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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1825/2022 del 17/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due motivi principali: (1) vizio procedurale e nullità connessa all'ammissione del giudizio abbreviato (si censurava l'iter delle ordinanze - ordinanza di integrazione probatoria, revoca, successiva ammissione al rito abbreviato e nuova ordinanza integrativa - e si sosteneva l'irrevocabilità della richiesta di abbreviato una volta formulata); (2) insufficienza e vizio di motivazione nella valutazione del compendio probatorio in appello, con specifico riferimento al mancato e contraddittorio riconoscimento fotografico delle persone offese/testimoni e all'uso di atti di altri procedimenti e di una sentenza non definitiva per casi analoghi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame. In dettaglio: il primo motivo (questioni processuali sull'ammissione del giudizio abbreviato) è stato ritenuto infondato - la Corte ha ritenuto corretta la sequenza procedimentale perché la revoca dell'ordinanza di acquisizione atti è avvenuta prima dell'ammissione al rito; la giurisprudenza prevede che la richiesta di abbreviato non sia irrevocabile fino al provvedimento di ammissione del giudice e l'art. 441, comma 5, può essere applicato anche successivamente. Il secondo motivo è stato invece accolto: la Corte ha censurato la motivazione della Corte d'Appello per non aver adeguatamente confrontato e risolto le molteplici contraddizioni e gli elementi di segno opposto nel compendio probatorio e per non aver escluso in modo convincente un dubbio processualmente rilevante. Per tali ragioni la condanna è stata annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alla facoltà di richiedere la discussione orale; menzionato in relazione alla richiesta difensiva di discussione in Cassazione (rilievo procedurale, non decisivo sul merito).

  • disp. att. cod. proc. pen., art. 173, comma 1

    Limiti all'articolazione dei motivi di ricorso e alla deduzione dei mezzi di impugnazione; usato per indicare i limiti formali del ricorso in cassazione.

  • codice di procedura penale, art. 438

    Richiamato in relazione al rito abbreviato (disciplinante il giudizio abbreviato), contesto: verifica dei presupposti formali e sostanziali per l'ammissione del rito.

  • codice di procedura penale, art. 441, comma 5

    Norma che consente al giudice di disporre integrazioni probatorie; la Corte osserva che tale provvedimento non richiede motivazione specifica, può essere adottato in qualsiasi fase e non è soggetto a limiti temporali, nemmeno dopo la discussione.

  • codice di procedura penale, art. 178

    Richiamato fra le norme processuali coinvolte nelle censure sulla correttezza formale dell'istruttoria e dell'iter di ammissione del rito abbreviato.

  • codice di procedura penale, art. 458, comma 2

    Richiamato dalla difesa come possibile parametro di equiparabilità dell'irrevocabilità; la Corte non condivide l'equiparazione tra l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato e la previsione dell'art. 458, comma 2.

Massime di principio

  • Richiesta di giudizio abbreviato: la mera richiesta non è automaticamente irrevocabile; l'irrevocabilità si consolida con il provvedimento di ammissione disposto dal giudice. Fino all'ordinanza di ammissione il giudice può revocare o disporre acquisizioni probatorie.
  • Art. 441, comma 5: il giudice può disporre l'integrazione probatoria in ogni fase del processo, la relativa ordinanza non necessita di motivazione particolare e non è vincolata da limiti temporali; l'integrazione può essere disposta anche dopo l'ammissione del rito o durante la discussione, se ritenuta necessaria.
  • Valutazione delle prove e onere motivazionale: in caso di condanna la motivazione deve affrontare espressamente gli elementi contraddittori e le ipotesi alternative plausibili (regola del 'oltre ogni ragionevole dubbio' e principio BARD). Il giudice d'appello deve spiegare perché il compendio probatorio esclude ragionevolmente le tesi alternative e risolve le contraddizioni.
  • Riconoscimenti e testimonianze: i riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni delle persone offese o dei testimoni vanno valutati criticamente e corroborati; eventuali identificazioni positive contraddette da altri elementi o da contraddizioni interne devono essere discussi e motivati per poter valere come base di condanna.
  • Uso di atti di altri procedimenti o sentenze non definitive: l'impiego di atti di altro procedimento o di sentenze non definitive per trarre inferenze a carico dell'imputato richiede adeguata giustificazione e collegamento probatorio; non possono sostituirsi a prove dirette senza esplicita e convincente motivazione.

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