Cassazione Civile, Ordinanza n. 09451/2026 del 14/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Una lavoratrice del pubblico impiego privatizzato, inquadrata come infermiera professionale presso il pronto soccorso di un presidio ospedaliero, aveva chiesto l’accertamento dell’adibizione a mansioni inferiori e il risarcimento del danno da dequalificazione. La domanda era stata accolta in primo grado, sulla base della prova che, per carenza di personale ausiliario, la dipendente era stata spesso impiegata in attività di igiene e cura dei pazienti, cambio biancheria e pannoloni, rifacimento letti, giro letti, alimentazione di pazienti non autosufficienti, trasporto di pazienti e consegna di prelievi. In appello, però, la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ritenuto che tali attività fossero comunque connesse all’assistenza al paziente, non del tutto estranee alla professionalità infermieristica, necessarie a garantire livelli accettabili di assistenza e, soprattutto, non prevalenti rispetto alle mansioni proprie del profilo di inquadramento. La lavoratrice ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato violazione degli artt. 2103 e 2697 c.c. e dell’art. 52 d.lgs. 165/2001, sostenendo che il giudice di appello avesse erroneamente escluso l’illiceità dell’adibizione a mansioni inferiori, pur risultando che tali mansioni occupavano gran parte dell’orario di lavoro; con il secondo ha censurato la conseguente negazione del danno risarcibile, deducendo violazione delle norme sulla liquidazione e prova del danno.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo non conforme a diritto la motivazione della Corte d’appello perché aveva valutato solo la prevalenza delle mansioni proprie dell’inquadramento e la sussistenza di esigenze di servizio, senza considerare che, nel pubblico impiego privatizzato, l’adibizione a mansioni inferiori è lecita solo se marginale oppure, in alternativa, meramente occasionale, oltre che non completamente estranea alla professionalità e sorretta da obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza. Il secondo motivo è rimasto assorbito, poiché la statuizione sul danno dipendeva dall’erronea esclusione del demansionamento. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2103 c.c.
Richiamato come norma sulla coerenza tra mansioni e inquadramento; la sua violazione è stata prospettata per l’adibizione a mansioni inferiori non solo non prevalenti ma anche non marginali.
art. 2697 c.c.
Invocato per contestare la ripartizione dell’onere della prova in tema di demansionamento e danno.
art. 52 d.lgs. n. 165/2001
Nel pubblico impiego privatizzato consente l’adibizione a mansioni inferiori solo se non completamente estranee alla professionalità, in presenza di obiettiva esigenza organizzativa o di sicurezza e con carattere marginale; in alternativa, se tale marginalità manca, solo in via meramente occasionale a fronte del prevalente svolgimento delle mansioni qualificate.
art. 360 n. 3 c.p.c.
Norma del motivo di ricorso per dedurre violazione di legge.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato per il rinvio complessivo all’arresto più recente della Corte ai fini motivazionali.
art. 1223 c.c.
Invocato dal ricorrente con riferimento al risarcimento del danno da dequalificazione.
art. 1226 c.c.
Invocato dal ricorrente con riferimento alla liquidazione equitativa del danno.
art. 2727 c.c.
Invocato dal ricorrente con riferimento alle presunzioni per la prova del danno.
art. 2729 c.c.
Invocato dal ricorrente con riferimento alle presunzioni semplici per la prova del danno.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato l’adibizione a mansioni inferiori può essere tollerata solo in presenza di esigenze organizzative o di sicurezza, ma non è sufficiente che tali mansioni non siano prevalenti rispetto a quelle di inquadramento: occorre anche che siano marginali oppure, se la marginalità manca, che siano svolte solo occasionalmente.
- La compatibilità tra mansioni inferiori e art. 52 d.lgs. 165/2001 non dipende soltanto dall’assenza di prevalenza delle mansioni inferiori, ma anche dal rispetto qualitativo della professionalità del dipendente; un ricorso sistematico alle mansioni dequalificanti, pur minoritario sul piano quantitativo, può integrare demansionamento.
- Quando il giudice di merito omette di verificare il requisito della marginalità o dell’occasionalità dell’adibizione a mansioni inferiori, la decisione è censurabile per violazione di legge.
- Se la statuizione sul danno presuppone l’esclusione del demansionamento e tale esclusione viene cassata, la questione risarcitoria resta assorbita e deve essere riesaminata dal giudice di rinvio.
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