Cassazione Penale, Sentenza n. 9095/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale di Foggia che aveva rigettato la loro istanza di revoca o sospensione dell'ordine di demolizione accessorio alla condanna per reati edilizi a carico di Antonio Giovanni Palladino (deceduto). Hanno dedotto: 1) inesistenza/inefficacia del provvedimento di rigetto del condono perché mai notificato al destinatario (deceduto); 2) formazione del silenzio-assenso sull'istanza di condono presentata nel 1986, con conseguente illegittimità dell'ordine demolitorio e violazione del diritto di difesa e della ragionevole durata del processo; 3) illegittima acquisizione in udienza del provvedimento di rigetto del condono depositato dal Pubblico Ministero in violazione del termine di cinque giorni previsto dall'art. 666 c.p.p., con violazione del contraddittorio.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati i motivi: 1) il documento di rigetto del condono era regolarmente acquisito perché la sua esistenza era stata preannunciata in udienza, perciò non si è configurata sorpresa e non è stata violata la facoltà di difesa; 2) la mancata notifica del provvedimento amministrativo e la sua eventuale invalidità sono irrilevanti ai fini dell'esecuzione dell'ordine di demolizione derivante da sentenza penale irrevocabile: l'ordine segue chiunque sia nella disponibilità dell'immobile e il rigetto del condono non è atto costitutivo idoneo a paralizzare il titolo esecutivo; 3) il richiamo al silenzio-assenso è inammissibile nell'incidente di esecuzione dopo il passaggio in giudicato della sentenza e, comunque, la sanatoria sarebbe ostacolata da cause ostative (vincoli, area demaniale ecc.) che i ricorrenti non hanno dimostrato. Inoltre la lamentata durata del procedimento non favorisce chi ha indebitamente fruito del bene. In sintesi il ricorso è stato respinto e l'ordinanza di rigetto dell'istanza di revoca/sospensione è stata confermata.
Norme richiamate
Legge 28.2.1985 n.47 (disciplina del condono edilizio)
art. 35, art. 32, art. 33, art. 38
La Corte rileva che la formazione del silenzio-assenso ex art.35 non opera automaticamente se sussistono cause ostative previste dagli artt.32 e 33; la mera presentazione della domanda e il decorso del termine non bastano per estinguere la responsabilità quando esistono vincoli o altre situazioni ostative
Legge 7.8.1990 n.241
art. 21-bis, art. 20 comma 4
L'efficacia degli atti amministrativi è connessa alla conoscenza del destinatario (art.21-bis), ma il provvedimento di diniego non è costitutivo rispetto all'efficacia dell'ordine giudiziale di demolizione; per le materie che tutelano interessi sensibili (paesaggio) il silenzio non può valere come assenso (art.20, comma 4)
Codice di procedura penale
art. 666, comma 5; art. 173 disp.att.
Il termine di deposito di memorie previsto dall'art.666 può tutelare il contraddittorio, ma la Corte ha ritenuto che la produzione in udienza del documento non abbia violato il contraddittorio perché la sua esistenza era stata preannunciata; l'impugnazione è censita nei limiti dell'art.173 disp.att.
Costituzione italiana
Richiamato in relazione al diritto a un giusto processo e alla durata ragionevole, la Corte ha ritenuto che l'asserita durata non giustifichi l'accoglimento dell'istanza quando i ricorrenti hanno usufruito dell'immobile in violazione della legge
Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo
Invocato in ordine al giusto processo; la Corte ha ritenuto non violati i diritti invocati alla luce del complesso delle circostanze e del mancato esercizio tempestivo delle pretese difensive in sede cognitiva
Massime di principio
- In un incidente di esecuzione volto a ottenere la revoca o la sospensione di un ordine demolitorio, non è possibile far valere fatti o titoli anteriori che non siano stati dedotti e valorizzati nel giudizio di merito che ha formato il titolo esecutivo; questioni preesistenti dovevano essere sollevate in sede di cognizione.
- La presentazione tardiva o la mancata notifica di un provvedimento amministrativo di diniego del condono non paralizza automaticamente l'efficacia di una sentenza penale con ordine di demolizione: l'ordine segue chiunque abbia la detenzione o disponibilità dell'immobile.
- Il silenzio-assenso amministrativo previsto dalla legge sul condono non opera automaticamente se ricorrono cause ostative (vincoli paesaggistici, area demaniale, altri vincoli di legge) e il relativo effetto estintivo deve essere provato dal soggetto che lo invoca; inoltre, non può essere fatto valere in sede esecutiva dopo il passaggio in giudicato se non era oggetto del giudizio di merito.
- La produzione in udienza di documenti da parte del Pubblico Ministero non costituisce di per sé violazione del contraddittorio se la loro esistenza era stata previamente comunicata o preannunciata e il giudice consente la possibilità di replica o di termini a difesa; tuttavia la norma processuale che fissa termini di deposito tutela il diritto di difesa e va rispettata salvo situazioni non sorprendenti.
- La durata dell'esecuzione e il ritardo amministrativo non tutelano chi ha indebitamente fruito di un bene abusivamente realizzato: l'inerzia non può trasformare in diritto la situazione di chi ha violato la normativa edilizia.
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