Sentenza del 14/03/2022 n. 8263 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia impugnava la sentenza della C.T.R. Sicilia (sez. staccata di Catania) che, su appello dell'Ufficio, aveva parzialmente confermato la decisione di primo grado. Due i profili contestati: 1) la legittimità della deduzione dei costi del personale amministrativo (Euro 555.440,00), che l'Ufficio riteneva non adeguatamente provata come inerente all'attività d'impresa; 2) l'imputazione a conto 2004 di spese per risarcimento danni (Euro 144.969,07) relative a sentenza di Cassazione depositata il 02/12/2003 e notificata nel 2004, mentre l'Amministrazione sosteneva che la rilevanza fiscale dovesse farsi risalire al 2003, anno della conoscenza legale del giudicato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo (ossia il censore relativo alla deducibilità dei costi del personale, poiché tale doglianza richiedeva un nuovo esame di merito non consentito in questa sede) e ha accolto il secondo motivo. La Corte ha ritenuto corretta la giurisprudenza secondo cui i costi relativi a debiti litigiosi sono deducibili nell'esercizio in cui la controversia si conclude, quando il debito diviene certo e determinabile; pertanto la deduzione doveva essere riferita all'esercizio 2003 (data del deposito della sentenza della Cassazione che definiva la causa) e non al 2004. La sentenza della C.T.R. è stata cassata in relazione al motivo accolto e il giudizio è stato rinviato alla Commissione tributaria regionale di Catania per nuova decisione, con condanna alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, comma 1
L'esercizio di competenza dei componenti del reddito si determina considerando il momento in cui sussistono la certezza della sussistenza e la determinabilità dell'ammontare; per i debiti litigiosi la deducibilità opera nell'anno in cui la lite si conclude e il debito diventa certo e determinato.
D.P.R. n. 917 del 1986 (TUIR), art. 109, commi 5 e 6
Rinvio normativo richiamato dalla C.T.R. per sostenere la deducibilità di costi ritenuti univocamente riferibili all'attività d'impresa; nella fattispecie la Corte di legittimità ha però ritenuto inammissibile il gravame sull'accertamento di merito relativo all'inerenza dei costi, senza entrare nel merito della valutazione probatoria.
Codice Civile, art. 2697
Richiamato con riferimento all'onere della prova: la C.T.R. e la Cassazione ricordano la ripartizione dell'onere probatorio tra Amministrazione e contribuente in materia fiscale (in particolare riguardo alla prova della inerenza o della determinabilità).
Codice di Procedura Civile, art. 360, comma 1, n. 3
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3
Norma che consente la cassazione per violazione di norme di diritto; invocata dall'Agenzia e valutata dalla Corte in relazione a questioni di diritto sostanziale sulla competenza temporale dei componenti reddituali.
Codice di Procedura Civile, art. 133
Richiamato nell'ambito delle censure relative alla formazione del giudicato o alla conoscenza legale degli atti; utilizzato dall'Amministrazione per sostenere che la conoscenza legale del provvedimento fosse avvenuta già nel 2003.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 1
Richiamato in connessione con le norme tributarie sulla regolazione del processo tributario; la Corte ha comunque deciso sulla base dei principi sul criterio di competenza fiscale previsti dall'art. 109 TUIR.
Massime di principio
- Per i componenti negativi di reddito (costi), l'onere della prova della inerenza e della temporalità grava sul contribuente; per i componenti positivi grava sull'Amministrazione.
- Nel caso di passività 'litigiose' (debiti oggetto di causa), la deducibilità fiscale non si ottiene quando inizia la lite né quando si verifica l'esborso, ma nell'anno in cui la controversia si conclude e il debito diventa certo e determinato (es. con il deposito del giudicato).
- La semplice esecuzione finanziaria o la data di pagamento (movimentazioni bancarie, notifiche di precetto) non sono determinanti se, per effetto del giudicato intervenuto anteriormente, la certezza e la determinabilità del debito erano già sorte nell'anno del deposito della sentenza.
- Le censure dirette esclusivamente a rivalutare fatti e valutazioni probatorie compiute dal giudice di merito sono inammissibili in Cassazione se mirano a un nuovo esame del merito; la Corte di legittimità interviene solo su questioni di diritto.
- Quando si verifica una sentenza definitiva che definisce l'obbligo di risarcimento, è opportuno imputare la spesa all'esercizio in cui tale sentenza è depositata se in quella data il debito è divenuto certo e determinabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 60 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 8133 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 8134 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 8139 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 8154 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 mar 2022Sentenza del 14/03/2022 n. 8158 - Corte di Cassazione
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →