Cassazione Penale, Ordinanza n. 10203/2025 del 13/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione, in relazione a violazioni della misura di sorveglianza speciale. La difesa ha dedotto, con il primo motivo, inosservanza ed erronea applicazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'art. 9 della legge n. 1423 del 1956 e all'art. 75, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011, sostenendo in sostanza che, dopo un lungo periodo di carcerazione, non potesse operare una automatica nuova sottoposizione alla misura senza una rivalutazione della pericolosità sociale alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 291 del 2013. Con il secondo motivo è stato denunciato vizio di motivazione in relazione all'art. 157 c.p., prospettando l'intervenuta prescrizione dei reati. La memoria difensiva depositata successivamente ha ribadito tali doglianze.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondate tutte le censure. Ha affermato che la giurisprudenza di legittimità esclude l'applicazione del principio introdotto dalla Corte costituzionale n. 291 del 2013 quando la misura di prevenzione sia cessata, la risottoposizione e la violazione siano anteriori a quella pronuncia; nel caso concreto, infatti, il decreto originario risaliva al 10 gennaio 2005 e la risottoposizione era avvenuta il 22 gennaio 2011. Ha inoltre ritenuto corretta la motivazione sulla violazione del divieto di associarsi a pregiudicati, basata su tre contatti con il medesimo pregiudicato e sulla loro abitualità e non occasionalità. Quanto alla prescrizione, ha escluso che fosse maturata, valorizzando la recidiva reiterata e specifica ai fini sia del termine ordinario sia della proroga del termine massimo a seguito dell'atto interruttivo rappresentato dalla sentenza di primo grado del 17 giugno 2021. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile con condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
richiamato per la continuazione tra più condotte contestate
art. 9 legge n. 1423 del 1956
norma incriminatrice della violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale; la sua applicazione va valutata secondo lo statuto normativo vigente al tempo della sottoposizione effettiva alla misura, quando la risottoposizione e la violazione siano anteriori alla pronuncia costituzionale invocata
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
richiamato quale disciplina della condotta contestata, in continuità con la fattispecie di violazione degli obblighi derivanti dalla sorveglianza speciale
art. 157 c.p.
richiamato per il calcolo del termine di prescrizione, nel quale la recidiva reiterata e specifica incide sull'entità del termine
art. 161 c.p.
richiamato per l'aumento del termine massimo di prescrizione in presenza di atto interruttivo
art. 616 c.p.p.
base normativa per la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte costituzionale n. 291 del 2013
evocata dalla difesa; la Corte ne delimita l'efficacia, escludendone l'incidenza quando la risottoposizione alla misura e la violazione siano anteriori
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in tema di valutazione della colpa ai fini della sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità
Sez. 1, n. 42703 del 13/09/2019, Terlizzi
precedente usato per affermare che la rivalutazione della pericolosità non si applica se la violazione è anteriore alla pronuncia costituzionale
Sez. 1, n. 36583 del 28/03/2017, Maffi
precedente conforme sulla non applicabilità retroattiva del nuovo statuto procedimentale nelle medesime condizioni temporali
Sez. 1, n. 14149 del 20/02/2020
precedente richiamato sulla prova della violazione del divieto di frequentare pregiudicati attraverso contatti abituali e non occasionali
Sez. 1, n. 53403 del 10/10/2017, Iurlaro
precedente richiamato per ritenere integrata la violazione del divieto di associazione/frequentazione con pregiudicati mediante frequentazione abituale
Massime di principio
- In tema di violazione degli obblighi connessi alla sorveglianza speciale, la disciplina introdotta dalla Corte costituzionale n. 291 del 2013 sulla necessità di rivalutare la pericolosità sociale in caso di sospensione per detenzione non opera quando la misura sia cessata, o la risottoposizione e la contestata violazione siano anteriori alla pronuncia costituzionale.
- La violazione del divieto di associarsi o frequentare pregiudicati può essere desunta da contatti ripetuti con il medesimo soggetto, specie se i riscontri fattuali mostrano una frequentazione abituale, prolungata e non meramente occasionale; non è necessario un numero elevatissimo di episodi, ma una complessiva significatività del rapporto.
- Ai fini della prescrizione, la recidiva reiterata e specifica rileva nel calcolo del termine ordinario e del termine massimo, e l'interruzione del corso della prescrizione impedisce la maturazione del termine se, alla data della decisione, il limite massimo non risulta ancora decorso.
- Quando il ricorso per cassazione deduce censure manifestamente infondate, incompatibili con consolidati indirizzi interpretativi e con il dato normativo, la Corte può dichiararlo inammissibile, con conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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