Cassazione Penale, Sentenza n. 30258/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda due imputati ritenuti responsabili, in rito abbreviato e poi in appello, di una pluralità di episodi di cessione di cocaina, spesso realizzati attraverso un intermediario che riceveva la sostanza dagli imputati e la consegnava ai destinatari finali, con pagamento poi riversato ai cessionari. I ricorrenti hanno impugnato la sentenza d'appello deducendo: 1) vizio di motivazione e violazione dei criteri di valutazione della prova, sostenendo che la Corte territoriale non avesse risposto a specifiche doglianze difensive su alcuni capi, che la prova fosse fondata su intercettazioni equivoche e su indizi non gravi, precisi e concordanti, specie per il capo 15; 2) violazione di legge per l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, assumendo che ogni singola cessione riguardasse piccole quantità e che non si potesse valorizzare la ripetitività delle condotte e la sola tipologia della droga; 3) censura sulla recidiva, ritenuta sulla base dei precedenti penali senza una concreta verifica della loro valenza sintomatica e nonostante l'ultimo precedente risalisse al 2015. La Corte di cassazione ha ritenuto infondate o inammissibili quasi tutte le doglianze, ma ha rilevato un vizio di motivazione limitatamente al capo 15, in relazione al quale la Corte d'appello non aveva risposto alle specifiche censure difensive circa l'assenza di evidenze del presunto accesso degli imputati al locale del intermediario nel giorno indicato. Ne è derivato annullamento con rinvio solo su tale capo, mentre nel resto il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con conferma della responsabilità per le residue imputazioni.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo parzialmente: ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo limitatamente alla conferma della condanna relativa al capo 15, perché la sentenza impugnata aveva omesso di esaminare specifiche censure difensive; per tutto il resto ha dichiarato i ricorsi inammissibili, ritenendo infondate le doglianze sulla valutazione della prova, sulla qualificazione di lieve entità e sulla recidiva. Rimane ferma l'affermazione di responsabilità penale per gli altri episodi contestati.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
La lieve entità non può essere riconosciuta solo perché ogni singola cessione riguarda piccole quantità; occorre valutare complessivamente tipologia della sostanza, modalità dell'azione, ripetitività delle condotte e ampiezza del quadro fattuale, escludendola quando il compendio indiziario deponga per un'attività di spaccio non minuta.
art. 192 c.p.p.
Gli indizi tratti da intercettazioni e da elementi investigativi devono essere valutati con particolare rigore, ma la condanna può fondarsi su un quadro indiziario grave, preciso e concordante, anche se non tutti i singoli episodi siano riscontrati da sequestro, purché le condotte siano tra loro collegate e omogenee.
art. 73 d.P.R. 309/1990
La pluralità degli episodi di cessione di stupefacente e il ruolo stabile dell'intermediario consentono di ricostruire un programma unitario di spaccio e di valorizzare le risultanze intercettive come complesso probatorio coerente.
Massime di principio
- In materia di stupefacenti, la prova di una serie di cessioni può essere desunta anche da intercettazioni, osservazioni e riscontri non relativi a tutti gli episodi, purché il quadro complessivo sia omogeneo, coerente e tale da superare ogni ragionevole dubbio.
- Quando il ricorso censura la motivazione per omessa risposta a specifiche doglianze, il vizio sussiste solo se la censura attiene a un punto decisivo e realmente non esaminato; altrimenti la motivazione può ritenersi implicitamente assorbita dalla ricostruzione complessiva dei fatti.
- La qualificazione di lieve entità ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 richiede una valutazione globale della condotta: il dato quantitativo delle singole cessioni non è decisivo se la sostanza è di particolare allarme, le consegne sono ripetute e l'attività appare organizzata e stabile.
- La recidiva può essere confermata quando i precedenti penali, per numero e consistenza, mostrino una persistente insofferenza alle regole penali e una maggiore pericolosità, senza che sia necessario un automatismo fondato sul solo dato formale del casellario.
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