Sentenza n. 4236/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4
per la riforma della sentenza del Consiglio di Stato, sez. IV n. 07556/2024, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 7556/2024, con omesso pagamento del risarcimento e del contributo unificato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice da giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inadempimento del Comune di Gaeta all'obbligo di pagamento derivante dalla sentenza n. 7556 del 13 settembre 2024, che aveva accertato il suo diritto al risarcimento del danno subito negli anni 2014-2016 per il mancato o illegittimo esercizio dell'attività amministrativa e aveva condannato il Comune al pagamento di euro 25.000,00. La sentenza era stata notificata al Comune il 4 aprile 2025; decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, la ricorrente aveva notificato, il 4 novembre 2025, diffida e messa in mora, assegnando ulteriori dieci giorni per l'adempimento. Persistendo l'omesso pagamento, ha chiesto l'esecuzione coattiva del giudicato, il pagamento della sorte capitale, il rimborso di euro 1.625,00 per il contributo unificato versato nei due gradi di giudizio, nonché interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale. Ha inoltre chiesto la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in ottemperanza, ritenendo la sentenza n. 7556/2024 titolo esecutivo e accertando, sulla base della documentazione prodotta e in assenza di controdeduzioni, l'inadempimento del Comune nonostante la notifica del titolo, la diffida, la messa in mora e il decorso di un considerevole periodo di tempo. Ha ordinato al Comune di corrispondere euro 25.000,00 a titolo di sorte capitale, euro 1.625,00 a titolo di rimborso del contributo unificato relativo ai due gradi di giudizio, qualificato come obbligazione sorgente ex lege a carico della parte soccombente, nonché interessi e rivalutazione monetaria maturati sulla sorte capitale dopo il passaggio in giudicato e fino al totale soddisfacimento, ai sensi dell'art. 112, comma 3, c.p.a. È stato nominato quale commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Latina, o un delegato appartenente alla medesima amministrazione e dotato delle necessarie competenze, con potere sostitutivo attivabile su impulso della creditrice dopo l'inutile decorso di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Il Collegio non ha disposto, allo stato, l'astreinte, ritenendo sufficiente il termine breve assegnato e la nomina del commissario. Le spese processuali sono state poste a carico del Comune, sebbene il dispositivo riporti una liquidazione apparentemente riferita al Comune quale beneficiario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Il termine dilatorio previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali nei confronti delle amministrazioni e degli enti pubblici è stato considerato decorso prima della proposizione del ricorso.
art. 112, comma 3, c.p.a.
Costituisce base per il riconoscimento, in sede di ottemperanza, degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati sulla sorte capitale dal passaggio in giudicato fino al totale soddisfacimento.
Massime di principio
- La sentenza di condanna della pubblica amministrazione costituisce titolo esecutivo e può essere fatta valere in sede di ottemperanza quando l'amministrazione non adempia spontaneamente all'obbligo imposto dal giudicato.
- L'inutile decorso del termine previsto per l'adempimento nei confronti delle amministrazioni, seguito dalla diffida e dalla messa in mora, legittima il creditore a chiedere l'esecuzione coattiva del giudicato amministrativo.
- In sede di ottemperanza a una sentenza di condanna pecuniaria, il giudice può ordinare il pagamento della sorte capitale, del rimborso del contributo unificato dovuto dalla parte soccombente e degli interessi e della rivalutazione maturati sulla sorte capitale dal passaggio in giudicato fino al soddisfacimento.
- In caso di persistente inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, attivabile su impulso della parte vittoriosa dopo l'inutile decorso del termine assegnato.
- La nomina del commissario ad acta e l'assegnazione di un termine breve per l'adempimento possono rendere non necessario, allo stato, disporre anche una penalità di mora.
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