Cassazione Penale, Sentenza n. 220/2024 del 03/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per ipotesi di traffico di cocaina ex art. 73 d.P.R. n.309/90. Il ricorrente deduceva vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla mancanza di gravità indiziaria e all'assenza del pericolo di fuga, contestando in particolare: la non prova del rapporto di parentela ("cuginanza") con la coindagata Giulia Lekaj; la presunta incompatibilità temporale tra la sua uscita dal carcere e l'uso di telefoni criptati; l'assenza di contatti diretti con fornitori nelle ore critiche; la mancata verifica della corrispondenza degli agganci di celle tra telefoni; e la travisata risultanza investigativa circa la sua permanenza in Italia prima della partenza per l'Albania.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il giudizio di legittimità sia limitato a verificare vizi di diritto o manifesta illogicità della motivazione e che il Tribunale del riesame avesse dato adeguata e congrua motivazione sulla gravità indiziaria, fondandosi su: intercettazioni, tabulati telefonici, tracciamento GPS dei veicoli, videoriprese, verbali di arresto in flagranza, sequestri di ingenti quantità di cocaina, rinvenimenti sul ricorrente e annotazioni degli accertamenti. Il Tribunale aveva inoltre documentato contatti in prossimità delle consegne (incontri del 25 gennaio e dell'8 febbraio 2022) e la collocazione territoriale del ricorrente. In ordine alle esigenze cautelari è stato valorizzato anche il pericolo di reiterazione del reato, con riferimento alle grosse partite (circa 10 kg ciascuna) e al precedente specifico del ricorrente, considerati idonei a giustificare la custodia in carcere. Per tali ragioni il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.; inoltre la cancelleria è onerata degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. n. 309/1990
Norma che sanziona il traffico illecito di stupefacenti: è la fattispecie contestata (compravendita e detenzione di ingenti quantità di cocaina) sulla base degli elementi indiziari raccolti.
art. 616 cod. pen.
Disposizione che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata dalla Corte per condannare il ricorrente al pagamento delle spese.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma che regola gli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; la cancelleria è stata incaricata degli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il controllo della Cassazione sulle misure cautelari è limitato a vizi di diritto o alla manifesta illogicità della motivazione: non è un sindacato di merito sulla ricostruzione dei fatti.
- La gravità indiziaria si valuta nel suo complesso; elementi combinati quali intercettazioni, tabulati, GPS, videoriprese, sequestri e arresti in flagranza possono, congiuntamente, legittimare la custodia cautelare.
- Per contrastare efficacemente una misura cautelare è necessario non solo sollevare dubbi frammentari, ma dimostrare specifici profili di illogicità o violazioni di legge nella motivazione del giudice di merito.
- Il pericolo di reiterazione del reato, soprattutto in presenza di ingenti quantità di stupefacente e di un ruolo stabile in una rete criminale, può da solo giustificare la misura custodiale, indipendentemente dal pericolo di fuga.
- Al fine di confutare il nesso probatorio basato su telefoni e tracciamenti, è importante produrre elementi tecnici alternativi (es. dati di cella, documentazione di spostamenti, testimonianze o referti che smentiscano la titolarità o l'uso dei dispositivi) e non solo contestazioni generiche.
- La mancata accoglienza del ricorso comporta spesso l'onere delle spese processuali; valutare quindi la fondatezza delle censure alla luce dei limiti del sindacato di legittimità prima di proporre impugnazioni in Cassazione.
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