Cassazione Penale, Sentenza n. 1825/2022 del 17/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio procedurale e nullità connessa all'ammissione del giudizio abbreviato (si censurava l'iter delle ordinanze - ordinanza di integrazione probatoria, revoca, successiva ammissione al rito abbreviato e nuova ordinanza integrativa - e si sosteneva l'irrevocabilità della richiesta di abbreviato una volta formulata); (2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio in appello, con specifico riferimento al mancato e contraddittorio riconoscimento fotografico delle persone offese/testimoni e all'uso di atti di altri procedimenti e di una sentenza non definitiva per casi analoghi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame. In dettaglio: il primo motivo (questioni processuali sull'ammissione del giudizio abbreviato) è stato ritenuto infondato - la Corte ha ritenuto corretta la sequenza procedimentale perché la revoca dell'ordinanza di acquisizione atti è avvenuta prima dell'ammissione al rito; la giurisprudenza prevede che la richiesta di abbreviato non sia irrevocabile fino al provvedimento di ammissione del giudice e l'art. 441, comma 5, può essere applicato anche successivamente. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'Appello per non aver adeguatamente confrontato e risolto le molteplici contraddizioni e gli elementi di segno opposto nel compendio probatorio e per non aver escluso in modo convincente un dubbio processualmente rilevante. Per tali ragioni la condanna è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
Riferimento formale alla facoltà di richiedere la discussione orale; menzionato in relazione alla richiesta difensiva di discussione in Cassazione (rilievo procedurale, non decisivo sul merito).
disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1
Limiti all'articolazione dei motivi di ricorso e alla deduzione dei mezzi di impugnazione; usato per indicare i limiti formali del ricorso in cassazione.
codice di procedura penale, art. 438
Richiamato in relazione al rito abbreviato (disciplinante il giudizio abbreviato), contesto: verifica dei presupposti formali e sostanziali per l'ammissione del rito.
codice di procedura penale, art. 441, comma 5
Norma che consente al giudice di disporre integrazioni probatorie; la Corte osserva che tale provvedimento non richiede motivazione specifica, può essere adottato in qualsiasi fase e non è soggetto a limiti temporali, nemmeno dopo la discussione.
codice di procedura penale, art. 178
Richiamato fra le norme processuali coinvolte nelle censure sulla correttezza formale dell'istruttoria e dell'iter di ammissione del rito abbreviato.
codice di procedura penale, art. 458, comma 2
Richiamato dalla difesa come possibile parametro di equiparabilità dell'irrevocabilità; la Corte non condivide l'equiparazione tra l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato e la previsione dell'art. 458, comma 2.
Massime di principio
- Richiesta di giudizio abbreviato: la mera richiesta non è automaticamente irrevocabile; l'irrevocabilità si consolida con il provvedimento di ammissione disposto dal giudice. Fino all'ordinanza di ammissione il giudice può revocare o disporre acquisizioni probatorie.
- Art. 441, comma 5: il giudice può disporre l'integrazione probatoria in ogni fase del processo, la relativa ordinanza non necessita di motivazione particolare e non è vincolata da limiti temporali; l'integrazione può essere disposta anche dopo l'ammissione del rito o durante la discussione, se ritenuta necessaria.
- Valutazione delle prove e onere motivazionale: in caso di condanna la motivazione deve affrontare espressamente gli elementi contraddittori e le ipotesi alternative plausibili (regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e principio BARD). Il giudice d'appello deve spiegare perché il compendio probatorio esclude ragionevolmente le tesi alternative e risolve le contraddizioni.
- Riconoscimenti e testimonianze: i riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni delle persone offese o dei testimoni vanno valutati criticamente e corroborati; eventuali identificazioni positive contraddette da altri elementi o da contraddizioni interne devono essere discussi e motivati per poter valere come base di condanna.
- Uso di atti di altri procedimenti o sentenze non definitive: l'impiego di atti di altro procedimento o di sentenze non definitive per trarre inferenze a carico dell'imputato richiede adeguata giustificazione e collegamento probatorio; non possono sostituirsi a prove dirette senza esplicita e convincente motivazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1405/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1419/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1448/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1463/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1464/2022 del 17/01/2022
- Sentenza penale · 17 gen 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 1472/2022 del 17/01/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →