Cassazione Penale, Sentenza n. 22444/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l'affidamento in prova in casi particolari (per finalità terapeutiche contro la tossicodipendenza, in forma ambulatoriale). Il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo che, alla luce della revoca della precedente misura alternativa della semilibertà (per violazione dei limiti territoriali e uso di cocaina), il programma ambulatoriale richiesto non fosse idoneo a contenere il pericolo di recidiva specifico. Pur essendo presente una relazione di aggiornamento dell'equipe trattamentale favorevole, il giudice ha valorizzato la pregressa esperienza negativa come indice di scarsa capacità di gestire spazi di libertà, ritenendo che il supporto terapeutico interno (SERD in istituto) fosse più adeguato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso e confermato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza. Ha ritenuto legittima la valutazione prognostica svolta dal giudice di merito, che ha motivato - sebbene sinteticamente - l'insufficienza del programma ambulatoriale rispetto alla specifica pericolosità del ricorrente emersa dalla revoca della semilibertà. La Corte ha richiamato i presupposti e i criteri di valutazione dell'affidamento terapeutico ex art. 94 D.P.R. 309/1990 e ha affermato che le relazioni dell'equipe trattamentale sono informativi ma non vincolanti; ha altresì precisato che l'art. 58-quater dell'ordinamento penitenziario non opera come causa automa di esclusione per l'affidamento terapeutico speciale. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 94 D.P.R. n. 309 del 9/10/1990
Regola l'affidamento in prova "in casi particolari" per tossicodipendenti: richiede lo stato di dipendenza attuale, l'idoneità di un programma terapeutico (residenziale, semiresidenziale o ambulatoriale) e certificazione ASL; la concessione è subordinata a valutazione prognostica sulla capacità del trattamento di assicurare il recupero e il reinserimento
legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario) - art. 47
Disciplina generale dell'affidamento in prova: l'affidamento terapeutico ex art. 94 costituisce una specie dell'affidamento in prova ma si distingue per presupposti e finalità specifiche
D.P.R. n. 230/2000 (Regolamento di esecuzione dell'ordinamento penitenziario)
Regolamenta aspetti esecutivi dell'ordinamento penitenziario cui si applicano, per quanto non diversamente disciplinato, le norme sull'affidamento in casi particolari
art. 58-quater legge n. 354/1975
Prevede limiti all'applicazione di nuove misure dopo la revoca di precedenti benefici; la Corte ha chiarito che tale causa ostativa non si estende automaticamente all'affidamento terapeutico speciale ex art. 94 DPR 309/1990, benché la revoca della misura precedente costituisca elemento rilevante nella valutazione prognostica
art. 4-bis ordinamento penitenziario (riferimento limiti oggettivi)
Riferito nel testo come criterio per la soglia massima della durata della pena ai fini dell'idoneità oggettiva (pena residua non superiore a quattro anni nei casi previsti dall'art. 4-bis)
Massime di principio
- La valutazione per l'affidamento terapeutico ex art. 94 è eminentemente prognostica: il giudice di merito valuta la pericolosità residua e l'attitudine del programma a garantirne la riduzione; le relazioni trattamentali sono informative ma non vincolanti
- La revoca di una precedente misura alternativa per violazioni o per uso di sostanze pesanti pesa negativamente: può legittimamente indurre il giudice a ritenere insufficiente un programma ambulatoriale più permissivo
- L'art. 58-quater non determina una esclusione automatica dell'affidamento terapeutico speciale dopo revoche pregresse; tuttavia la circostanza è elemento valutabile nella prognosi
- Se il trattamento esterno (ambulatoriale) è ritenuto non idoneo a garantire prevenzione dalla recidiva, il giudice può privilegiare interventi equivalenti all'interno dell'istituto (es. SERD interno) che bilancino esigenze di cura e sicurezza
- Per ottenere misure meno restrittive è necessario dimostrare elementi concreti di affidabilità e collaborazione (assenza di violazioni successive, impegno terapeutico dimostrabile, condizioni lavorative o di volontariato stabili) che attenuino la prognosi di rischio
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