Cassazione Penale, Sentenza n. 545/2023 del 11/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato, con rito abbreviato, per avere lanciato dagli spalti un fuoco d'artificio acceso durante la partita di calcio Ternana-Venezia. Con unico motivo denunciava violazione della norma incriminatrice e vizio di motivazione, sostenendo che la fattispecie richiede la prova del concreto pericolo per le persone e che nel caso concreto tale pericolo non si sarebbe verificato: la comunicazione di notizia di reato (CNR) e le foto dimostrerebbero che il lancio avvenne a bordo campo in una zona priva di persone.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la ricostruzione dei giudici di merito secondo cui il fatto consisteva nel raccogliere da terra un fumogeno acceso e lanciarlo dal settore spettatori verso il terreno di gioco; anche se nessuno fu colpito e non furono lamentati disturbi, la condotta ha creato una situazione di pericolo per spettatori sottostanti, persone in campo e lungo la traiettoria del lancio. La Corte ha censurato l'assenza nel ricorso della documentazione decisiva (CNR) e la violazione del principio di autosufficienza, così che la censura sul travisamento della prova risultava generica e inammissibile. Ha confermato che l'accertamento del "pericolo concreto" previsto dall'art. 6-bis, comma 1, L. 401/1989 va effettuato ex ante (prognosi postuma) e che non è necessaria la concreta materializzazione del danno. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile, il ricorrente condannato al pagamento delle spese e al versamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 6-bis, comma 1, legge 13 dicembre 1989, n. 401
art. 6 bis, comma 1, l. 13 dicembre 1989, n. 401
La norma punisce chi "lancia o utilizza, in modo da creare un concreto pericolo per le persone", strumenti pericolosi durante manifestazioni sportive. La Corte interpreta il requisito del "pericolo concreto" come valutazione ex ante (prognosi postuma): è sufficiente la condotta pericolosa anche se non si è verificato un danno materiale; eventuali conseguenze indicate dalla norma sono ipotesi aggravate legate all'evento.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede l'onere del pagamento delle spese del procedimento e il versamento alla cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte, valutata l'assenza di colpa grave nella proposizione del ricorso, ha comunque fissato il versamento in Euro 3.000,00.
Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modiff., dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176
Norma procedurale richiamata per le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero; nel caso il PM ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Corte costituzionale, sentenza 13 giugno 2000, n. 186
Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri per l'applicazione delle sanzioni processuali e per valutare l'assenza di colpa nella proposizione del ricorso; utilizzata per motivare la sanzione pecuniaria ridotta/equilibrata.
Massime di principio
- Per i reati di pericolo concreto (es. art. 6-bis L. 401/1989) il giudizio sulla sussistenza del pericolo va effettuato ex ante, con criterio di prognosi postuma: non è necessario che si sia verificato un danno concreto, basta che la condotta crei oggettivamente una situazione di rischio.
- In Cassazione le doglianze sul travisamento della prova sono inammissibili se generiche: il ricorrente deve rispettare il principio di autosufficienza, allegando o riproducendo nel ricorso gli atti decisivi e provando i fatti che si assume contrari alla motivazione impugnata.
- Per impugnare la valutazione del giudice di merito occorre indicare specificamente l'atto processuale di riferimento, il dato probatorio ricavabile da tale atto, fornire prova della verità dell'elemento e spiegare in che modo esso compromette logicamente la motivazione della sentenza.
- La mancata produzione in cassazione di documenti decisivi (es. comunicazione notizia di reato e foto) ne preclude l'utilizzo come elemento a sostegno del motivo e può determinare l'inammissibilità della censura.
- Le circostanze fattuali favorevoli all'imputato (assenza di contatti, mancata lamentela di disturbi) possono essere rilevanti solo se la fattispecie richiedesse un accertamento ex post dell'evento: quando la norma incrimina la condotta pericolosa, tali circostanze non escludono in via automatica la responsabilità.
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