Cassazione Penale, Ordinanza n. 08803/2025 del 03/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la sentenza di appello che aveva mantenuto la condanna per bancarotta fraudolenta documentale. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Torino aveva confermato la condanna di primo grado per bancarotta fraudolenta documentale. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione tramite il difensore, deducendo un unico motivo. La Corte di cassazione rileva però che il motivo è formulato in fatto ed è intrinsecamente generico: manca una puntuale enunciazione delle ragioni di diritto a sostegno dell'impugnazione e mancano altresì congrui riferimenti alla motivazione della sentenza impugnata. Sulla base di tale difetto di specificità, il ricorso viene dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e riconducibili a ragioni di diritto, con puntuale confronto critico con la motivazione della decisione impugnata.
- È inammissibile il motivo che si risolva in una mera censura di fatto o che sia formulato in modo generico, senza indicare con precisione le censure mosse alla sentenza e le ragioni giuridiche del loro fondamento.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, resta ferma la decisione di merito impugnata e il ricorrente può essere condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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