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Sentenza

Sentenza n. 1440/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202600012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione, alla data di proposizione del ricorso, della sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, relativa all’attivazione della carta elettronica del docente

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Padova, sezione lavoro, pubblicata l’11 marzo 2025. Il ricorso è stato notificato e depositato il 5 gennaio 2026, deducendo l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo derivante dal giudicato. Nel corso del giudizio le amministrazioni resistenti hanno comunicato di avere attivato la carta elettronica del docente in favore della ricorrente il 18 febbraio 2026. La ricorrente ha quindi confermato l’avvenuta soddisfazione della propria pretesa, chiedendo la declaratoria conseguente e la condanna dell’amministrazione alle spese, poiché l’adempimento era intervenuto soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la pretesa creditoria della ricorrente era stata integralmente soddisfatta mediante l’attivazione della carta elettronica. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale: poiché l’amministrazione aveva adempiuto solo dopo la proposizione del ricorso, il Ministero dell’Istruzione e del Merito è stato ritenuto virtualmente soccombente. Le spese sono state compensate per metà, in considerazione della definizione della controversia in via amministrativa, mentre la restante metà è stata posta a carico del Ministero, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce il fondamento processuale del giudizio di ottemperanza, definito dal TAR una volta intervenuta l’integrale soddisfazione della pretesa derivante dal giudicato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale soddisfazione della pretesa del ricorrente intervenuta nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere.
  • Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notificazione e il deposito del ricorso per ottemperanza, la regolazione delle spese può essere effettuata secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendo le spese a carico dell’amministrazione in quanto virtualmente soccombente.
  • La definizione amministrativa della controversia nel corso del giudizio può giustificare la compensazione parziale delle spese, ferma restando la condanna dell’amministrazione per la parte riconducibile all’inadempimento che ha reso necessario il ricorso.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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