integralmente un documento relativo a notifiche di esportazione di sostanze chimiche. La Corte ritiene non provata l’urgenza, poiché i rischi reputazionali e finanziari dedotti sono fondati su eventi futuri e incerti. La causa delle spese è riservata.
Domanda di sospensione dell’esecuzione di una decisione ECHA di accesso integrale a un documento: la Corte esclude l’urgenza in assenza di pregiudizio grave e irreparabile.
La questione giuridica
Se sussistano i presupposti per sospendere, in via cautelare, l’esecuzione della decisione ECHA che concede l’accesso integrale a un documento richiesto ai sensi del regolamento n. 1049/2001, con particolare riguardo alla dimostrazione dell’urgenza e del rischio di danno grave e irreparabile per gli interessi commerciali e reputazionali della società richiedente.
Principio di diritto
La domanda cautelare è respinta perché la ricorrente non ha dimostrato l’urgenza: il pregiudizio reputazionale prospettato è ipotetico e dipende da eventi futuri e incerti, mentre il danno economico allegato è parimenti speculativo e, in ogni caso, non è stato provato che possa compromettere la sopravvivenza finanziaria dell’impresa o incidere in modo sostanziale sulla sua quota di mercato. In assenza di prova di un danno grave e irreparabile da produrre prima della decisione nel merito, non vi è luogo a sospendere l’esecuzione della decisione ECHA.
Norme richiamate
- Articoli 278 TFUE
- Articolo 279 TFUE
- Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale
- Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale
- Regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1049/2001
- Regolamento (UE) n. 649/2012
- Articoli 268 TFUE
- Articolo 340 TFUE
Sospensione dell’esecuzione della decisione ECHA in materia di accesso ai documenti
Il procedimento riguarda una domanda di misure provvisorie proposta da AQ, società operante nel settore delle sostanze attive per prodotti fitosanitari, contro la decisione dell’ECHA del 14 settembre 2023 che autorizzava l’accesso integrale a un documento richiesto ai sensi del regolamento (CE) n. 1049/2001. Il Presidente del Tribunale è chiamato a verificare se la divulgazione del documento debba essere sospesa in attesa della decisione sul ricorso principale di annullamento.
Contesto fattuale e procedurale
La richiesta di accesso riguardava un documento contenente informazioni provenienti da otto notifiche di esportazione di sostanze chimiche presentate ai sensi del regolamento (UE) n. 649/2012 sull’esportazione e importazione di prodotti chimici pericolosi. ECHA aveva interpellato AQ, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento n. 1049/2001, chiedendole di indicare quali elementi non dovessero essere divulgati. AQ aveva chiesto di non rivelare il proprio nome e indirizzo, sostenendo che ciò avrebbe pregiudicato i propri interessi commerciali e la propria reputazione. Dopo il rigetto della sua opposizione, la società ha impugnato la decisione e ha chiesto la sospensione cautelare della sua esecuzione.
Pretese delle parti
AQ ha sostenuto che la divulgazione avrebbe causato:
- un danno reputazionale grave e irreparabile, con riflessi economici e finanziari;
- la pubblicazione di un nuovo articolo giornalistico denigratorio e non veritiero;
- un possibile ritiro di sovvenzioni italiane per 4 milioni di euro;
- l’ostacolo all’attuazione di un piano industriale di sostenibilità da 13 milioni di euro;
- una riduzione delle vendite e, in prospettiva, dell’occupazione. ECHA ha contestato tali argomentazioni, chiedendo il rigetto della domanda cautelare.
Quadro normativo applicato
Il Presidente del Tribunale richiama il combinato disposto degli articoli 278, 279 e 256, paragrafo 1, TFUE, nonché l’articolo 156 del regolamento di procedura, che impone al richiedente di indicare l’oggetto della controversia, l’urgenza e il fumus boni iuris. Viene altresì ricordato il principio secondo cui i ricorsi non hanno effetto sospensivo e la sospensione è concessa solo eccezionalmente. Nel merito della vicenda amministrativa, sono richiamati il regolamento n. 1049/2001, in particolare l’articolo 4, paragrafi 2 e 4, e il regolamento n. 649/2012.
Ragionamento della Corte sull’urgenza
Il Presidente del Tribunale ricorda che l’urgenza va apprezzata in funzione della necessità di evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito. In materia cautelare, il danno deve essere prevedibile con un sufficiente grado di probabilità e non può consistere in un pregiudizio puramente ipotetico.
Quanto al pregiudizio reputazionale, la Corte osserva che:
- non vi è certezza che il documento divulgato sarà effettivamente utilizzato per pubblicare un articolo denigratorio;
- non è possibile prevedere con sufficiente probabilità gli effetti di una simile pubblicazione;
- il documento si limita a identificare AQ come impresa che aveva pianificato l’esportazione di due sostanze attive non approvate nell’Unione;
- tali dati non appaiono confidenziali, poiché i nomi delle sostanze erano già pubblici sul sito internet della società. La Corte aggiunge che il precedente articolo evocato da AQ non sembra aver prodotto effetti rilevanti e che le iniziative politiche o le sensibilità locali richiamate dalla società rientrano in un contesto normale e non dimostrano un nesso causale sufficiente.
Quanto al danno economico e finanziario, il Tribunale ribadisce che, di regola, il pregiudizio patrimoniale è risarcibile e non irreparabile, salvo circostanze eccezionali. Un danno finanziario può essere considerato grave e irreparabile solo se mette a rischio la sopravvivenza dell’impresa o incide in modo sostanziale sulla sua quota di mercato. Nel caso concreto, la Corte rileva che:
- non è plausibile che le autorità italiane revocassero sovvenzioni già concesse, essendo già note in precedenza sia la pubblicazione dell’articolo precedente sia l’attività esportatrice della società;
- il piano di sostenibilità allegato riguarda eventi futuri e incerti e non dimostra, di per sé, un danno irreparabile;
- la prospettata contrazione delle vendite è ipotetica e poco plausibile, considerando che la clientela è composta da professionisti del settore, presumibilmente consapevoli del quadro regolatorio applicabile.
Decisione e dispositivo
Non avendo AQ dimostrato il requisito dell’urgenza, il Presidente del Tribunale respinge la domanda di sospensione dell’esecuzione della decisione ECHA senza esaminare il fumus boni iuris né procedere al bilanciamento degli interessi. Le spese sono riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.
Principio affermato
La sospensione cautelare di una decisione di accesso ai documenti non può essere concessa sulla base di danni reputazionali o commerciali meramente ipotetici: il richiedente deve dimostrare che la divulgazione comporti, con un grado sufficiente di probabilità, un pregiudizio grave e irreparabile prima della decisione nel merito.
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