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Sentenza

Sentenza del 13/01/2023 n. 901 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente aveva chiesto il rimborso del 90% dell'IRPEF versata per gli anni indicati perché residente in un comune colpito dal sisma del 1990; l'Agenzia non aveva risposto (silenzio-rigetto). Il giudice di primo grado e la C.T.R. avevano riconosciuto il diritto al rimborso e condannato l'Agenzia al pagamento. In sede di ottemperanza il contribuente agì per ottenere l'effettiva esecuzione della sentenza. L'Agenzia ricorse in Cassazione sostenendo che la disciplina successivamente introdotta (D.L. 20/6/2017, n.91, art.16-octies, conv. L.3/8/2017, n.123) e il regime di stanziamento delle risorse (L.23/12/2014, n.190, art.1, comma 665 e successive modifiche) si applicano in fase esecutiva/di ottemperanza e che la C.T.R. avrebbe dovuto circoscrivere la condanna nei limiti delle risorse disponibili e applicare le procedure previste in caso di insufficienza.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla C.T.R. in diversa composizione affinché verifichi la disponibilità degli appositi fondi stanziati e, in caso di incapienza, determini specificamente le procedure di attuazione dell'obbligo di pagamento (anche mediante nomina di commissario ad acta e l'eventuale emissione dello speciale ordine di pagamento in conto sospeso). La Corte ha richiamato l'obbligo del giudice dell'ottemperanza di disciplinare il quomodo dell'esecuzione, non limitandosi a formule generiche. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate dal giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • L. 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Istituisce stanziamenti specifici per i rimborsi relativi ai benefici fiscali concessi per eventi calamitosi; la disponibilità di tali fondi condiziona l'attuazione del diritto al rimborso in fase esecutiva/di ottemperanza

  • D.L. 20 giugno 2017, n. 91, art. 16-octies, convertito dalla L. 3 agosto 2017, n. 123

    Introduce il c.d. ius superveniens che disciplina limiti e modalità di erogazione dei rimborsi (limiti di risorse, riduzioni percentuali in caso di eccedenza, interruzione dei rimborsi al termine delle risorse). Tale disciplina incide sulla fase di attuazione/esecuzione del diritto (giudizio di ottemperanza) e non sulla sussistenza sostanziale del diritto al rimborso accertato in giudicato

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 70 (giudizio di ottemperanza)

    Limita le censure ammissibili contro la sentenza di ottemperanza alle violazioni di natura procedimentale, ma va interpretato nel senso che il giudice dell'ottemperanza può integrare e specificare il dictum del giudicato, verificando e determinando le modalità di esecuzione del comando giudiziale

  • D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, art. 14, comma 2 (convertito L. 28 dicembre 1997, n. 30) e D.M. 1 ottobre 2002 e 24 giugno 2015

    Prevedono l'istituto dell'ordine di pagamento in conto sospeso tramite l'istituto tesoriere (Banca d'Italia) quale strumento per eseguire comunque il pagamento in attesa della regolarizzazione contabile non appena rese disponibili le risorse

  • D.L. n.162 del 2019, art. 29

    Ulteriore riferimento normativo richiamato a conferma del regime di attuazione/stanziamento delle risorse per i rimborsi connessi a calamità

Massime di principio

  • Lo ius superveniens che limita l'entità o le modalità di erogazione dei rimborsi pubblici incide sulla fase esecutiva/di attuazione del diritto (giudizio di ottemperanza), non sulla sussistenza sostanziale del diritto accertato in giudicato.
  • Il giudice dell'ottemperanza ha il compito di verificare la disponibilità dei fondi stanziati e, se insufficiente, deve adottare provvedimenti specifici (es. nomina commissario ad acta, ordine di pagamento in conto sospeso, procedure di contabilità pubblica) per dare esecuzione completa al giudicato, senza ridurre arbitrariamente i diritti patrimoniali accertati.
  • L'applicabilità della normativa sopravvenuta si valuta rispetto al momento in cui si svolge la fase esecutiva/di ottemperanza: se la norma era vigente all'atto dell'instaurazione del procedimento esecutivo/di ottemperanza essa trova applicazione anche se il diritto è stato previamente accertato in sede cognitiva.
  • La verifica dei presupposti di operatività delle procedure di erogazione è un'attività sostanzialmente amministrativa che il giudice dell'ottemperanza può svolgere in sostituzione dell'Amministrazione con minori formalità probatorie rispetto al giudizio di cognizione, potendo avvalersi del commissario ad acta.
  • Non è consentito, in base all'interpretazione costituzionale e convenzionale richiamata, operare una 'falcidia' del diritto patrimoniale del contribuente: l'eventuale insufficienza di risorse deve essere gestita con gli strumenti contabili e procedurali previsti dalla normativa, non determinare automaticamente la perdita del diritto.

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