Cassazione Penale, Ordinanza n. 24147/2026 del 01/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, secondo la formula di legge. La declaratoria di inammissibilità si fonda sulla manifesta infondatezza e ripetitività dei motivi, ritenuti privi di reale confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che l'ha ritenuta responsabile in relazione alla disponibilità di un'autovettura risultata provento di furto. Nel ricorso deduce due censure: da un lato contesta la sussistenza di una compartecipazione morale al fatto; dall'altro contesta l'elemento soggettivo del reato, sostenendo che la disponibilità del veicolo sarebbe stata solo occasionale o comunque inconsapevole. La difesa aveva inoltre valorizzato la condizione di marginalità della donna e aveva richiamato, a sostegno della propria tesi, un passaggio della decisione di merito che però la Corte di cassazione rileva non esistere. La Suprema Corte reputa i motivi ripetitivi e manifestamente infondati, osservando che la motivazione di merito valorizza la presenza, nell'auto, di effetti personali della imputata, elemento ritenuto idoneo a confermare la disponibilità del mezzo rubato e a escludere la tesi della mera disponibilità occasionale o inconsapevole.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre censure già esaminate o comunque non si confronta in modo specifico e critico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La deduzione dell'assenza dell'elemento soggettivo e della compartecipazione morale deve misurarsi con gli elementi fattuali valorizzati dai giudici di merito; la Cassazione non accoglie censure meramente assertive o fondate su ricostruzioni fattuali smentite dalla sentenza.
- La presenza di effetti personali dell'imputato nel bene risultato provento di furto può essere valorizzata, nel ragionamento probatorio di merito, come indice della disponibilità del bene e come elemento incompatibile con una fruizione meramente occasionale o inconsapevole.
- In sede di legittimità, la manifesta infondatezza dei motivi comporta la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la conseguente condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria prevista dalla legge.
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