Sentenza n. 1238/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento del provvedimento di assegnazione delle ore di sostegno, prot. n. -OMISSIS- /-OMISSIS-, con cui il Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “-OMISSIS-” di -OMISSIS- ha assegnato, per l’anno scolastico 2024/2025, all’alunno -OMISSIS- solamente n. 18 ore di sostegno didattico, a fronte delle n. 37 ore proposte dal GLO e prescritte nel PEI per l’anno scolastico in corso; dei provvedimenti ulteriori (dei quali non si conoscono gli estremi in quanto atti endoprocedimentali mai pubblicati) con i quali il Ministero dell’Istruzione e del Merito, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania e l’Ambito Territoriale Provinciale di Napoli hanno determinato l''organico di fatto dei posti di sostegno per l''anno scolastico 2024/2025, assegnando all’Istituto Scolastico sopra indicato un numero di insegnanti insufficiente ad assicurare un adeguato sostegno scolastico agli studenti con disabilità iscritti presso tale scuola e, nel caso di specie, all’alunno -OMISSIS-; d’ogni altro atto, ancorché interno o non noto, comunque connesso, presupposto e consequenziale lesivo degli interessi del minore, ivi comprese eventuali determinazioni degli organi scolastici; NONCHE’ PER L’ACCERTAMENTO del diritto del minore -OMISSIS- a fruire del monte ore di sostegno e del relativo insegnante di sostegno secondo le sue esigenze ed in relazione al suo handicap, così come riconosciuti (37 ore – rapporto 1:1 – copertura oraria intera settimana scolastica); dell''obbligo, in capo alle amministrazioni intimate, di dare corretta esecuzione al PEI (piano educativo individuale) in favore del piccolo -OMISSIS- e, pertanto, assegnare al minore il numero di ore di sostegno prescritto nel PEI (n. 37 ore – rapporto 1:1 - copertura oraria intera settimana scolastica); E PER LA CONDANNA, ANCHE CON PROVEDIMENTO CAUTELARE, dell’Amministrazione scolastica alla piena ed effettiva attuazione del PEI per l’anno scolastico in corso 2024/2025, con l’attribuzione delle ore di sostegno ivi indicate in favore del minore -OMISSIS-, con conseguente assegnazione allo stesso alunno di un insegnante specializzato per le attività didattiche di sostegno, per il numero di ore settimanali ivi quantificate e ritenute necessarie in relazione alla gravità dell’handicap riconosciuto (n. 37 ore);
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimento di assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno, a fronte delle 37 ore indicate nel PEI, nonché gli atti presupposti relativi alla determinazione dell'organico di sostegno
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di studente disabile)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'assegnazione, per l'anno scolastico 2024/2025, di sole 18 ore di sostegno al figlio minore, portatore di handicap in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 3, l. 104/1992, chiedendo l'accertamento del diritto alla copertura dell'intero orario scolastico di 37 ore, con rapporto 1:1, come risultante dalla diagnosi funzionale e dal PEI. Hanno dedotto l'inadeguatezza della quantificazione delle ore rispetto alle esigenze individuali del minore e la lesione del diritto all'integrazione scolastica, contestando che l'assegnazione fosse determinata sulla base della sola disponibilità dell'organico. In sede cautelare il TAR aveva ordinato all'amministrazione di rideterminarsi tenendo conto dell'effettivo fabbisogno dell'alunno. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha assegnato al minore 37 ore di sostegno, con rapporto 1:1, per l'intero orario scolastico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., poiché nel corso del giudizio la pretesa dei ricorrenti è stata integralmente soddisfatta mediante l'assegnazione delle 37 ore di sostegno richieste. Ai fini della regolazione delle spese, il Collegio ha esaminato la fondatezza della pretesa secondo il criterio della soccombenza virtuale. Ha ritenuto che il provvedimento originario fosse carente di motivazione, perché rapportava l'assegnazione delle ore alla sola consistenza dell'organico senza considerare la gravità della patologia, le esigenze individuali del minore e la necessità di garantire il diritto all'integrazione e alla fruizione del servizio scolastico. Ha inoltre riconosciuto l'efficienza causale del ricorso e della tutela cautelare sulla nuova determinazione amministrativa. L'amministrazione scolastica è stata quindi condannata al pagamento di 1.000 euro di spese di lite, oltre accessori, comprese quelle della fase cautelare, con attribuzione al difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 3, comma 3, l. 104/1992
La condizione di handicap grave rileva ai fini della valutazione individualizzata del fabbisogno di sostegno scolastico.
art. 34, comma 5, c.p.a.
“risulti pienamente soddisfatta”
La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte ricorrente risulta integralmente soddisfatta.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, previo avviso alle parti.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento dei dati personali nel provvedimento.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato in relazione alla tutela dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base normativa per l'oscuramento delle generalità e dei dati personali.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’amministrazione assegna integralmente le ore di sostegno richieste e soddisfa la pretesa del ricorrente, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
- La quantificazione delle ore di sostegno per un alunno con disabilità grave deve essere motivata sulla base delle concrete esigenze individuali risultanti dalla documentazione sanitaria e dal PEI; non è sufficiente fondarla sulla sola consistenza dell’organico disponibile.
- Le esigenze organizzative o di contenimento della spesa non possono giustificare, da sole, una riduzione del sostegno necessario a garantire l’integrazione scolastica dell’alunno con disabilità grave.
- Anche quando il giudizio si conclude per cessazione della materia del contendere, il giudice può valutare la fondatezza della pretesa ai fini della regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, considerando l’efficienza causale del ricorso e della tutela cautelare sulla successiva condotta amministrativa.
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