Sentenza del 08/07/2015 n. 1608 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
Processo tributario - Giurisdizione - Atto di pignoramento - Contestazioni sulla regolarità delle cartelle presupposte - Giurisdizione tributaria - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata riconosciuta la giurisdizione del giudice tributario. Le cartelle di pagamento, quando riguardano la riscossione di imposte e tasse, sono atti di riscossione e non atti di esecuzione forzata; pertanto, le contestazioni relative alla loro regolarità devono essere esaminate dal giudice tributario anche se formulate nell'ambito dell'impugnazione di un successivo atto di pignoramento.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente contestava la regolarità dei titoli esecutivi posti a fondamento del pignoramento, in particolare delle cartelle di pagamento presupposte. La questione riguardava l'individuazione del giudice competente: se il giudice tributario oppure il giudice ordinario dell'esecuzione.
Massime di principio
- Quando un contribuente impugna un pignoramento contestando vizi, irregolarità o validità delle cartelle tributarie presupposte, la controversia rientra, in linea generale, nella giurisdizione del giudice tributario.
- La competenza si determina in base alla natura della contestazione: le questioni relative alla formazione, notificazione o validità delle cartelle per imposte e tasse spettano al giudice tributario.
- Il giudice ordinario dell'esecuzione è normalmente competente per le contestazioni riguardanti la fase esecutiva in senso stretto, mentre il giudice tributario è competente per le contestazioni relative al titolo tributario o agli atti di riscossione presupposti.
- La proposizione della contestazione mediante impugnazione del pignoramento non modifica la natura tributaria della questione, se il problema sostanziale riguarda le cartelle di pagamento.
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