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Ordinanza

Ordinanza n. 1920/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, A. Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della nota del Comune di Amorosi dell’8 ottobre 2025, mai conosciuta, solo citata nel provvedimento della Corte di Appello di Napoli – V Sezione Penale del 16/01/2026, con la quale l’Amministrazione ha comunicato alla Procura Generale della Corte d’Appello di Napoli la pretesa “improcedibilità” dell’istanza di sanatoria e/o il diniego della stessa; b) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. B. Per quanto riguarda i primi motivi aggiunti presentati il 10/03/2026: a) del provvedimento prot. -OMISSIS- del Comune di Amorosi, notificato il 05/03/2026, di rigetto della richiesta di sanatoria di cui al prot. -OMISSIS- e della successiva integrazione prot. -OMISSIS-; b) per quanto occorra, del provvedimento prot. -OMISSIS-del Comune di Amorosi di preavviso di rigetto ex art. 10 bis L. 241/1990 della domanda di sanatoria; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti. C. Per quanto riguarda i secondi motivi aggiunti presentati il 30/04/2026: a) dell’Ordinanza prot. n. -OMISSIS- del Comune di Amorosi, di acquisizione gratuita al patrimonio comunale; b) per quanto occorra, della comunicazione di variazione indirizzo del 02/04/2026; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti; D. Per quanto riguarda i terzi motivi aggiunti presentati il 15/06/2026: a) dell’Ordinanza Sindacale del 13/06/2026 emessa dal Sindaco del Comune di Amorosi e notificata in data 15/06/2026, avente ad oggetto l’esecuzione delle operazioni di sgombero coattivo, liberazione dell’immobile, presa di possesso dell’immobile e demolizione; b) dell’Ordinanza prot. n. -OMISSIS- di sgombero coattivo e immissione in possesso finalizzata all’esecuzione della demolizione, emessa dal Comune di Amorosi; c) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi della parte ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e sopralluoghi, non conosciuti, con riserva di motivi aggiunti;

Giustizia amministrativa202601072

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza sindacale del 13 giugno 2026 e ordinanza comunale di sgombero coattivo e immissione in possesso finalizzate all’esecuzione della demolizione di un fabbricato abusivo in attuazione di una sentenza penale irrevocabile

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con terzi motivi aggiunti, l’ordinanza sindacale e l’ordinanza comunale con cui erano state disposte le operazioni di sgombero coattivo, liberazione dell’immobile, presa di possesso e demolizione del fabbricato abusivo. Gli atti erano stati adottati dal Comune in esecuzione di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile, su incarico e sollecitazione della Procura Generale presso la Corte di Appello di Napoli – Ufficio Demolizioni. È stata proposta istanza cautelare di sospensione. Il Collegio ha rilevato d’ufficio, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., la possibile carenza di giurisdizione del giudice amministrativo, osservando che gli atti impugnati non apparivano espressione di un autonomo potere amministrativo, ma strumenti di esecuzione materiale dell’ordine demolitorio penale. In particolare, l’ordinanza sindacale richiamava espressamente la sentenza penale irrevocabile, l’incarico conferito dalla Procura e la necessità di dare esecuzione alla demolizione; il riferimento agli artt. 50 e 54 TUEL e alle altre disposizioni normative era funzionale al coordinamento operativo e alla sicurezza delle operazioni, senza configurare l’esercizio di poteri contingibili e urgenti.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza cautelare proposta con i terzi motivi aggiunti. In via preliminare e prima facie, ha ritenuto che le censure relative all’ordinanza comunale di sgombero e all’ordinanza sindacale fossero riconducibili a una controversia sull’esecuzione di un ordine di demolizione disposto dal giudice penale. Secondo il Collegio, la circostanza che l’attuazione materiale della demolizione sia affidata al Comune non trasforma gli atti esecutivi in provvedimenti amministrativi autonomamente impugnabili davanti al giudice amministrativo, poiché l’attività resta inserita nell’alveo dell’esecuzione penale e sottoposta al controllo della Procura competente. Anche le questioni riguardanti la pendenza della domanda di sanatoria o condono e l’eventuale sospensione o revoca dell’ordine demolitorio devono essere sottoposte al giudice dell’esecuzione penale, competente ai sensi degli artt. 655 e seguenti c.p.p. Il Collegio ha inoltre escluso che l’ordinanza sindacale costituisse esercizio dei poteri contingibili e urgenti previsti dagli artt. 50 e 54 TUEL. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di rilevare la questione della giurisdizione e di sottoporla al contraddittorio delle parti prima della decisione.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale richiesta dai ricorrenti.

  • art. 7 c.p.a.

    La giurisdizione amministrativa presuppone l’esercizio di un potere amministrativo; essa non ricorre, secondo il Collegio, per gli atti meramente esecutivi di un ordine di demolizione penale.

  • artt. 655 e seguenti c.p.p.

    Attribuiscono al pubblico ministero e al giudice dell’esecuzione penale la competenza sull’esecuzione dei provvedimenti penali e sulle relative controversie, comprese quelle concernenti l’ordine di demolizione.

  • artt. 27, 31 e 41 d.P.R. 380/2001

    Sono richiamati nell’ordinanza comunale nel quadro normativo relativo alla repressione degli abusi edilizi e al ripristino dell’assetto urbanistico.

  • artt. 50 e 54 d.lgs. 267/2000

    Il loro richiamo nell’ordinanza sindacale non comporta, nel caso esaminato, l’esercizio di un autonomo potere contingibile e urgente, essendo l’atto diretto all’esecuzione di una sentenza penale irrevocabile.

Massime di principio

  • Le controversie relative all’esecuzione di un ordine di demolizione contenuto in una sentenza penale irrevocabile appartengono alla giurisdizione del giudice dell’esecuzione penale, anche quando l’attività materiale di sgombero, immissione in possesso e demolizione sia affidata al Comune.
  • Gli atti adottati dal Comune per dare esecuzione materiale a un ordine di demolizione penale non costituiscono, per ciò solo, autonomi provvedimenti amministrativi impugnabili davanti al giudice amministrativo, se risultano privi di autonoma valutazione discrezionale e direttamente vincolati alle direttive della Procura competente.
  • Anche le questioni relative alla pendenza di una domanda di sanatoria o condono, quando incidono sull’esecuzione di un ordine demolitorio penale, devono essere sottoposte al giudice dell’esecuzione penale, che può valutarne gli effetti sulla revoca o sospensione dell’ordine.
  • Il richiamo, in un atto comunale diretto all’esecuzione di una demolizione penale, agli artt. 50 e 54 TUEL e ad altre disposizioni sul coordinamento delle operazioni non determina l’esercizio di un potere contingibile e urgente quando l’atto è concretamente e assorbentemente finalizzato all’attuazione di una sentenza penale irrevocabile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniGiurisdizione e ripartoTutela cautelare
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiRiparto di giurisdizioneTutela cautelarePrincipio di legalità e tipicità

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