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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45967/2024 del 13/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del 16/07/2024 con cui il giudice dell'esecuzione ha rifiutato il riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di bancarotta (commesso il 30/04/2012 a Reggio Emilia) e i reati di associazione per delinquere e riciclaggio commessi in Veneto tra dicembre 2012 e gennaio 2015 e giudicati con sentenze diverse. Ha denunciato violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., sostenendo che l'ordinanza fosse illogica e contraddittoria: ha rilevato sovrapponibilità spazio-temporale parziale, dichiarazioni di due collaboratori che indicano che i proventi delle attività illecite in Emilia venivano riciclati in Veneto, e ha affermato che i denari riciclati provenivano dalla società da lui gestita in Emilia. Ha quindi dedotto l'esistenza di un unico disegno criminoso e il reinvestimento dei proventi della bancarotta nelle attività di riciclaggio.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato per manifesta infondatezza. La Corte ha ritenuto corretta la motivazione del giudice dell'esecuzione, che ha applicato il principio secondo cui il riconoscimento della continuazione richiede l'accertamento di concreti indicatori (omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, causalità, modalità, sistematicità, programmazione dei reati successivi). Le sentenze di merito evidenziano contesti criminali diversi: il reato di bancarotta è stato accertato come bancarotta documentale riguardante una società non implicata nelle false fatturazioni e nelle attività di riciclaggio, consumato mesi prima dell'inizio dell'associazione criminale; non risultano elementi probatori che i proventi della bancarotta siano stati occultati e poi riciclati tramite l'associazione. Inoltre, la Corte ha richiamato il principio per cui in sede esecutiva non si possono valutare elementi non esaminati nelle sentenze di merito. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.

    Rankine di censura dedotta dal ricorrente: violazione dei motivi di cassazione. La Corte ha ritenuto che non sussistesse la violazione invocata, in quanto la motivazione dell'ordinanza è logica e fondata sugli accertamenti delle sentenze di merito.

  • Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)

    Richiamato per il principio che il riconoscimento della continuazione richiede una verifica approfondita di concreti indicatori (omogeneità, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità, programmazione dei reati). La Corte ha applicato questo criterio per valutare l'assenza di continuazione.

  • Sez. 1, n. 6777 del 08/01/2021

    Richiamato per il principio secondo cui, in sede esecutiva, non possono essere valorizzati elementi di giudizio non considerati nelle sentenze di merito. La Corte ha escluso che il ricorrente potesse introdurre elementi non valutati nei giudizi di cognizione per ottenere il riconoscimento della continuazione.

Massime di principio

  • Per ottenere il riconoscimento della continuazione, anche in sede esecutiva, è necessario dimostrare indicatori concreti e plurimi: omogeneità dei reati e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, correlazione causale, modalità di commissione omogenee e programmazione dei reati successivi già al momento del primo fatto.
  • Una semplice sovrapposizione parziale nello spazio o nel tempo o dichiarazioni non corroborate non sono sufficienti: servono riscontri probatori chiari nelle sentenze di merito che colleghino le condotte e i proventi.
  • Se il primo reato è di natura diversa (es. bancarotta documentale) e riguarda una società diversa da quella impiegata per il riciclaggio, la continuazione è difficilmente riconoscibile senza prova che i proventi siano stati effettivamente reinvestiti nelle attività successive.
  • In sede esecutiva non è possibile far valere nuovi elementi probatori non considerati dalle sentenze di merito; il sindacato è limitato alla verifica della sussistenza degli indicatori alla luce degli accertamenti già compiuti.
  • Un rilevante intervallo temporale tra i reati (più mesi) indebolisce l'ipotesi di un progetto criminoso unitario, salvo prova che i reati fossero stati programmati sin dall'inizio.
  • Chi propone la continuazione ha l'onere di dimostrare il nesso tra le condotte (p.e. utilizzo della stessa società, circolazione e reinvestimento dei proventi, modalità operative comuni) tramite elementi concreti emersi nelle sentenze di merito.

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