Cassazione Penale, Ordinanza n. 27379/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Bari del 13/02/2024, che aveva confermato la responsabilità per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si contestava, in sostanza, la configurabilità del reato e si chiedeva il riconoscimento della particolare tenuità del fatto. La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato, osservando che la Corte territoriale aveva già motivato in modo adeguato sulle modalità pericolose della fuga poste in essere dall'imputato e che, proprio per tali modalità, era correttamente esclusa la particolare tenuità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione si fonda sulla ritenuta manifesta infondatezza delle censure, poiché la Corte d'appello aveva già fornito una motivazione adeguata sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale e sull'insussistenza dei presupposti per la particolare tenuità del fatto.
Norme richiamate
La Corte richiama la norma incriminatrice per affermare che la condotta era correttamente sussumibile nel reato di resistenza a pubblico ufficiale, in ragione delle modalità pericolose della fuga.
La Corte ritiene legittima l'esclusione della particolare tenuità del fatto, perché le modalità della condotta escludevano obiettivamente i presupposti della non punibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il ricorso che si limiti a contrapporre una diversa lettura del fatto a una motivazione di merito congrua e non manifestamente illogica sulla configurabilità del reato.
- La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando le modalità concrete della condotta rendano obiettivamente incompatibile il giudizio di minima offensività.
- Quando la sentenza di merito ha adeguatamente illustrato le ragioni della qualificazione giuridica del fatto e dell'esclusione della non punibilità, la censura in cassazione risulta manifestamente infondata se non individua specifici vizi di legittimità.
- La valutazione delle modalità del fatto e della loro pericolosità, se sorretta da motivazione adeguata, non è sindacabile in cassazione come mero riesame del merito.
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