Ordinanza n. 808/2026 - Napoli, Sezione 2
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: - del provvedimento della Centrale Unica di Committenza dell’Area Nolana prot. n. 0000694/2026 del 18.02.2026, recante la comunicazione dell’esclusione del costituendo RTI Rinnovapa s.r.l. - Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. dalla “procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori” (CIG B6E0FE3BD2) presso il Comune di Afragola; - della presupposta nota prot. n. 0008579/2026 del 13.02.2026, a firma del Dirigente del Settore Polizia Municipale del Comune di Afragola, recante il giudizio negativo in ordine alla valutazione di anomalia e all’adeguatezza dei giustificativi prodotti dalla ricorrente, richiamata e recepita per relationem nel predetto provvedimento di comunicazione; - della nota istruttoria prot. n. 0001200/2026 del 09.01.2026 del Comune di Afragola, di avvio del sub-procedimento di verifica dell’anomalia, limitatamente alle parti lesive in cui contesta apoditticamente la congruità dell’offerta del costituendo RTI Rinnovapa s.r.l. - Italia Gestioni Esattoriali S.r.l., ove occorra e per quanto di ragione; - del Verbale n. 7 del 18.02.2026, con il quale il Responsabile della fase di affidamento, preso atto dell’esclusione della ricorrente, ha disposto lo scorrimento della graduatoria e formulato la proposta di aggiudicazione in favore del costituendo RTI Etruria Servizi S.r.l. - Tecno Parking S.r.l.; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto; per la declaratoria di inefficacia del contratto di concessione, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.; e per la condanna dell’Amministrazione resistente a disporre il subentro del costituendo RTI RinnovaPA S.r.l. - Italia Gestioni Esattoriali S.r.l. nell’aggiudicazione e, ove stipulato, nel contratto, quale risarcimento del danno in forma specifica ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 124 c.p.a.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione del costituendo RTI dalla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di gestione dei procedimenti sanzionatori, fondata sul giudizio negativo di anomalia dell'offerta e dei giustificativi
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'esclusione disposta dalla Centrale Unica di Committenza dell'Area Nolana, nonché la nota del Comune di Afragola recante il giudizio negativo sulla valutazione di anomalia e sull'adeguatezza dei giustificativi prodotti, la nota di avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia, il verbale con cui è stato disposto lo scorrimento della graduatoria e formulata la proposta di aggiudicazione provvisoria in favore di altro raggruppamento, oltre agli atti consequenziali. Ha chiesto la sospensione cautelare degli atti, la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato e il subentro nell'aggiudicazione e nel contratto quale risarcimento in forma specifica. Dal testo emerge che la contestazione sostanziale riguarda il giudizio negativo di anomalia dell'offerta e l'asserita apodittica valutazione della sua congruità; non sono invece specificati ulteriori motivi di illegittimità articolati nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare senza pronunciarsi sul fumus boni iuris, ritenendo carente allo stato il periculum in mora. La lesione cautelare non è stata ritenuta attuale perché non era ancora stato adottato il provvedimento di aggiudicazione definitiva e risultavano ancora in corso le verifiche conseguenti all'aggiudicazione provvisoria in favore della controinteressata. Il Collegio ha inoltre ritenuto necessaria la trattazione congiunta con altro ricorso, proposto dalla prima classificata originaria e avente a oggetto la sua esclusione e la conseguente aggiudicazione provvisoria alla ricorrente; l'esame di tale ricorso è stato considerato pregiudiziale. È stata fissata l'udienza pubblica per la trattazione del merito del ricorso e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare, ma il TAR ha ritenuto insussistente il periculum in mora.
art. 121 c.p.a.
Richiamato dalla domanda della ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 122 c.p.a.
Richiamato dalla domanda della ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato.
art. 124 c.p.a.
Richiamato dalla domanda di subentro nell'aggiudicazione e nel contratto quale risarcimento del danno in forma specifica.
Massime di principio
- In sede cautelare, il periculum in mora può essere escluso quando l'atto di esclusione non sia ancora seguito dall'aggiudicazione definitiva e siano ancora in corso le verifiche relative all'aggiudicazione provvisoria, poiché la lesione prospettata non presenta ancora carattere sufficientemente attuale e irreversibile.
- Quando un ricorso contro l'esclusione di un concorrente è logicamente dipendente dall'esito di altro ricorso avente a oggetto l'esclusione della precedente prima classificata e la conseguente aggiudicazione provvisoria, il giudice può disporre la trattazione congiunta, considerando pregiudiziale l'esame del secondo giudizio.
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