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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25283/2024 del 20/09/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (custode)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda della custodia giudiziaria di ottenere dall'occupante dell'immobile, per il periodo compreso tra l'immissione in possesso della custodia e il decreto di trasferimento del bene, un importo a titolo di risarcimento/indennità per illegittima occupazione dell'immobile. Il Tribunale aveva rigettato la domanda ritenendo, in sostanza, che la custodia avesse lasciato l'occupante nella detenzione temporanea del bene e che non vi fosse occupazione sine titulo; la Corte d'appello, invece, ha riformato e ha condannato l'occupante al pagamento di euro 56.800 oltre accessori. Il ricorrente ha proposto sei motivi: 1) nullità della sentenza d'appello per avere omesso di rilevare il giudicato interno formatosi su una ratio decidendi autonoma della sentenza di primo grado e l'inammissibilità dell'appello; 2) omessa pronuncia su domande/eccezioni difensive relative alla mancanza del diritto all'indennità per il periodo anteriore alla diffida del 3.11.2015 e alla tolleranza della custodia; 3) omesso esame del fatto decisivo costituito dall'autorizzazione del 7.5.2009 a permanere nella detenzione; 4) nullità per omessa pronuncia sulla nullità della CTU, che avrebbe acquisito documenti aliunde e fuori contraddittorio; 5) omessa pronuncia sull'eccezione di compensazione con crediti vantati dall'occupante verso la procedura/fallimento per migliorie apportate all'immobile; 6) violazione di legge per non avere riconosciuto che il preliminare costituiva titolo di detenzione sino alla comunicazione di scioglimento del curatore del 15.5.2015 e per non avere considerato il concorso di colpa della custodia per l'inerzia protratta nel tempo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la sentenza di primo grado non conteneva una autonoma ratio decidendi separata sulla mera tolleranza/ autorizzazione alla detenzione: la motivazione era unitaria e si fondava sulla ritenuta costituzione di un rapporto contrattuale e sul pagamento di un emolumento mensile. Ha dichiarato inammissibili il secondo e il terzo motivo, osservando che la mera inerzia della custodia non può escludere il diritto all'indennità di occupazione e che la censura ex art. 360, n. 5, era impropriamente costruita come omesso esame di una questione di diritto più che di un fatto decisivo. Ha dichiarato inammissibile il quarto e il quinto motivo per difetto di specificità e per mancata dimostrazione che le eccezioni fossero state ritualmente mantenute sino alla precisazione delle conclusioni in primo grado, con conseguente impossibilità di riproporle ex art. 346 c.p.c. Ha infine ritenuto infondato il sesto motivo: la mera inerzia del titolare dell'indennità non integra un fatto colposo ai sensi dell'art. 1227 c.c., perché l'esercizio del diritto entro il termine non equivale a colpa. Il ricorso è stato quindi respinto; la resistente non si è costituita nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    invocato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente/omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la motivazione di primo grado era unitaria e non vi era una ratio autonoma trascurata.

  • art. 2909 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato interno su parti non appellate; la Corte nega che vi fosse una statuizione autonoma passata in giudicato.

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato per contestare l'interesse ad agire dell'appellante; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato per i motivi di nullità processuale; la Corte verifica se la censura incida in modo decisivo sul contenuto della decisione.

  • art. 360-bis, n. 2 c.p.c.

    la Corte lo usa per dichiarare inammissibile una censura processuale che, anche se fondata, non avrebbe potuto portare a un diverso esito sostanziale.

  • art. 99 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia sulle domande/eccezioni; la Corte esclude la decisività della doglianza.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia; la Corte reputa non decisiva o non ritualmente riproposta la questione.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato per contestare la valutazione delle prove e del comportamento processuale; la Corte non ravvisa un vizio decisivo.

  • art. 116 c.p.c.

    richiamato per la pretesa cattiva valutazione delle prove; la Corte esclude la fondatezza della censura.

  • art. 346 c.p.c.

    la riproposizione in appello di eccezioni/questioni assorbite richiede che esse siano state mantenute sino alla precisazione delle conclusioni; altrimenti opera la presunzione di rinuncia.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non può essere utilizzato per censurare l'omessa considerazione di questioni giuridiche; serve per l'omesso esame di un fatto decisivo.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato dal ricorrente e sullo sfondo della domanda risarcitoria; la Corte ribadisce che l'inerzia del creditore non esclude il diritto all'indennità/risarcimento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in relazione all'onere probatorio sul danno e sul quantum; la Corte non accoglie la censura di mancato assolvimento dell'onere da parte dell'attrice.

  • art. 101 c.p.c.

    richiamato per dedotta violazione del contraddittorio nella CTU; la Corte non affronta il merito per difetto di rituale riproposizione.

  • art. 157, comma 2, c.p.c.

    richiamato per eccezione di nullità della CTU, che andava tempestivamente sollevata e mantenuta.

  • art. 1241 c.c.

    richiamato per la compensazione; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.

  • art. 2041 c.c.

    richiamato dal ricorrente nella prospettazione della compensazione; non viene applicato dalla Corte.

  • art. 2864 c.c.

    richiamato come base del preteso diritto a far valere le migliorie in relazione al prezzo di vendita; la Corte non accoglie la censura.

  • art. 56 l. fall.

    richiamato per sostenere la compensazione con crediti ammessi al passivo; la Corte non esamina il merito per difetto di rituale riproposizione.

  • art. 72 l. fall.

    richiamato per la sospensione e successivo scioglimento del preliminare da parte del curatore; la Corte considera che la mera inerzia del custode non prolunga la legittimazione a occupare.

  • art. 1807 c.c.

    richiamato dal ricorrente a sostegno della permanenza nella detenzione sino allo scioglimento del curatore; la Corte non lo ritiene sufficiente a escludere l'indennità pretesa.

  • art. 1227, comma 1, c.c.

    richiamato per il concorso di colpa del creditore/danneggiato; la Corte afferma che la mera inerzia nell'esercizio del diritto non integra colpa risarcibile.

Massime di principio

  • Per dedurre in cassazione il giudicato interno o l'inammissibilità dell'appello per mancata impugnazione di una ratio decidendi, occorre dimostrare che la sentenza di primo grado contenesse davvero una motivazione autonoma e scindibile; se la motivazione è unitaria, la censura è infondata.
  • La mera inerzia del titolare del diritto all'indennità di occupazione nel sollecitare la cessazione dell'occupazione non implica rinuncia al credito né esclude la spettanza dell'indennità.
  • Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda fatti storici decisivi, non questioni giuridiche o valutazioni difensive già trattate come eccezioni processuali.
  • Le eccezioni e questioni assorbite o non accolte in primo grado devono essere ritualmente riproposte in appello; se non si prova che siano state mantenute fino alla precisazione delle conclusioni, opera la presunzione di rinuncia ex art. 346 c.p.c.
  • La nullità della consulenza tecnica d'ufficio deve essere denunciata tempestivamente e, se la parte risultata vittoriosa non ripropone la questione in modo rituale, la censura non può essere utilmente coltivata in appello o in cassazione.
  • Il concorso di colpa ex art. 1227 c.c. presuppone un comportamento colposo causalmente rilevante del danneggiato; non può essere ricavato dalla sola mancata tempestiva attivazione nell'esercizio di un diritto.
  • Quando la decisione di merito si fonda sulla valutazione che l'occupazione sia avvenuta senza un valido titolo opponibile, le difese sull'autorizzazione temporanea, sul preliminare o su altri rapporti di fatto vanno scrutinati solo se idonei a escludere in concreto l'illecito o il danno, non essendo sufficiente allegare la sola tolleranza del creditore.

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