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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17362/2023 del 26/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il difensore ha impugnato la sentenza di appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 707 cod. pen., sostenendo che la misura della diminuente prevista per il rito abbreviato nei reati contravvenzionali era stata applicata erroneamente: la riduzione era stata operata di un terzo anziché della metà. Si è inoltre discusso se la questione fosse preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., ma è intervenuta una pronuncia delle Sezioni Unite successiva al deposito del ricorso in cassazione che ha reso non manifestamente infondato il motivo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Pur rilevando il profilo relativo all'erronea applicazione della diminuente (distinta tra pena illegittima e pena illegale), la Corte ha ritenuto che, considerata la successiva evoluzione giurisprudenziale e il maturare della prescrizione nel corso del giudizio di cassazione, dovesse pronunciarsi l'estinzione del reato e non procedere a un rinvio.

Norme richiamate

  • art. 707 cod. pen.

    Norma che disciplina il reato contestato; dal testo emerge che il procedimento è relativo a una contravvenzione giudicata con rito abbreviato

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Prevede la preclusione delle questioni non dedotte in appello; la Corte valuta la preclusione ma tiene conto dell'intervenuta pronuncia delle Sezioni Unite sopravvenuta al deposito del ricorso

  • Sez. U., n. 47182 del 31/03/2022 (Savini, Rv. 283818 — 01)

    qualora la pena concretamente irrogata rientri nei limiti edittali, l'erronea applicazione da parte del giudice di merito della misura della diminuente, prevista per un reato contravvenzionale giudicato con rito abbreviato, integra un'ipotesi di pena illegittima e non già di pena illegale

    La pronuncia di Sezioni Unite distingue tra pena illegittima e pena illegale: l'errata misura della diminuente, se la pena resta nei limiti edittali, configura una pena illegittima; ciò ha rilievo sul sindacato di merito e sulla preclusione delle questioni non sollevate in appello

Massime di principio

  • Se la pena concretamente irrogata rientra nei limiti edittali, un errore nella misura della diminuente per il rito abbreviato configura generalmente una pena illegittima e non una pena illegale: questo può limitare l'esame della questione se non è stata sollevata nei termini processuali.
  • Questioni non dedotte in appello possono essere precluse ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p.; tuttavia una successiva pronuncia delle Sezioni Unite intervenuta dopo il deposito del ricorso può rendere la questione non manifestamente infondata e quindi meritevole di esame in cassazione.
  • Se, nel corso del giudizio di cassazione, matura la prescrizione del reato, la Corte deve dichiarare l'estinzione del reato e può annullare senza rinvio la sentenza impugnata per prescrizione.
  • Per evitare la preclusione di profili relativi al calcolo della pena o all'applicazione delle diminuenti, è consigliabile sollevare specificamente tali questioni già in sede di appello.
  • In ipotesi di contravvenzioni giudicate con rito abbreviato, verificare attentamente la corretta misura della diminuente (e la sua applicazione rispetto ai limiti edittali) è cruciale, perché influisce sul carattere 'illegittimo' o 'illegale' della pena e sulle possibilità di impugnazione.

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